La copertura assicurativa della R.C. auto copre pure il danno cagionato dal conducente, quando diverso dal proprietario e dall’assicurato

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 24/03/2026) 09/04/2026, n. 8904, rel. Dll’Utr, chiarisce un punto (per vero già sufficientemente chiaro … ):

osserva il Collegio come, secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (sulla base di argomentazioni qui integralmente condivise e riproposte al fine di assicurarne continuità), l’assicurazione della responsabilità civile rientri nel ramo danni, e nell’assicurazione contro i danni l”assicurato’ è il titolare dell’interesse esposto al rischio (art. 1904 c.c.). Ma il rischio di impoverirsi connesso al dovere di risarcimento della vittima di un sinistro stradale grava in egual misura sul conducente (art. 2054, commi primo e secondo, c.c.), sul proprietario, sull’usufruttuario, sull’acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054, comma terzo, c.c.) e infine sull’utilizzatore in leasing (art. 91 cod. strad.). E, poiché il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità “di cui all’art. 2054 c.c.” (così l’art. 122 cod. ass.), deve concludersi che, in mancanza di norme che consentano patti in deroga (ad es. l’art. 15 della Sezione II dell’Allegato al D.M. 11.3.2020 n. 54, che consente la clausola c.d. “di guida esclusiva”), tutti i suddetti soggetti rientrano nella categoria degli ‘assicurati’, alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo col consenso del proprietario. Di conseguenza, tutti costoro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti all’azione di rivalsa ex art. 144, comma secondo, cod. ass., quando ne ricorrano i presupposti. In questi termini, il Collegio intende, da un lato, dare continuità all’orientamento ormai consolidato da molti anni in qua (ex aliis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17963 del 20/07/2017; Sez. 3, Sentenza n. 9948 del 20/04/2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20766 del 14/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 08/02/2005; Sez. 3, Sentenza n. 6862 del 25/05/2000) e, dall’altro, ribadire l’insostenibilità del minoritario orientamento secondo cui il conducente di un veicolo a motore, che sia persona diversa tanto dal proprietario quanto dal contraente dell’assicurazione r.c.a., debba ritenersi “estraneo al rapporto assicurativo”, con la conseguenza che né potrebbe beneficiare della copertura assicurativa (Sez. 3, Sentenza n. 6291 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 3356 del 12/02/2010), né sarebbe esposto all’azione di rivalsa dell’assicuratore (Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 29/05/2003). A questo secondo orientamento non può essere data continuità, poiché si fonda su un assunto erroneo: quello secondo cui solo il proprietario d’un veicolo a motore ha l’obbligo di stipulare l’assicurazione della r.c.a. Affermazione, quest’ultima, in contrasto con la chiara lettera dell’art. 122 cod. ass., che addossa il suddetto obbligo a carico di chiunque “metta in circolazione”

La Corte di Giustizia sul concetto di “pastiche” nel diritto di autore europeo (caso Pelham II)

Ieri 14 aprile è stata emessa la sentenza nella causa C-590/23, ennesimo episodio della lunghissima lite tra i fondatori del gruppo Kraftwerk e  il produttore discografico Pelham.

In rete trovi già molti commenti (ex multis v. Eleonora Rosati e Yannos Paramythiotis).

La sentenza ha una certa importanza, anche se da noi l’eccezione di pastiche è stata esplicitata solo nell’art. 102 nonies 2.b), l. aut.

Segnalo i segg. passaggi, circa la prima questione:

44 Inoltre, come ha rilevato, in sostanza, l’avvocato generale ai paragrafi 69 e 71 delle sue conclusioni e come risulta dal punto 40 della presente sentenza, nulla nel contesto dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 e, più in generale, nel contesto di tale articolo 5 indica che l’eccezione relativa al «pastiche» sia stata concepita dal legislatore dell’Unione come avente carattere residuale, comprendente qualsiasi forma di utilizzazione creativa di materiale protetto dal diritto d’autore.

