Tre spunti sul rapporto tra tutela da disegno/modello e tutela da copyright per l’oggetto di arte applicata

Le consuetamente interessanti conclusioni dell’AG Szpunar  offrono tre spunti significativi sul sempre difficile argomento in oggetto nelle cause riunite C-580/23 e C-795/23, Mio  AB c. Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag e konektra GmbH c. USM U. Schärer Söhne AG, 08 maggio 2025.

Ce ne notizia Eleonora Rosati in IPKat, .

1) il criterio dell’originalità nel copyright è il medesimno per tutti gli oggetti, anche per quelli utili:

<<37.      È in tal senso che occorre intendere la constatazione della Corte secondo cui il cumulo della protezione in forza di questi due meccanismi può essere preso in considerazione solo «in alcune situazioni». Per contro, non mi sembra che da tale constatazione si possa trarre la conclusione secondo cui, al fine di limitare tale cumulo a taluni casi, occorra applicare agli oggetti di utilità una soglia di originalità superiore a quella applicata ad altre categorie di opere. Una siffatta conclusione contrasterebbe con quanto emerge chiaramente dal punto 48 della sentenza Cofemel, nonché con l’economia generale di tale sentenza, vale a dire che il carattere originale delle opere d’arte applicata deve essere valutato secondo gli stessi criteri utilizzati per altre categorie di opere.

38.      Propongo pertanto di rispondere alla prima questione nella causa C-795/23 dichiarando che, nel diritto dell’Unione, non esiste un rapporto regola-eccezione tra la protezione ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli e la protezione del diritto d’autore, con la conseguenza che, in sede di esame dell’originalità delle opere d’arte applicata, [ NON] occorre applicare requisiti più rigorosi rispetto ad altri tipi di opere.>> [la formulazine finale non è chiarissima, potendo essere mal intesa]

2) sul fatto che l’originalità della tuela d’autore debba riflettere la personalità dell’autore:

<<45. Come ho già ricordato, secondo tale giurisprudenza, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (17). Orbene, l’utilizzo dei termini «rifletta» e «manifestando» indica chiaramente che siffatte scelte e la personalità dell’autore debbano essere visibili nell’oggetto del quale si rivendica la protezione. Non è quindi sufficiente che il creatore abbia effettuato scelte libere e creative: esse devono inoltre essere percepibili per i terzi attraverso l’opera stessa. (…)

62. Propongo quindi di rispondere alla prima e alla seconda questione nella causa C-580/23 nonché alla seconda e alla terza questione nella causa C-795/23 dichiarando che l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che costituisce un’opera, ai sensi di tali disposizioni, un oggetto che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (oggetto originale). Non sono creative non soltanto le scelte dettate da diversi vincoli che hanno vincolato l’autore durante la creazione dell’oggetto di cui trattasi, ma anche quelle che, benché libere, non recano l’impronta della personalità dell’autore attribuendo a tale oggetto un aspetto unico. In particolare, la possibilità di effettuare, al momento della creazione, scelte libere non fa sorgere una presunzione del loro carattere creativo. Circostanze quali le intenzioni dell’autore durante il processo creativo, le fonti di ispirazione di quest’ultimo e l’utilizzo di forme note, la probabilità di una creazione analoga indipendente o il riconoscimento dell’oggetto da parte degli ambienti specializzati possono essere prese in considerazione ai fini della valutazione del carattere originale dell’oggetto di cui trattasi. Tali circostanze non sono tuttavia in alcun caso determinanti, dovendo il giudice adito assicurarsi egli stesso di essere in presenza di un oggetto originale al fine di poterlo dichiarare protetto dal diritto d’autore.>>

3) quando ricorre la violazione? la risposta è diversa nei due settori (diritto d’autore e disegni/modelli)

<< 65. I criteri per l’accertamento della violazione si basano su logiche diverse nei due sistemi di protezione in questione. In diritto d’autore, la violazione è la conseguenza di un utilizzo dell’opera senza l’autorizzazione dell’autore (23). Tale utilizzo può consistere, in particolare, nella riproduzione dell’opera e, eventualmente, in una successiva comunicazione di tale riproduzione al pubblico oppure nella distribuzione di copie dell’opera riprodotta. Per quanto riguarda la riproduzione, la Corte ha indicato che essa può essere parziale e riguardare anche una parte relativamente minore dell’opera, purché tale parte, in quanto tale, esprima la creazione intellettuale dell’autore (24). La Corte ha altresì considerato, in sostanza, con riferimento ai fonogrammi, che, per costituire una violazione, la riproduzione deve essere percepibile nell’oggetto contraffatto (25). Tale considerazione è a mio avviso trasponibile alle opere.

