Cass. Sez. II, 4 dicembre 2025 n. 31.626 , Rel. Fortunato
Conferme dalla Corte di Giustizia sulla tutela da copyright delle opere del design (con qualche problema per la legislazione italiana)
C.G 04.12.2025, cause riunite C‑580/23 e C‑795/23, Mio c. Galleri M Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag + USM U. Schärer Söhne AG, contro konektra GmbH. sul sempre scivoloso tema (nel caso specifico, relativo a componenti di arredamento).
la CG insegna che:
1) sul rapporto tra tutela di autore e da disegni/modelli: sono autonome, nel senso che ciascuna è sottoposta ai propri requisiti: per cui possono sì cumularsi, ma dipende dalle circostanze, §§ 48-57.
L’originalità è condizione necessaria e sufficiente (§ 49): quindi eventuali requisiti di legge ulteriori (ad es da noi il “valore artistico” ex art. 2 n. 10 l. aut.) dovrebbero risultare illegittimi (stante l’armonizzazione -giurisprudenziale- europea del concetto).
2) il concetto di creatività: << 82 costituisce un’opera, ai sensi di tali disposizioni, un oggetto che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo. Non sono libere e creative non soltanto le scelte dettate da diversi vincoli, segnatamente tecnici, che hanno limitato detto autore durante la creazione dell’oggetto stesso, ma anche quelle che, benché libere, non recano l’impronta della personalità dell’autore attribuendo all’oggetto di cui trattasi un aspetto unico. Circostanze quali le intenzioni dell’autore durante il processo creativo, le sue fonti di ispirazione e l’utilizzo di forme già disponibili, la possibilità di una creazione simile indipendente o il riconoscimento dello stesso oggetto da parte degli ambienti specializzati possono, eventualmente, essere prese in considerazione, ma non sono, in ogni caso, né necessarie né determinanti per stabilire l’originalità dell’oggetto di cui si rivendica la protezione.> (di per sè irrielvante è la gradevolezza estetica (“effetto visivo proprio e rilevante dal punto di vista estetico o artistico”, § 68 )
3) l’autonomia delle valutaizoni nelle due privative si riflette anche nell’accertamento della violazione:
<<86 Pertanto, al fine di accertare una violazione del diritto d’autore, spetta al giudice del rinvio, in primo luogo, constatare un utilizzo non autorizzato quantomeno degli elementi originali creativi dell’opera protetta e, in secondo luogo, stabilire se tali elementi, vale a dire quelli che sono espressione delle scelte che riflettono la personalità dell’autore di tale opera, siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto presumibilmente contraffatto (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a., C‑476/17, EU:C:2019:624, punto 39).
87 Invece, nella valutazione di una violazione del diritto d’autore in applicazione dell’articolo 2, lettera a), dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, il confronto dell’impressione generale prodotta da ciascuno degli oggetti in conflitto non può essere determinante, dal momento che tale criterio riguarda la protezione dei disegni o modelli.>>
Concorso tra nudo proprietario e usufruttuario nella responsabilità per danni a terzi provnenti dall’immobile (a diverso titolo: artt. 2051 e 2053 cc?)
Cass. sez. III, 21/11/2025 n. 30.701 rel. Pellecchia:
<<Al contrario, proprio nella fattispecie dell’art. 2053 c.c., un sia pure risalente approdo di legittimità, peraltro tuttora convincente ed al quale il Collegio intende assicurare continuità, ha ammesso la coesistenza della responsabilità di nudo proprietario ed usufruttuario, poiché, quando il proprietario di edificio pur senza perderne l’ingerenza, non trae temporaneamente dalla cosa alcuna utilità perché il godimento spetta ad un terzo, come accade nel caso che il contenuto del dominio sia limitato o compreso dall’usufrutto, la presunzione – o, se si preferisce, la responsabilità sostanzialmente oggettiva – stabilita dall’art. 2053 c.c. per la rovina dell’edificio opera a carico dei titolari dei due distinti diritti; ne consegue che, in tale ipotesi, il proprietario e l’usufruttuario sono obbligati in solido al risarcimento, ai sensi dell’art. 2055 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza N. (Omissis)3 del 07/05/1957). [incomprensibile: l’art. 2053 menziona solo il proprietario]
A questo riguardo, non giova all’odierna resistente all’incidentale la fisiologica distinzione tra un nudo proprietario e un usufruttuario, poiché rispetto ad essi ben può predicarsi un concorso ai sensi dell’art. 2055 c.c., ciascuno per il rispettivo titolo di responsabilità.