48 In particolare, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 e del fatto che le eccezioni previste da tale disposizione comportano esse stesse dei diritti a vantaggio degli utilizzatori di materiali protetti che hanno lo scopo di assicurare il rispetto delle libertà fondamentali, la nozione di «pastiche» deve essere interpretata non in modo restrittivo, bensì in piena conformità con tale obiettivo e tali libertà (v., in tal senso, sentenze del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW, C‑469/17, EU:C:2019:623, punti da 69 a 71, e del 29 luglio 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, punti da 53 a 55).

50 Dall’altro lato, per quanto riguarda la questione di sapere quali forme di utilizzazione aperta di materiali protetti rientrino concretamente nella nozione di «pastiche», occorre considerare, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, consistente nel garantire il rispetto della libertà di espressione e della libertà delle arti, nonché delle considerazioni esposte ai punti da 35 a 43 della presente sentenza, che tale nozione riguarda creazioni che evocano una o più opere esistenti, pur presentando percettibili differenze rispetto a queste ultime, allo scopo di instaurare con tali opere una forma di dialogo artistico o creativo che sia riconoscibile come tale.

53 Infine, il dialogo artistico o creativo con l’opera, o le opere, da cui provengono gli elementi utilizzati può assumere forme diverse, in particolare quelle di un’imitazione stilistica di tali opere, di un omaggio a queste ultime o di un confronto umoristico o critico con dette opere.

In sintesi, due sono quelli di reale interesse:

i) il pastiche consiste in un dialogo artistico o creativo con l’opera ripresa/evocata, come tale riconoscibile;

ii) diritto di autore e c.d. eccezioni (non solo ex lettera k), a questo punto) vanno bilanciati, essendo queste ultime espressione di diritti antagonisti di pari importanza rispetto al diritto di autore (per cui non vanno intese in senso restrittivo, il che costituerebbe un errore interpretativo). Questo è quello più significativo a livello teorico.

Le c.d. eccezioni rimangono però tali processualmente e cioè circa il riparto dell’onere probatorio:  al titolare basta allegare e provare il proprio diritto e l’uso altrui in apparente violazione; al convenuto, allegare e provare circostanze qualificabili come pastiche.

Sulla seconda questione:

61 Tuttavia, come illustrato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, per garantire la certezza del diritto, la questione relativa alla sussistenza di circostanze siffatte deve essere valutata oggettivamente, cosicché il carattere di «pastiche» deve essere riconoscibile dalle persone che conoscono l’opera esistente dalla quale detti elementi vengono presi in prestito.

62 Ne consegue che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che, perché un utilizzo sia fatto «a scopo» di pastiche, ai sensi di tale disposizione, è sufficiente che il carattere di «pastiche» sia riconoscibile da una persona che conosce l’opera esistente dalla quale vengono presi in prestito alcuni elementi.

Qui però si tratta di giudizio scontato: il diritto non può che valutare dati oggettivi, non certo il foro interno delle persone (e nel caso di enti, in capo a quale soggetto? All’amministratore delegato? E nel caso di amminisrazione collegiale disgiuntiva?)

Avevo dato conto delle Conclusioni dell’AG Emiliou.

Il diritto del genitore al rimborso pro quota delle spese di mantenimento del figlio sorge con la nascita (e quindi cade in successione), a prescindere dal momento del successivo giudicato di accertamento della filiazione

Interessante caso affrontato da Cass. sez. I, 25/03/2026 n. 7.187, rel. Pazzi, e condivisibilmente deciso  :

<<5.3 Ora, se, da un lato, il genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio ha azione nei confronti dell’altro per ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita e, dall’altro, l’azione di regresso non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione (momento che segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del medesimo diritto), esiste una divaricazione temporale fra esistenza del diritto al rimborso e momento in cui tale diritto può essere fatto valere.

Questa divaricazione temporale riguarda l’esercitabilità dell’azione, ma non comporta l’insorgere solo in quel frangente del diritto patrimoniale al regresso (con la conseguenza che, essendo la madre già morta, ella non potrebbe trasmetterlo ai suoi eredi, non potendo essere ricompreso fra le situazioni attive).