66. Per contro, nel diritto dei disegni e modelli, la ripresa di elementi dell’oggetto protetto non è affatto necessaria per constatare la violazione. La portata della protezione in forza di tale diritto si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca un’impressione visiva generale diversa rispetto al disegno o modello protetto (26). In tale sistema di protezione è quindi irrilevante se il disegno o modello protetto sia riconoscibile nell’oggetto asseritamente contraffatto, poiché è l’impressione generale che conta, e se la somiglianza tra i due oggetti in conflitto derivi dalla riproduzione o dalla creazione indipendente, in quanto il criterio di protezione è oggettivo. (…).

73. Propongo quindi di rispondere alla terza e alla quarta questione nella causa C-580/23 dichiarando che l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che, al fine di constatare una violazione dei diritti d’autore, il giudice adito deve stabilire se elementi creativi dell’opera protetta siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto asseritamente contraffatto. La mera assenza di un’impressione generale diversa tra i due oggetti in conflitto non può essere considerata sufficiente per constatare una siffatta violazione. La nozione di «livello di originalità» dell’opera protetta non è pertinente ai fini di tale valutazione. Sebbene una creazione simile indipendente non costituisca una violazione dei diritti d’autore, la mera eventualità di una siffatta creazione indipendente non può giustificare tuttavia il diniego della protezione ai sensi del diritto d’autore qualora sia stata constatata la riproduzione di elementi creativi dell’opera protetta.>>

Trib Bologna su concorrenza parassitaria e sul rapporto tra tutela d’autore ex art. 2.4 l. aut., da una parte, e art. 2.10 l. aut., dall’altra.

In un caso di pretesa copiatura di decorazioni su mattonelle, Trib. Bologna n. 747/2023 del 03.04.2023, Rg 1234/2019, rel. Romagnoli, segnalato da giurisprudenzadelleimprese.it, affronta i due temi.

Sul primo:

<< estrema sintesi, la concorrenza parassitaria consiste nella imitazione sistematica e protratta nel tempo
dell’attività imprenditoriale del concorrente, laddove ciò che distingue tale fattispecie di modalità
scorretta di concorrenza (ex art. 2598 n. 3 c.c.) rispetto ai casi tipici di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 2598 c.c.
è il continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non
tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali in un contesto temporale prossimo,
così da rivelare l’intento di avvantaggiarsi sul mercato sfruttando il lavoro e gli sforzi altrui (cfr. ex
multis Cassazione civile, sez. I, 12/10/2018, n. 25607); in altre parole, la concorrenza parassitaria
consiste nel comportamento dell’imprenditore che in modo sistematico e continuo segue le orme di un
imprenditore concorrente, ne imita le iniziative con assiduità e costanza, non limitandosi a copiare un
unico oggetto (cfr. Cass. civ. sez. I, 29/10/2015, n. 22118) e dunque pur senza confusione di attività e
di prodotti (cfr. Trib. Napoli 18.2.2014) sicché, ove si sia correttamente escluso nell’elemento
dell’imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell’attività imitativa (requisito pertinente alla sola
fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le
attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l’adozione e lo sfruttamento, più
o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca (Cass. n. 25607 cit.).
In ultima analisi, nella concorrenza parassitaria l’attività commerciale dell’imitatore si traduce in un
cammino continuo e sistematico, anche se non integrale, essenziale e costante sulle orme altrui, giacché
l’imitazione di tutto o di quasi tutto quello che fa il concorrente, nonché l’adozione più o meno
immediata di ogni sua nuova iniziativa, seppure non realizzi una confusione di attività e di prodotti, è
contraria alle regole che presiedono all’ordinato svolgimento della concorrenza (Tribunale Milano, Sez. Proprieta’ Industriale e Intellettuale, 02/05/2013, n. 6095)”.