Sul punto, mette conto osservare che, alla luce della ferma giurisprudenza di questa Corte (ex ceteris, Sez. U, Sentenza n. 13143 del 27/04/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 26736 del 15/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 9969 del 16/04/2025), ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità, in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni.
8. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso incidentale, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, che in modo non corretto ha omesso di esaminare nel merito l’alternativa o concorrente domanda, fondata sul diverso titolo di responsabilità di cui all’art. 2053 c.c., dispiegata dagli originari attori e per nulla incompatibile col diverso titolo di responsabilità per danni da cose in custodia, l’uno e l’altro riposando su differenti presupposti di fatto e di diritto ed essendo sottoposti a diversificati regimi probatori e di cause di esenzione. Va, di conseguenza, disposto rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che, in diversa composizione, esaminerà nel merito – questo restando, beninteso, impregiudicato dalla presente sentenza – la domanda proposta dai sigg.ri Ma. e Gi.An. nei confronti di Es.Lu. ai sensi dell’art. 2053 c.c., alla luce dei principi sopra illustrati>>.
Insomma non è chiaro se la SC ammetta il concorso tra diversi titoli di responsabilità (proprietario ex art. 2053 cc e usufruttuiario ex art. 2051 cc: certamente ammissibile) oppure il concorso di entrambi ma nel medesimoe d unico titolo, l’art. 2053 cc (non ammissibile).-
Rimborso spese per migliorie sulla cosa comune a favore del condomino, che ne ha avuto il possesso esclusivo
Cass. sez. II, 03/11/2025 n. 29.035, rel. Fortunato:
<<La Corte di merito, pur ritenendo erroneamente applicabile l’art. 1150 c.c., ha riconosciuto al condividente non l’incremento di valore dell’immobile, ma il costo degli interventi ripartiti pro quota, il cui rimborso competeva al contitolare che li aveva sostenuti.
Il coerede o il comproprietario che abbia apportato miglioramenti al bene ereditario da lui posseduto, se non può invocare la disciplina dell’art 1150 c.c., che attribuisce al terzo possessore di buona fede una indennità pari all’aumento di valore della cosa per effetto dei miglioramenti, ha il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la cosa comune quale mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, dal momento che lo stato di indivisione riconduce all’intera massa i miglioramenti apportati dal coerede.
Al momento dell’attribuzione delle quote l’apporto si ripartisce, insieme con le spese, tra i vari condividenti, secondo il principio nominalistico (Cass. n. 925/1979; n. 2974/1981, 12345/1991, 3247/2009; 9269/2008, n. 16206/2013; n. 5135/2019).
Dette migliorie e le spese di conservazione vengono a far parte, per il principio dell’accessione, al bene comune, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima e della determinazione delle quote oltre che nella liquidazione dei conguagli.
Questa Corte ha già avuto modo di escludere l’applicabilità dell’art. 1110 c.c., che consente il concorso nella spesa da parte del condividente solo in caso di trascuranza, allorquando il bene sia stato posseduto in via esclusiva da uno solo dei contitolari (in motivazione Cass. 19246/2021; Cass. 9269/2008; n. 5135/2019).>>
Responsabilità della P.A. per danni cagionati da impatto del vicolo con cane randagio
Cassazione civile sez. III, 20/11/2025, (ud. 18/11/2025, dep. 20/11/2025), n. 30.616 rel. Giraldi:
<<D’altra parte, la responsabilità della pubblica amministrazione [NB;: erano stati citati in giudizio il Comune e la ASL] per i danni causati da cani randagi resta soggetta al regime probatorio di cui all’art. 2043 c.c. e ciò implica che la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l’onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito. ‘La colpa della pubblica amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell’avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno’ (Cass.16788/2025,18954/2017)>>.
“Esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo”, scrive la SC: prova molto difficile per il privato.