Al contrario, l’esistenza del dovere di mantenimento risale fin al momento della nascita del figlio (nel senso stabilito in primo luogo dall’art. 30 della Costituzione) ed il correlato diritto al rimborso del genitore che si sia fatto carico per intero di tale obbligo entra dalla medesima epoca nel patrimonio di quest’ultimo, seppur quale diritto patrimoniale latente esercitabile a condizione e dal momento della definitiva individuazione del concorrente obbligato.

Ne discende che un simile diritto patrimoniale deve intendersi come ricompreso nella successione del genitore che si sia fatto carico per intero dell’obbligo di mantenimento, anche se il suo decesso sia precedente all’accertamento del rapporto di filiazione.>>

Indicazioni operative sull’azione del correntista di ripetizione di indebito per usurarietà degli interessi applicati dalla banca

Cass. sez. I, 13/02/2026 n. 3.200, rel. D’Aquino:

<<Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. solo se il conto sia stato chiuso (Cass., n. 13586/2024), posto che solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, l’azione di indebito può determinare, in linea di principio, l’obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate (Cass. n. 13586/2024; Cass., n. 27461/2025). (…).

4. Il secondo motivo, sul quale il ricorrente ritorna in memoria, è fondato alla luce della medesima giurisprudenza indicata, posto che il correntista, ove eserciti l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. anche in costanza di rapporto (c.d. “conto aperto”), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ha diritto all’accertamento del saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, benché il conto non sia stato ancora chiuso (Cass., n. 13586/2024). Per quanto l’azione di ripetizione sia infondata, il correntista ha diritto all’accertamento dell’entità dei saldi dei conti aperti all’atto della proposizione della domanda depurati dalle annotazioni illegittime (Cass., Sez. U., n. 19750/2025). (…)

7. Il terzo motivo è infondato quanto al primo e assorbente profilo, avendo la sentenza impugnata deciso la controversia in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di indebito e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, ove si allegato che vi siano facilitazioni creditizie, la prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto sul presupposto che le rimesse abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista (Cass., Sez. U., n. 24418/2010). Nel qual caso, la banca che eccepisca la prescrizione, può limitarsi ad affermare l’inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, essendo in tal caso onere del correntista produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l’eccezione di prescrizione (Cass., Sez. U., n. 15895/2019; Cass., n. 21225/2022; Cass., n. 19812/2022; Cass., n. 31927/2019; Cass., n. 2660/2019).

8. Di converso, vero è che l’affidamento o, più precisamente, l’esistenza di una apertura di credito costituisce presupposto per l’applicazione del principio della decorrenza della prescrizione dalla chiusura del rapporto attesa la (dedotta) natura ripristinatoria e questo fatto costituisce una mera eccezione in senso lato rilevabile dal CTU e dal giudice (Cass., n. 31927/2020). Tuttavia, l’affidamento deve risultare dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti (Cass., n. 20455/2023; Cass., n. 26897/2024). Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato che il correntista non ha dato la prova della sussistenza di un affidamento, onere che non poteva gravare sulla banca, che si è limitata a eccepire la prescrizione. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio. Gli ulteriori profili del terzo motivo sono assorbiti, come anche il quarto motivo, stante il mancato assolvimento, da parte del correntista, dell’onere della prova al riguardo>>.

Danno ai genitori da nascita indesiderata per omessa diagnosi prenatale di malformazioni del feto

Cass. sez. III, 23/03/2026 n. 6.926, rel. Amirante:

Critica alla sentenza di appello:

<<10. Il vizio radicale di motivazione intrinsecamente contraddittoria sopra illustrato nelle sue caratteristiche essenziali e chiaramente denunciato dai ricorrenti, si riscontra nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di merito, dopo aver integralmente condiviso quanto affermato dal Tribunale in primo grado in ordine all’assolvimento da parte dei ricorrenti della prova circa la volontà della madre di optare per la scelta abortiva, ove opportunamente informata della patologia del nascituro, “correttamente desunta dalle plurime presunzioni evidenziate in sentenza” ed aver dato atto che gli attori avevano prospettato, sin dall’atto introduttivo, quale pregiudizio conseguente alla condotta omissiva della struttura sanitaria “non solo l’obliterarsi della possibilità di esercizio del diritto all’aborto, ma altresì l’irrimediabile deterioramento della loro vita quotidiana, di relazione e lavorativa”, ha evidenziato che “Il difetto di conoscenza delle effettive condizioni di salute del feto ha certamente inciso sull’adozione, da parte dei genitori, di una serie di scelte, non solo di carattere terapeutico, quale l’interruzione della gravidanza, ma anche di natura esistenziale e familiare, che avrebbero consentito loro di affrontare e gestire con maggiore consapevolezza e preparazione la nascita della figlia, le cui condizioni di salute hanno evidentemente determinato lo stravolgimento di ogni aspettativa”, così puntualmente accertando il danno non patrimoniale nelle sue diverse componenti, ha provveduto alla liquidazione del solo danno “coincidente con lo stress emotivo per l’inattesa nascita di un bambino affetto da grave disabilità, destinato inevitabilmente ad attenuarsi col tempo, allorché i genitori hanno avuto modo di elaborare il trauma”, ritenendo, invece, incomprensibilmente, non risarcibile la componente di danno identificata come di “natura esistenziale”, pur enucleata e descritta nella sua concreta fenomenologia, costituita dalla “conduzione di una vita con disagi e sofferenze evitabili”, affermando, in modo assolutamente contraddittorio rispetto alle premesse sopra illustrate, che detto danno costituiva “uno dei plurimi effetti pregiudizievoli che solo l’eventuale scelta abortiva avrebbe potuto escludere”.

11. Al riguardo deve osservarsi che, se è senz’altro condivisibile l’affermazione secondo la quale la prova della volontà della gestante di abortire, ove correttamente informata sulle malformazioni del feto, – e dell’esistenza delle condizioni per l’interruzione di gravidanza – rileva sul piano della causalità giuridica, quale presupposto essenziale per poter affermare la riconducibilità causale delle conseguenze dannose derivanti dalla “nascita indesiderata” all’inadempimento del medico, – posto che, come ripetutamente affermato da questa Corte, “non sono danni che derivano dall’inadempimento del medico quelli che il suo adempimento non avrebbe evitato, e cioè: una nascita che la madre non avrebbe potuto scegliere di rifiutare, una nascita che non avrebbe in concreto rifiutato” (Cass. n. 14488 del 29/07/2004, Rv. 575705- 01; Cass. n. 9251 dell’11/04/2017, Rv. 643844 – 01) – nel caso di specie tale presupposto era stato accertato sia dal Tribunale che dalla stessa Corte d’Appello.

12. Va, inoltre, confermato l’orientamento più recente di questa Corte secondo il quale la mancata prova della volontà di accedere alla interruzione della gravidanza, nella ricorrenza delle condizioni di legge, non impedisce di far valere comunque l’inadempimento del medico al fine di ottenere il risarcimento del solo danno non patrimoniale connesso allo shock psicologico per la scoperta improvvisa e inaspettata della malformazione o disabilità del figlio, in quanto conseguenza diretta e immediata dell’omessa tempestiva diagnosi da parte del sanitario>>.

Poi:

<<13. Ciò premesso deve precisarsi che costituisce approdo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di responsabilità del sanitario per omessa diagnosi di malformazione del feto, esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa, deve essere riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche, ove idoneamente allegato e provato, quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge. Tale pregiudizio, costituito sia dalla afflizione “interna” generata dalla limitazione imposta alla propria autodeterminazione che dal complessivo peggioramento delle condizioni di vita dei genitori conseguente alla nascita, è diverso da quello, unicamente liquidato dalla Corte d’Appello, conseguente alla lesione del diritto a essere informati sulle condizioni del feto, riconosciuto dalla L. n. 194/1978 sub specie di “diritto a una procreazione cosciente e responsabile”, che può estrinsecarsi nell’impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto (ad es., mediante la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio ovvero il ricorso a una psicoterapia) (Cfr. Cass. n. 16967 del 19/06/2024, Rv. 671445-01; Cass. n. 2798 del 31/01/2023, in linea con la ricostruzione ed esposizione sistematica riassunta da Cass. n. 16633 del 12/06/2023). Tale ultimo pregiudizio, infatti, può essere riscontrato anche in caso di insussistenza (o carenza di prova) della volontà abortiva della gestante, attenendo più specificamente al pregiudizio relativo al diritto di affrontare consapevolmente la gravidanza che darà luogo alla nascita di un bambino menomato (Cass. n. 2798 del 31/01/2023, Rv. 667051-01).

