Tre spunti sul rapporto tra tutela da disegno/modello e tutela da copyright per l’oggetto di arte applicata

Le consuetamente interessanti conclusioni dell’AG Szpunar  offrono tre spunti significativi sul sempre difficile argomento in oggetto nelle cause riunite C-580/23 e C-795/23, Mio  AB c. Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag e konektra GmbH c. USM U. Schärer Söhne AG, 08 maggio 2025.

Ce ne notizia Eleonora Rosati in IPKat, .

1) il criterio dell’originalità nel copyright è il medesimno per tutti gli oggetti, anche per quelli utili:

<<37.      È in tal senso che occorre intendere la constatazione della Corte secondo cui il cumulo della protezione in forza di questi due meccanismi può essere preso in considerazione solo «in alcune situazioni». Per contro, non mi sembra che da tale constatazione si possa trarre la conclusione secondo cui, al fine di limitare tale cumulo a taluni casi, occorra applicare agli oggetti di utilità una soglia di originalità superiore a quella applicata ad altre categorie di opere. Una siffatta conclusione contrasterebbe con quanto emerge chiaramente dal punto 48 della sentenza Cofemel, nonché con l’economia generale di tale sentenza, vale a dire che il carattere originale delle opere d’arte applicata deve essere valutato secondo gli stessi criteri utilizzati per altre categorie di opere.

38.      Propongo pertanto di rispondere alla prima questione nella causa C-795/23 dichiarando che, nel diritto dell’Unione, non esiste un rapporto regola-eccezione tra la protezione ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli e la protezione del diritto d’autore, con la conseguenza che, in sede di esame dell’originalità delle opere d’arte applicata, [ NON] occorre applicare requisiti più rigorosi rispetto ad altri tipi di opere.>> [la formulazine finale non è chiarissima, potendo essere mal intesa]

2) sul fatto che l’originalità della tuela d’autore debba riflettere la personalità dell’autore:

<<45. Come ho già ricordato, secondo tale giurisprudenza, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (17). Orbene, l’utilizzo dei termini «rifletta» e «manifestando» indica chiaramente che siffatte scelte e la personalità dell’autore debbano essere visibili nell’oggetto del quale si rivendica la protezione. Non è quindi sufficiente che il creatore abbia effettuato scelte libere e creative: esse devono inoltre essere percepibili per i terzi attraverso l’opera stessa. (…)

62. Propongo quindi di rispondere alla prima e alla seconda questione nella causa C-580/23 nonché alla seconda e alla terza questione nella causa C-795/23 dichiarando che l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che costituisce un’opera, ai sensi di tali disposizioni, un oggetto che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (oggetto originale). Non sono creative non soltanto le scelte dettate da diversi vincoli che hanno vincolato l’autore durante la creazione dell’oggetto di cui trattasi, ma anche quelle che, benché libere, non recano l’impronta della personalità dell’autore attribuendo a tale oggetto un aspetto unico. In particolare, la possibilità di effettuare, al momento della creazione, scelte libere non fa sorgere una presunzione del loro carattere creativo. Circostanze quali le intenzioni dell’autore durante il processo creativo, le fonti di ispirazione di quest’ultimo e l’utilizzo di forme note, la probabilità di una creazione analoga indipendente o il riconoscimento dell’oggetto da parte degli ambienti specializzati possono essere prese in considerazione ai fini della valutazione del carattere originale dell’oggetto di cui trattasi. Tali circostanze non sono tuttavia in alcun caso determinanti, dovendo il giudice adito assicurarsi egli stesso di essere in presenza di un oggetto originale al fine di poterlo dichiarare protetto dal diritto d’autore.>>

3) quando ricorre la violazione? la risposta è diversa nei due settori (diritto d’autore e disegni/modelli)

<< 65. I criteri per l’accertamento della violazione si basano su logiche diverse nei due sistemi di protezione in questione. In diritto d’autore, la violazione è la conseguenza di un utilizzo dell’opera senza l’autorizzazione dell’autore (23). Tale utilizzo può consistere, in particolare, nella riproduzione dell’opera e, eventualmente, in una successiva comunicazione di tale riproduzione al pubblico oppure nella distribuzione di copie dell’opera riprodotta. Per quanto riguarda la riproduzione, la Corte ha indicato che essa può essere parziale e riguardare anche una parte relativamente minore dell’opera, purché tale parte, in quanto tale, esprima la creazione intellettuale dell’autore (24). La Corte ha altresì considerato, in sostanza, con riferimento ai fonogrammi, che, per costituire una violazione, la riproduzione deve essere percepibile nell’oggetto contraffatto (25). Tale considerazione è a mio avviso trasponibile alle opere.

66. Per contro, nel diritto dei disegni e modelli, la ripresa di elementi dell’oggetto protetto non è affatto necessaria per constatare la violazione. La portata della protezione in forza di tale diritto si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca un’impressione visiva generale diversa rispetto al disegno o modello protetto (26). In tale sistema di protezione è quindi irrilevante se il disegno o modello protetto sia riconoscibile nell’oggetto asseritamente contraffatto, poiché è l’impressione generale che conta, e se la somiglianza tra i due oggetti in conflitto derivi dalla riproduzione o dalla creazione indipendente, in quanto il criterio di protezione è oggettivo. (…).

73. Propongo quindi di rispondere alla terza e alla quarta questione nella causa C-580/23 dichiarando che l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che, al fine di constatare una violazione dei diritti d’autore, il giudice adito deve stabilire se elementi creativi dell’opera protetta siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto asseritamente contraffatto. La mera assenza di un’impressione generale diversa tra i due oggetti in conflitto non può essere considerata sufficiente per constatare una siffatta violazione. La nozione di «livello di originalità» dell’opera protetta non è pertinente ai fini di tale valutazione. Sebbene una creazione simile indipendente non costituisca una violazione dei diritti d’autore, la mera eventualità di una siffatta creazione indipendente non può giustificare tuttavia il diniego della protezione ai sensi del diritto d’autore qualora sia stata constatata la riproduzione di elementi creativi dell’opera protetta.>>