Cessione d’azienda e condizioni di assunzione del debito in capo al cessionario (art. 2560 c. 2 c.c.)
Cass. sez. I, 26/05/2025 n. 14.020 , rel. Catllozzi, esamina il tema in oggetto:
<<14. Giova rammentare che l’art. 2560 cod. civ., riguardante “i debiti relativi all’azienda ceduta”, dispone che “l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito” (primo comma), aggiungendo che “nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori” (secondo comma).
15. Quest’ultima previsione, relativa alla responsabilità del cessionario, è stata tradizionalmente intesa, sulla scorta della dottrina maggioritaria, nel senso che l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente, per cui chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro quest’ultimo ha l’onere di provare fra gli elementi costitutivi del proprio diritto anche tale iscrizione, e il giudice anche d’ufficio è tenuto a rilevare il fatto che quest’ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata, e che la disposizione del secondo comma dell’art. 2560 cod. civ. è norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica, per cui il cessionario non risponde dei debiti conosciuti aliunde (cfr. Cass. 30 giugno 2015, n. 13319; Cass. 21 dicembre 2012, n. 23828; Cass. 10 novembre 2010, n. 22831; Cass. 3 aprile 2002, n. 4726; Cass. 20 giugno 2000, n. 8363; Cass. 20 giugno 1998, n. 6173; Cass. 13 gennaio 1975, n. 113; Cass. 29 maggio 1972, n. 1726; Cass. 17 maggio 1971, n. 1454; Cass. 14 settembre 1967 n. 2158; Cass. 28 gennaio 1964, n. 211; Cass. 20 maggio 1963, n. 1303; Cass. 26 maggio 1962, n. 1247).
16. Da ciò è stato fatto conseguire che l’inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, rende impossibile l’elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all’azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità (cfr., in particolare, Cass. 9 marzo 2006, n. 5123; Cass. 20 febbraio 1999, n. 1429; nonché le già richiamate Cass. nn. 1726 del 1972 e 2158 del 1967).
17. In difetto dell’iscrizione del debito nei libri contabili dell’azienda ceduta una responsabilità del cessionario è stata ipotizzata solo in presenza di un espresso patto di accollo (cfr., in proposito, le già menzionate Cass. nn. 1726 del 1972 e 211 del 1964). (…)
23. In presenza di un siffatto quadro giurisprudenziale, ritiene questo Collegio opportuno puntualizzare alcuni aspetti della questione in esame.
24. L’art. 2560 cod. civ. non dispone nulla sulla sorte dei debiti nei rapporti tra alienante ed acquirente, limitandosi a regolare gli effetti verso i creditori dell’eventuale trasferimento dei debiti, né si rinviene altra disposizione normativa che eventualmente disponga la successione nei debiti come effetto ex lege (essenziale o naturale) del trasferimento dell’azienda.
25. In proposito, si osserva che secondo una tesi, cui Cass. n. 32134 del 2019 sembra aderire, il primo comma dell’art. 2560 cod. civ. sarebbe espressivo del principio per cui i debiti aziendali si trasferiscono automaticamente al cessionario, in quanto, nell’escludere la liberazione “se non risulta che i creditori vi hanno consentito”, presupporrebbe implicitamente che sia automaticamente sorto un nuovo debitore, altrimenti l’ipotesi della liberazione del cedente, astrattamente ammessa dalla disposizione in presenza del consenso dei creditori, non potrebbe avere alcuna plausibile giustificazione.
26. Tuttavia, il primo comma dell’art. 2560 cod. civ. va interpretato in collegamento con il comma successivo che prevede le condizioni in presenza delle quali anche il cessionario può essere chiamato a rispondere dei debiti aziendali e che ne restringe il significato. Infatti, se fosse esatto che il primo comma esprime una regola generale di passaggio dei debiti in capo al cessionario, sarebbe del tutto inutile stabilire nel secondo comma un’ulteriore regola sulla responsabilità (e solo per taluni debiti) dell’acquirente, preteso nuovo debitore.
