Sull’autonomia delle componenti dell’assegno divorzile (assistenziale e compensativa)

Cass. sez. I, 27/11/2025 n. 31.085, rel. Caprioli:

<<Nel caso di specie la Corte di merito ha reso articolata motivazione, fondata su argomenti logici, correlati agli accertamenti in fatto da essa compiuti, ed ha rilevato una disparità reddituale fra le due posizioni confrontando i dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi di entrambi, ed il patrimonio immobiliare di cui ciascuno di essi è titolare.

Ha pertanto considerato, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, che la richiedente è anch’essa titolare di un patrimonio immobiliare non equiparabile però a quello dell’ex coniuge poggiando tale convincimento anche sull’ esito dell’indagine compiute in primo grado dalla guardia di finanza.

Ha tenuto conto delle diminuite disponibilità economiche del ricorrente a causa del suo pensionamento e ai fini della prova delle rinunce ha considerato la deposizione della teste escussa che era stata informata sulle scelte compiute dai coniugi in costanza di matrimonio, in quanto resa edotta proprio dai predetti, ed ha quindi ritenuto che la rinuncia della riassumente a svolgere l’attività lavorativa presso l’ufficio legale della Regione Campania, con possibilità di una maggiore redditività ed avanzamento in carriera, quale scelta condivisa dei coniugi era stata dettata dalla necessità di evitare un conflitto di interessi con il Ti.Do. che si occupava, quale avvocato, dei recupero crediti delle ASL nei confronti della Regione.

In questo quadro ha ritenuto che la rinuncia della beneficiaria dell’assegno divorzile ad optare per scelte professionali sicuramente più appaganti a causa della dedizione alla vita familiare, giustificasse, alla luce della rilevata disparità reddituale in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto, l’erogazione di un assegno divorzile di natura compensativa.

Ha invece ritenuto non sussistenti le condizioni che giustificano un assegno nella componente assistenziale>>.