C.G 04.12.2025, cause riunite C‑580/23 e C‑795/23, Mio c. Galleri M Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag + USM U. Schärer Söhne AG, contro konektra GmbH. sul sempre scivoloso tema (nel caso specifico, relativo a componenti di arredamento).
la CG insegna che:
1) sul rapporto tra tutela di autore e da disegni/modelli: sono autonome, nel senso che ciascuna è sottoposta ai propri requisiti: per cui possono sì cumularsi, ma dipende dalle circostanze, §§ 48-57.
L’originalità è condizione necessaria e sufficiente (§ 49): quindi eventuali requisiti di legge ulteriori (ad es da noi il “valore artistico” ex art. 2 n. 10 l. aut.) dovrebbero risultare illegittimi (stante l’armonizzazione -giurisprudenziale- europea del concetto).
2) il concetto di creatività: << 82 costituisce un’opera, ai sensi di tali disposizioni, un oggetto che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo. Non sono libere e creative non soltanto le scelte dettate da diversi vincoli, segnatamente tecnici, che hanno limitato detto autore durante la creazione dell’oggetto stesso, ma anche quelle che, benché libere, non recano l’impronta della personalità dell’autore attribuendo all’oggetto di cui trattasi un aspetto unico. Circostanze quali le intenzioni dell’autore durante il processo creativo, le sue fonti di ispirazione e l’utilizzo di forme già disponibili, la possibilità di una creazione simile indipendente o il riconoscimento dello stesso oggetto da parte degli ambienti specializzati possono, eventualmente, essere prese in considerazione, ma non sono, in ogni caso, né necessarie né determinanti per stabilire l’originalità dell’oggetto di cui si rivendica la protezione.> (di per sè irrielvante è la gradevolezza estetica (“effetto visivo proprio e rilevante dal punto di vista estetico o artistico”, § 68 )
3) l’autonomia delle valutaizoni nelle due privative si riflette anche nell’accertamento della violazione:
<<86 Pertanto, al fine di accertare una violazione del diritto d’autore, spetta al giudice del rinvio, in primo luogo, constatare un utilizzo non autorizzato quantomeno degli elementi originali creativi dell’opera protetta e, in secondo luogo, stabilire se tali elementi, vale a dire quelli che sono espressione delle scelte che riflettono la personalità dell’autore di tale opera, siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto presumibilmente contraffatto (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a., C‑476/17, EU:C:2019:624, punto 39).
87 Invece, nella valutazione di una violazione del diritto d’autore in applicazione dell’articolo 2, lettera a), dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, il confronto dell’impressione generale prodotta da ciascuno degli oggetti in conflitto non può essere determinante, dal momento che tale criterio riguarda la protezione dei disegni o modelli.>>