27. Pertanto, mentre il primo comma dell’art. 2560 cod. civ. stabilisce il permanere del vincolo dell’alienante verso i creditori (anche per il caso in cui i debiti vegano assunti dall’acquirente), in coerenza con il principio generale in materia di obbligazioni della immodificabilità soggettiva delle obbligazioni sotto il lato passivo in assenza del consenso del titolare del rapporto dal lato attivo, il secondo comma pone una responsabilità ex lege (per certi debiti) a carico dell’acquirente per il caso in cui i debiti non vengono da questi volontariamente assunti, introducendo una eccezione al principio generale per cui la responsabilità patrimoniale è di regola legata all’assunzione di debiti o, comunque, alla imputabilità dell’evento in dipendenza dal quale si risponde.
28. La accertata inesistenza di un principio generale di solidarietà tra cedente e cessionario conduce a ritenere, in ossequio al dato letterale del secondo comma dell’art. 2560 cod. civ., che l’acquirente risponde dei debiti aziendali solo se risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.
29. Non appare possibile attribuire rilevanza al fatto che dell’esistenza di tali ulteriori debiti il cessionario è stato a conoscenza al momento dell’acquisto, stante la natura eccezionale della norma che ne individua la responsabilità (aggiuntiva) e la conseguente inestensibilità, in via analogica, delle regole sulla pubblicità legale, ammesso che ne possa predicarsi l’eadem ratio.
30. Vanno, dunque, confermati i principi espressi in materia dall’orientamento tradizionale in ordine al fatto che l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente e alla esclusione della responsabilità del cessionario per debiti conosciuti aliunde, stante la natura eccezionale della disposizione del secondo comma dell’art. 2560 cod. civ.
31. Ne consegue che non può condividersi (neanche) l’affermazione contenuta in Cass. n. 32134 del 2019 secondo cui la regola di cui all’art. 2560, secondo comma, cod. civ. avrebbe carattere eccezionale “in quanto assegna preminente rilievo probatorio alle scritture contabili, derogando alla regola generale prevista dagli art. 2697 c.c (quanto alla ripartizione degli oneri) e 2727 e 2729 c.c. (quanto alla rilevanza delle presunzioni)”.
32. Infatti, il fatto costitutivo che il creditore attore deve provare non è la conoscenza del debito da parte del cessionario – la cui dimostrazione, secondo tale ultima tesi, incontrerebbe eccezionalmente limiti di prova, in relazione alla necessità che sia dimostrata mediante l’iscrizione del debito nelle scritture contabili –, quanto la stessa iscrizione del debito nelle scritture contabili, la cui prova segue le ordinarie regole processuali.
33. La principale critica all’orientamento tradizionale che si intende ribadire risiede nel fatto che la ratio della norma – in particolare, della previsione per cui il debito aziendale deve risultare dalle scritture contabili obbligatorie ai fini di fare insorgere la responsabilità solidale del cessionario – consisterebbe, principalmente, nell’esigenza di salvaguardare l’interesse dell’acquirente dell’azienda ad avere una precisa conoscenza dei debiti di cui deve rispondere e, correlativamente, nell’interesse alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda. Ne conseguirebbe che nei casi in cui sia dimostrato che il cessionario era a conoscenza del debito dell’azienda acquistata il requisito della indicazione dello stesso nelle scritture contabili obbligatorie non soddisferebbe alcun interesse.
34. In proposito, si osserva, in primo luogo, che nel conflitto fra l’interesse dei creditori aziendali a non essere privati della garanzia rappresentata dal complesso aziendale (e dalla capacità di questo di produrre reddito) e l’interesse dell’acquirente a non trovarsi esposto a richieste di adempimento di debiti che egli non conoscesse e non fosse tenuto a conoscere il legislatore ha preferito quest’ultimo, ricorrendo ad un criterio di conoscenza legale tale da evitare controversie sulla conoscenza effettiva, comunque ottenuta dall’acquirente.
35. In secondo luogo, si evidenzia che l’interesse dell’acquirente ad avere una precisa conoscenza dei debiti di cui deve rispondere non è l’unico interesse preso in considerazione dalla norma in esame. Infatti, la disciplina sulla estensione della responsabilità per i debiti aziendali al cessionario incide anche sul trattamento riservato ai creditori del cedente, incrementando la loro garanzia patrimoniale attraverso la previsione di un altro soggetto obbligato o, comunque, evitando che gli stessi vengano privati mediante l’alienazione dell’azienda di quei beni sui quali particolarmente hanno fatto affidamento quale garanzia dei loro crediti, nonché sul trattamento riservato ai creditori del cessionario, posteriori alla cessione, i quali hanno fatto affidamento sulla situazione così come attestata dalle scritture contabili.