13.1. Nell’ipotesi di erronea esecuzione (o, come nel caso di specie, di omessa diagnosi che ne ha precluso la scelta) dell’intervento d’interruzione della gravidanza che abbia dato luogo ad una nascita indesiderata, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 4 della L. n. 194 del 1978, deve essere, dunque, riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge e prescindendo totalmente dalle condizioni di salute del nato (Cass. n. 2070 del 29/01/2018, Rv. 647589 – 01).

14. Deve allora concludersi che la sentenza impugnata incorre sia nel denunciato vizio motivazionale, risultando del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, sì da doversi ritenere indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale”, sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c., con conseguente necessità di accoglimento delle inerenti censure sollevate con i motivi di ricorso in esame>>.

Diritto legale di sopraelevazione nel condominio e suoi limiti

Cass. sez. II, 15/09/2025 n. 25.226, rel. Fortunato:

<<Il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o dell’ultimo piano di un edificio condominiale, ai sensi dell’art. 1127 c.c., comprese le limitazioni previste, senza necessità di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, mentre limiti o divieti all’esercizio di tale diritto, assimilabili ad una “servitù altius non tollendi“, possono esser costituiti soltanto con espressa pattuizione, che può esser contenuta anche nel regolamento condominiale, di tipo contrattuale. Analogamente i vincoli alle proprietà esclusive che impediscano una certa destinazione o la facoltà di modifiche, contenuti nel regolamento condominiale, danno vita a servitù reciproche (Cass. 1522/2023; Cass. 24526/2022).

Essendo sanzionato un divieto di sopraelevazione contenuto nel regolamento contrattuale, nessun rilievo poteva assumere che i locali fossero stati classificati come abitativi o che non fossero stati più destinati ad alloggio delle caldaie esclusive, non essendo chiesto il rispetto di un vincolo di destinazione, ma un divieto di mutamento dello stato di fatto.

Ne discende che, imponendo i divieti di modificare lo stato di fatto vere e proprie servitù validamente costituite con regolamento contrattuale, la richiesta di eliminazione delle opere abusive doveva esser indirizzata nei confronti del proprietario dell’unità che si elevava su due piani e non verso l’autore materiale delle modifiche illegittime (cfr. in tema di servitù, Cass. 11601/2024; Cass. 1332/2014).

L’azione di demolizione, di natura reale, soggiaceva alla prescrizione ventennale ex art. 1073 c.c., ossia la servitù poteva estinguersi solo per non uso ventennale, non trovando applicazione la prescrizione estintiva decennale.

In tale situazione nessuna delle circostanze asseritamente omesse appare decisiva, occorrendo accertare non quale fosse l’oggetto dell’acquisto effettuato dal ricorrente con il rogito del 1988, né chi fosse l’autore delle opere, ma al più che quelle modifiche fossero anteriori all’adozione del regolamento e alla costituzione del vincolo, vietando le sole modifiche dello stato di fatto cristallizzato a quella data, prova che competeva al ricorrente e che la Corte di merito ha ritenuto non raggiunta.

La datazione delle opere abusive è stata, difatti, valutata, non occorrendo che il giudice desse conto di tutte le risultanze istruttorie, restando esclusa la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.. (Cass. SU 8053/2014), né sarebbe lecito contrapporre le risultanze della prima c.t.u. alla seconda consulenza (che aveva stabilito che le modifiche erano state realizzate dagli acquirenti) poiché la prima relazione era stata ritenuta inutilizzabile dal Tribunale in mancanza di tutti i litisconsorti ed era stata rinnovata, facendo regredire il processo alla fase iniziale, come dà conto lo stesso ricorrente (cfr. ricorso, pag. 17).>>.

