Cass. Sez. I, 19/12/2025, n. 33.238, rel. Fidanzia:
<<Va preliminarmente osservato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui, nella disciplina dettata dagli art. 2504-septies cod. civ. (applicabile “ratione temporis”), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l’acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; detto trasferimento non determina l’estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi invece come successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Partendo proprio dal presupposto che l’attribuzione patrimoniale conseguente al perfezionamento della scissione integra un vero e proprio atto traslativo, la giurisprudenza, con riferimento all’azione revocatoria ordinaria, ha, altresì, ripetutamente enunciato il principio di diritto secondo cui l’azione revocatoria ordinaria dell’atto di scissione societaria, pure se esercitata dal curatore fallimentare ex art. 66 l. fall., è sempre ammissibile, in quanto mira ad ottenere l’inefficacia relativa di tale atto, così da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato (al contrario di ciò che si verifica nell’opposizione dei creditori sociali prevista dall’art. 2503 c.c., che è finalizzata a farne valere l’invalidità), dovendosi ritenere che la tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende sino a ricomprendervi, sia pure in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale, a sua volta, “indiretta” ivi contenuta.
Tale principio è stato enunciato anche conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C394/18), la quale, al punto 75, ha osservato che “l’articolo 12 della sesta direttiva 82/891/CEE, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo 12, possano intentare un’azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione”.
La Corte di Giustizia, alla cui interpretazione il giudice nazionale deve necessariamente conformarsi, ha, inoltre, precisato che la previsione della nullità della scissione contenuta nell’art. 19 della dir. 82/891, come modificata dalla direttiva 2007/63, non osta all’introduzione, dopo la realizzazione della scissione, da parte di creditori della società scissa, di un’actio pauliana che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest’ultima inopponibile a tali creditori.
Alla luce dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte e della giurisprudenza unionale, si può dunque ritenere che l’ammissibilità dell’esercizio di un’azione revocatoria ordinaria di un atto di scissione parziale costituisca “diritto vivente”.
Deve, a questo punto, osservarsi che se è pur vero che tutti i precedenti sopra esaminati da questa Corte (così come dalla giurisprudenza unionale), che hanno ad oggetto l’atto di scissione parziale, riguardano la sola azione revocatoria ordinaria, anche se esercitata dal curatore ex art. 66 L.F., tuttavia, non vi sono ragioni ostative per non estendere i principi sopra enunciati anche all’azione revocatoria fallimentare, condividendo con l’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore la comune natura di istituto, oltre che volto al ripristino della par condicio creditorum, anche di reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori.
Atteso che anche l’azione revocatoria fallimentare, come quella ordinaria, produce il solo effetto di far dichiarare la scissione societaria inefficace e quindi inopponibile nei confronti dei creditori della società scissa, senza intaccare la validità della scissione, deve quindi ritenersi la piena ammissibilità dell’azione revocatoria fallimentare di un atto di scissione parziale di società>>.
L’effetto è la assoggettabilità dei beni così “recueperati” all’azione esecutiva (art- 2902 c.c., applicabile pure alla revocatoria fallimentare)