36. Orbene, la compresenza di interessi antagonisti facenti capo a soggetti diversi – cessionario, creditori del cedente, creditori del cessionario – offre una ragionevole giustificazione della regola scelta dal legislatore di ancorare la responsabilità del cessionario alla iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie, idonea (anche) a consentire ai creditori dell’acquirente una più chiara e immediata individuazione degli effetti della cessione in relazione alle loro obbligazioni, e di ignorare il dato della conoscenza aliunde del debito da parte del cessionario.
37. Una siffatta interpretazione risulta coerente con quanto affermato dalla citata Cass., Sez. Un., n. 5054 del 28 febbraio 2017, agitata da Cass. n. 32134 del 2019 a sostegno dell’opposto orientamento, in quanto la stessa ha escluso che, ai fini dell’insorgenza della responsabilità solidale prevista dalla norma, sia sufficiente la conoscibilità, tramite i libri contabili obbligatori, del precedente rapporto contrattuale intrattenuto dal dante causa con terzo creditore, e evidenziato che la responsabilità dell’avente causa va ricondotta nell’alveo dell’evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell’impresa.
38. Tale pronuncia si è limitata a circoscrivere l’ambito di applicazione dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ. ai casi in cui sussista una effettiva alterità soggettiva delle parti della cessione dell’azienda e, dunque, a ritenere che tale fattispecie non si estenda ai casi in cui è ravvisabile una perdurante identità soggettiva sostanziale, seppur non formale, delle parti contraenti, e quindi difetti “una reale dualità di soggetti e, dunque, una effettiva alterità tra il cedente e il cessionario” (così, Cass. n. 21373 del 2023). In questi ultimi casi, infatti, non vi è un interesse conoscitivo del cessionario da tutelare, né, tanto meno, un interesse dei creditori di questi ultimi da salvaguardare atteso che la cessione non è idonea a determinare un mutamento della loro garanzia patrimoniale.
39. Una siffatta “sostanziale alterità soggettiva” è stata espressamente individuata dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite nei casi in cui il cessionario dell’azienda altro non sia che il prodotto di una trasformazione soggettiva del cedente, con conseguente prosecuzione di tutti i rapporti giuridici tra l’uno e l’altro, ovvero la persona fisica, titolare di un’impresa individuale, conferisca l’azienda in una società unipersonale della quale sia titolare la stessa persona fisica. Nel primo caso, vi è, come riconosciuto dalle stesse Sezioni unite, una continuità di rapporti giuridici, essendosi in presenza di una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo alla originaria organizzazione societaria (così, Cass. 22 ottobre 2020, n. 23030; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23575; Cass. 19 maggio 2016, n. 10332). Nel secondo, vi è un’alterità soggettiva sul piano formale (cfr. Cass. 23 dicembre 2016, n. 26953), ma non anche sostanziale atteso che l’operazione non è idonea a dare luogo a un mutamento nel beneficiario dell’attività di impresa.
40. Al di fuori di vicende traslative caratterizzate da tali elementi non è dato rinvenire una identità soggettiva tra cedente e cessionario tale da sottrarre le cessioni di azienda dall’applicazione della disciplina di cui all’art. 2560 cod. civ. relativa alla responsabilità nei confronti dei terzi per i debiti aziendali>>.
Libertà di espressione politica vs diritto di marcjhio (notorio): interessanti considerazoipno dell’AG SZpunar
Acuto come sempre il raginamento condotto dalle Conclusioni 13.11.2025 dell’AG Szpunar in C-298/23 , Inter IKEA Systems BV c. Algemeen Vlaams Belang VZW, ed altri.
Ikea agisce coinbtto un assiciazione che usa il sujo marchio per fimnalità politichje in particolare per raccogliere voti al partito di cui è emanazikone e il cui prgramma ha un acronimo uguale alla azienda svedese di mobili.«IKEA‑PLAN – Immigratie Kan Echt Anders» («Piano‑IKEA – l’immigrazione può veramente cambiare).