Sul secondo:

<<Innanzi tutto, va correttamente individuato l’ambito di tutela autorale tra le opere del disegno
industriale ex art. 2 n. 10 L.A. e le opere dell’arte figurativa di cui al n. 4 dell’art. 2 L.A., che si
pongono su un piano di reciproca esclusione (cfr. Cass. civ. sez. I, 23.3.2017 n. 7577 in motivazione)
essendo, in particolare, protette come disegno industriale le opere che trovano la loro collocazione
“nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale, a condizione che siano
dotate di carattere creativo e valore artistico”, mentre ricadono nell’ambito di tutela dell’arte
figurativa le opere riprodotte “in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari […] e
destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni
oggetto della produzione industriale” (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 12.1.2018, n. 658).
Nella fattispecie, il motivo decorativo delle piastrelle non è opera figurativa, neppure nel caso, non
provato, della trasposizione/incorporazione di opera figurativa dell’artista sulla piastrella: non si dubita
del contributo artistico dello stilista, che si concretizza nel motivo decorativo della piastrella, ma la
destinazione alla produzone industriale è incompatibile con la tutela autorale ex art. 2 n. 4 L.A.
D’altronde, la destinazione all’industria e alla riproduzione seriale, non fa della decorazione della
piastrella un’opera del design industriale ex art. 2 n. 10 L.A., non solo perché il carattere creativo e la
novità sono elementi costitutivi anche dell’opera del design industriale, ma soprattutto perché l’opera
del design industriale è quella che presenta “di per sé carattere creativo e valore artistico”, laddove
tale quid pluris è ricavabile da indicatori oggettivi, quali il riconoscimento da parte degli ambienti
culturali ed istituzionali di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la
pubblicazione su riviste specializzate ecc. (cfr. Tribunale Torino, Sez. spec. Impresa, 31.1.2019, n.
482); prove che spettano alla parte che invoca la tutela e che fanno difetto nella fattispecie che occupa.
Nella fattispecie trattasi, in definitiva, di mera decorazione della piastrella, che non assurge né ad opera
dell’arte figurativa né a design industriale per il fatto di essere il risultato della collaborazione con
l’artista che ne ha disegnato il motivo ornamentale>>

Copyright sul design di una lampada oppure solo sull’intero allestimento fieristico in cui è inserita?

La seconda risposta è quella giusta per Cass. sez. I, ord. 29/04/2024 n. 11.413, rel. Caiazzo, in una decisione non particolarmente perspicua. E’ il caso della lampada Castiglioni.

Il Trib. accoglie la domanda solo sulla lampada. L’appello ammette in teoria la tutela solo sull’intero allestimento fieristico ma in pratica poi non la concede.

LA SC  rigetta il ricorso confermando il secondo grado.

Il punto più interssante è il passaggio della corte di appello , riportato dalla SC :

<<In particolare, la Corte d’appello ha evidenziato che “…il tutto non senza considerare, infine, come la rilevante differenza funzionale che connota gli oggetti in questione (faretto illuminante posto all’esterno della lampada nella scenografia della Triennale e corpo illuminante interno al telo nella lampada per cui è qui processo), lungi dal costituire mero elemento “irrilevante” (come asserito dal Tribunale), appaia tale da escludere in radice la stessa ipotesi di plagio evocata da parte appellata, concorrendo a integrare una diversa modalità diffusiva della luce ed un diverso impatto visivo e stilistico.”.

In sostanza, non può condividersi la diversa interpretazione del Tribunale, secondo la quale l’apporto creativo era ravvisabile anche nella sola lampada, sebbene estrapolata dal contesto del più ampio allestimento ove risultava inserita, quale elemento di spicco dello stesso, dotato di piena autonomia. Invero, nell’opera per cui è causa, le differenze che la lampada presenta rispetto al bene esposto alla triennale connota una diversa modalità diffusiva della luce, tale da escludere ogni forma di plagio parziale>>.

Cioè la lampada da sola e l’intero allestimento, in cui è inserita, sono oggetti diversi per la privativa: o l’uno o l’altro.

La scelta della ricorrenza dell’una o dell’altro da parte del giudice è questione di fatto, precisa la SC.

NOnconcordo: il concetto di opera dell’ingegno è giuridico, non fattuale.

Ci son anche dei passaggi generali sul concett di “opera” applicato ai modelli, ma nulla di interssante (<<L’individuazione dell’oggetto è quindi una ricerca necessaria che va svolta su basi oggettive per evitare problemi di certezza del diritto; la percezione e le sensazioni soggettive di coloro che osservano l’opera rappresentano comunque elementi strumentali a tal fine, ma non sono decisivi.

Alla luce dell’insieme di tali osservazioni, si arriva ad una prima conclusione e cioè che sono qualificabili come “opere” quei modelli che rappresentano una creazione intellettuale originale propria dell’autore.>>)