Diritto di informazione del condomino sui conti del Condominio e data protection dei condomini morosi

Cass. sez. II, 31/03/2026  n. 7.823, rel. Papa:

<<L’art. 1129 comma II e 1130-bis comma I cod. civ. assicurano ai condomini e ai titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari la possibilità di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese e l’amministratore è tenuto a comunicare i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta, può prendere gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata dei registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130 cod. civ. e, cioè, il registro di anagrafe condominiale, dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell’amministratore e di contabilità.

Questo dovere di collaborazione imposto all’amministratore trova fondamento nel diritto dei condomini alla trasparenza e comprensibilità della gestione condominiale e quindi al controllo effettivo sul suo operato.

L’obbligo di informazione posto in capo all’amministratore ed il corrispettivo diritto di essere informato del singolo condomino ha, quindi, ad oggetto, i fatti storici che abbiano prodotto entrate ed uscite di denaro per effetto della gestione svolta, con la relativa documentazione di spesa, in maniera da lasciar ricostruire i rapporti di dare ed avere.

L’indagine sulla correttezza dell’esercizio del diritto di accesso alla documentazione contabile da parte del singolo condomino e del conseguente adempimento prestato dall’amministratore alla richiesta di esibizione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito, soggetto unicamente al controllo da parte della Corte di cassazione nei limiti di cui al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 – 2, n. 15996 del 28/07/2020, resa tra le stesse parti).    (…)

È poi da escludersi, stante il generale principio di libertà delle forme, che l’istanza di accesso alla documentazione come assicurata dall’art. 1129 comma II e 1130-bis comma I cod. civ. richieda una formulazione vincolata, sacramentale, a pena di inammissibilità.

Per principio consolidato, poi, al diritto di ciascun condomino all’accesso alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all’assemblea condominiale corrisponde l’obbligo dell’amministratore di predisporre un’organizzazione, sia pur minima, che consenta di esercitarlo: pertanto, a fronte della richiesta di un singolo condomino di accedere alla predetta documentazione, grava sull’amministratore, ovvero sul Condominio che intenda resistere all’impugnazione della delibera assembleare proposta dal condomino dissenziente, l’onere della prova dell’inesigibilità e incompatibilità della richiesta con le modalità previamente comunicate (Cass. Sez. 2, n. 19799 del 19/09/2014).

Con riferimento al terzo motivo, concernente la violazione del diritto di accesso al registro dell’anagrafe condominiale, rileva il Collegio che secondo la Corte d’Appello l’amministratore di Condominio, per la tenuta e la gestione del registro dell’anagrafe condominiale, deve osservare le prescrizioni indicate dal Garante per la protezione dei dati personali e, alla luce del principio di liceità, può trattare – nel suo ruolo di responsabile – le sole informazioni personali pertinenti e necessarie allo svolgimento delle attività di gestione e amministrazione delle parti comuni; ha considerato, quindi, d’altro canto, che la Co.An. non avrebbe chiarito la “coerenza” (così in sentenza) con tali limiti della sua istanza, “non consentendo all’amministratore di valutare se la propria richiesta fosse conforme a quel punto di equilibrio tra interessi in giuoco il cui mancato rispetto avrebbe potuto essergli potenzialmente contestato”.

Siffatta motivazione non è conforme alle finalità della previsione dell’obbligo, per l’amministratore, di tenuta del registro dell’anagrafe condominiale, del registro dei verbali di assemblea, del registro di nomina e revoca amministratore e del registro di contabilità e del corrispondente riconoscimento del diritto del singolo condomino di accesso a questi registri.

La modifica in tal senso dell’art. 1130 cod. civ., come operata dall’art. 10 della legge n. 220 dell’11 dicembre 2012, in vigore dal 18/6/2013, ha avuto, invero, l’importante merito di consentire di scandire in modo più dettagliato i momenti in cui si articola la gestione condominiale nell’ottica di una maggiore trasparenza e una deflazione della conflittualità e ha comportato necessariamente, come chiarito dallo stesso Garante della privacy già nell’immediatezza della riforma del condominio, la conoscibilità, da parte del singolo condomino, delle informazioni concernenti i partecipanti alla compagine condominiale senza la necessità del loro consenso e, in particolare, le spese e gli inadempimenti dei condòmini, sia al momento del rendiconto annuale, sia per esplicita richiesta all’amministratore.