Le norme pertitenti sull’estensione della privativa nella drettiva 2015/2436, art. 10, e nel reg. 2017/1001, art. 9; circa la prima, ricorso la disposizione di salvezza di eventuale norme nazinali (da noi assenti) sul conflitto tra marchio e uso del medesimo per fini diversi da quelli distintivi di prodotti o servizi (art. 10 § 6 della cit. Dir.).
Lo spazio che l’AG lascia come giusto motivo per usare un marchio rinomato altrui a fini politici è limitato: solo se l’opinione espressa riguarda l’azienda titolare del marchio, non se questo serve solo a catturare l’attenzione degli elettori.
L’opinione è assai articolata e, se del caso, da studiare attentamente, anche per l’esame dei concetti di “uso nel commercio” e “uso per prodotti o servizi”. Nel frattempo attendiamo la sentenza della Corte.
Il conflitto tra i marchi Lamborghini auto vs. Elettra Lamborghini: rapporto tra marchio rinomato e diritto al marchio per notorietà “civile” ex art. 8.3 cpi
Sull’oggetto pone qualche interessante insegnamento Cass. sez. I, 08/07/2025 n. 18.675, rel. Catallozzi, in un ricorso contro la decisione della Commissione ricorsi UIBM, su opposizione della Casa automobilitica alla registrazione del marchio denominativo “Elettra Lamborghini” .
Quest’ultima aveva deciso che in pratica il diritto al marchio in capo al titolare di segno di notorietà extracommerciale costituisce di per sè il “giusto motivo” di cui alla norma sulla rinomanza nel giudizio di novità (art. 12.1.e) cpi)
Sul parametro soggettivo del giudizio di abusività ex art. 12.e) cpi:
<<- la valutazione in ordine alla sussistenza di un serio rischio che l’uso del marchio posteriore tragga indebitamente dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore deve essere effettuata facendo riferimento al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio posteriore è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, mentre quella in ordine alla sussistenza di un pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio anteriore deve, invece, essere effettuata facendo riferimento al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio anteriore è stato registrato, anch’esso normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (cfr., oltre a Corte Giust. CE 27 novembre 2008, C-252/07, Intel Corporation, Trib. UE 19 maggio 2021, Trib. UE 19 maggio 2021, T-510/19, Puma/ EUIPO – Gemma Group);>>;
Sul “giusto motivo” della stessa disposizione:
<<è stato puntualizzato che nel valutare l’esistenza di un giusto motivo occorre effettuare un bilanciamento tra gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare le funzioni proprie di quest’ultimo e gli interessi di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi;
– a tal fine, l’accertamento dell’esistenza di un “giusto motivo” richiede che il segno oggetto della richiesta di registrazione sia stato utilizzato anteriormente al deposito del marchio anteriore e che l’uso così fatto del segno avesse avuto luogo in buona fede;
– pertanto, l’uso del marchio richiesto deve soddisfare varie condizioni che permettono di confermare l’effettività di tale uso e la buona fede del titolare del marchio richiesto e, in particolare, occorre accertare che: il segno che corrisponde al marchio richiesto sia stato oggetto di un uso serio ed effettivo; l’uso di tale segno, in via di principio, sia iniziato prima del deposito del marchio anteriore notorio o, almeno, dell’acquisizione da parte di tale marchio della sua notorietà; il segno corrispondente al marchio richiesto sia stato utilizzato in tutto il territorio per il quale il marchio anteriore notorio era registrato; l’uso non sia stato, in via generale, oggetto di contestazione da parte del titolare del marchio anteriore notorio (cfr. Trib. UE 1 marzo 2018, T-296/16, Shoe Branding Europe/ EUIPO – adidas; Trib. UE 5 luglio 2016, T-518/13, Future Enterprises / EUIPO – McDonald’s International Property);>>.
