Così in sede cautelare Trib. Venezia sez. spec. impr. 30.04.2025, RG 20227/2024, GD Torresan, Spin Master Toys ltd c. Teorema srl:
<<Ritiene il Giudice che l’oggetto presenti anche un proprio carattere di
creatività dato:
– dalla scelta di suddividere ciascuna faccia in quadrati tra loro identici;
– dal fatto che ciascuna faccia è caratterizzata esclusivamente dalla presenza
da un colore diverso (in particolare dai colori bianco, blu, giallo, arancio,
rosso e verde);
– dalla superficie liscia di ciascun quadrato;
– dalla presenza di una griglia marcata , caratterizzata da un solco a caratteri
neri;
Si tratta di elementi che attribuiscono al prodotto un sufficiente grado di
originalità, posto che analoghi rompicapo potrebbero essere realizzati
utilizzando forme, dimensioni e colori differenti, ovvero attraverso la
combinazione di elementi diversi (si vedano, a titolo esemplificativo, le
numerose fotografie di rompicapo riprodotte nella memoria autorizzata di
parte ricorrente, alle pagine 6 e 7). (…)
Ritiene inoltre il Giudice che la copiosa documentazione depositata da parte
ricorrente (cfr doc. da 10 a 48) dia contezza dell’esistenza di plurimi
riconoscimenti in ambito artistico e culturale, tali da attribuire al cubo di Rubik
un significato evocativo che va ben oltre a quello del giocattolo-rompicapo, ma
che al contrario dimostra come l’oggetto sia diventato un simbolo degli anni
Ottanta e sia tutt’ora un must have non solo tra i bambini e gli adolescenti, ma
anche tra i cultori del design>>
Rigetta poi l’eccezione di carenza di prova nella titolarità dei diritti, osservando che la disciplina formale posta dall’art. 110 l.d.a. si applica solo inter partes e non verso i terzi:
<<In relazione alla titolarità dei diritti patrimoniali d’autore, pare opportuno
preliminarmente chiarire che secondo l’orientamento interpretativo prevalente,
pienamente condivisibile, l’art. 110 Lda – che richiede la forma scritta per la
prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione
dell’immagine – è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari
del medesimo diritto di sfruttamento e non si applica invece nel caso in cui il
trasferimento, ovvero l’acquisto, venga invocato da chi si assume leso da un
soggetto terzo il quale, senza vantare analogo diritto, abbia compiuto atti di
sfruttamento del medesimo bene. In tal caso l’acquisto può essere provato
anche mediante altri mezzi diversi dal documento (Cfr Cass civ. n. 3390/2003
e, da ultimo, Cass. Civ., ord n. 18276/2024).>>