Sul rapporto tra diritto in capo all’utilizzatore civile successivo e diritto sul marchio anteriore:
<<- la sentenza impugnata ha omesso di verificare la sussistenza di tali condizioni, limitandosi a ritenere che la notorietà in campo artistico e musicale del nome costituente il segno di cui si chiedeva la registrazione assumesse rilevanza ex art. 8, terzo comma, c.p.i. e, conseguentemente, costituisse un giusto motivo idoneo a superare l’impedimento alla registrazione dedotto dalla ricorrente;
– tale argomentazione non appare concludente, in quanto, in primo luogo, muove da una individuazione del significato della nozione di giusto motivo rilevante ai fini in esame non corretta, poiché non coerente con quanto indicato dalla riferita giurisprudenza;
– in secondo luogo, omette di considerazione che l’art. 8, terzo comma, c.p.i., nel consentire la registrazione all’avente diritto o con il consenso di questi del nome di persona e dei segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, ha la finalità, oltre che di ammettere la registrabilità come marchi di impresa di tali segni (e alle condizioni ivi previste), di individuare i soggetti che possono chiedere la registrazione degli stessi, onde riservare a questi lo sfruttamento commerciale della notorietà acquisita;
– tale norma non si preoccupa, invece, di regolare i conflitti con i marchi già registrati, i quali rimangono disciplinati dalle regole ordinarie;>>
Quest’ultimo è il punto più importante: chi scende nell’arena competitiva ex art. 8.3 cpi, ne accetta le regole , tra cui quelle sulla novità.
Nullità del contratto di assicurazione del rischio di sanzioni amministrative (art. 12 T.U. assicurazioni private)
Un applicazione della nullità da violazione del divieto in oggetto in Cass. Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 05/06/2025) 03/11/2025, n. 28967, Rel. Rossi Raff.
Si trattava di assicuirazione stipulata dalla società a favore di persone da essa indicate come amministratori presso di sè o altre società esterne.
La polizza escludeva il rischio da sanzione pecuniaria penale ma nulla diceva circa la sanzione amministrativa (nel caso specifico irrogata da Consob per violazione dei doveri di amministratote). Per cui la corte di appello ritenne il rischio coperto e da indennizzabile.
Stante l’art 12.1 TU 209/2025 (“Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.), invece, la SC ne ha ravvisato la violazione, con conseguente nullità del contratto assicurativo: ma per causa illecita, si badi, non per violazione di norma imperativa .
A suo dire, infatti, “la ratio della norma risiede nell’esigenza di preservare la funzione sanzionatoria-deterrente del provvedimento amministrativo, altrimenti vanificata da un contratto con il quale l’onere economico della sanzione venga trasferito su un soggetto diverso dall’autore dell’illecito.
La comminatoria di nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto espressamente prevista dall’art. 12 in questione rappresenta, invero, specifica applicazione, nella settoriale materia disciplinata, della generale nullità per causa illecita contemplata dall’art. 1418 cod. civ.: sicché essa colpisce ogni negozio che realizzi il risultato proibito, ivi incluso un accordo di manleva che sollevi il manlevato dall’applicazione a suo carico di sanzioni amministrative“.
Principio di diritto: “in tema di contratti assicurativi, è nullo ogni accordo (ancorché concluso dopo la commissione dell’illecito) che determini il trasferimento dell’onere economico del pagamento di una sanzione amministrativa su un soggetto diverso dall’autore dell’illecito”.
Il riconoscimento dei diritti successori da parte dell’erede testamentario attribuisce al legittimario pretermesso la qualità di erede
Interessante opinione offerta da App MIlano 09.07.2025 sez. Prima Civile, cons. rel. Alessandra Arceri:
<<Nel momento in cui l’erede testamentario riconosce in favore del legittimario
pretermesso i suoi intangibili diritti successori, quest’ultimo diventa
automaticamente partecipe della comunione ereditaria e possessore, con
effetto dall’apertura della successione e senza necessità di materiale
apprensione, della sua quota di eredità su tutti i beni ereditari, in conformità a
quanto dispone l’art. 1146 c.c.
Pertanto, il legittimario pretermesso può conseguire la qualità di erede, non
solo attraverso l’esperimento vittorioso delle azioni di riduzione o di
annullamento del testamento, ma altresì attraverso il riconoscimento dei suoi
diritti da parte dell’erede>>
(massima di CEsare Fossati in Ondif)