Unico limite al diritto di trasparenza è il divieto di divulgazione delle informazioni sulle spese o sulle morosità al di fuori dell’ambito dell’assemblea condominiale, sicché è vietato esporre avvisi di mora o sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali accessibili a terzi (cfr. Cass. Sez. 1, n. 29323 del 07/10/2022; prima della riforma del 2012, Sez. 2, n. 186 del 04/01/2011, con la ricostruzione degli interessi contrapposti).

Non v’è dubbio, infatti, che, secondo i parametri posti dal Codice della privacy del 2003, applicabile ratione temporis e, oggi, dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, la formazione, l’utilizzo e l’aggiornamento dell’anagrafe condominiale costituiscano un “trattamento” di dati personali (da parte dell’amministratore, in nome e per conto del Condominio) e che, quindi, debbano essere applicate tutte le regole poste da detta disciplina.

Del pari, tuttavia, ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di questi dati, da parte dell’amministratore, a tutti i condomini, non soltanto in sede di rendiconto annuale o di assemblea ovvero nell’ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell’assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condomino.

Questa Corte ha già stabilito che la disciplina in materia di protezione dei dati personali, prescrivendo che il trattamento avvenga nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all’accesso di terzi estranei rispetto al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino, ma non incide sul diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di propria iniziativa, gli inadempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali, nell’esercizio del “potere di vigilanza e di controllo sull’attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che lo facoltizza a richiedere in ogni tempo all’amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti” (Cass. n. 29323/2022 cit., con indicazione dei precedenti rilevanti).

Sull’amministratore del condominio, allora, grava soltanto il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l’accesso a quei dati da parte di persone estranee al condominio.

In tal senso è stato affermato in dottrina, già in riferimento al Codice della privacy 2003, che la nuova disciplina del Condominio ha disegnato flussi informativi che percorrono direzioni opposte: dai condomini obbligati dalla legge alla loro comunicazione all’amministratore che ne fa raccolta e trattamento (art. 1130 n. 6 cod. civ.), ma anche dall’amministratore verso i singoli condomini e i terzi esterni al condominio (documentazione della gestione e delle assemblee, indicazione dei condomini inadempienti), con la precisazione che in questo caso si tratterà di comunicazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. l) del Codice 2003 e non di diffusione a soggetti indeterminati (art. 4 cit., comma 1, lett. m). Tali flussi informativi possono avere per oggetto non soltanto i dati che individuano i partecipanti al condominio, ma anche quelli contabili e amministrativi della gestione (art. 1129 comma 7, ed art. 1130 n. 9 cod. civ.). Il trattamento dei dati raccolti dall’amministratore nello svolgimento della sua attività non può essere soggetto al principio generale del consenso dell’interessato (che la legge prescrive, previa l’informazione di cui all’art. 13 del Codice 2003) in quanto, quale che sia la fonte dei dati, l’art. 24 del Codice dispensa il titolare del trattamento dall’ottenimento del consenso quando il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, e tali sono gli obblighi di gestione, di tutela e di manutenzione delle parti e degli impianti comuni dell’edificio che fanno carico direttamente o tramite l’amministratore, a tutti i partecipanti alla comunità condominiale. Inoltre, l’obbligo per i condomini del conferimento all’amministratore di taluni dati (art. 1130 n. 6 cod. civ., sopra citato), implica necessariamente l’autorizzazione al loro trattamento compresa la loro comunicazione, in presenza dei presupposti di legittimo interesse di condomini o terzi.

Oggi, dopo l’adeguamento, con il D.Lgs. n.101/2018, al Regolamento UE 2016/679 (RGPD), il Condominio può trattare dati personali secondo il principio di liceità, ossia soltanto in presenza di una delle basi giuridiche di cui all’art. 6 del Regolamento, tra cui le norme di legge del settore e delle altre disposizioni di carattere generale e, cioè, l’adempimento di un obbligo legale (art. 6, lett. c) del RGPD), il trattamento necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b) del RGPD), il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione però che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali (art. 6, lett. f) del RGPD), nonché il consenso legittimamente manifestato (e documentato) dell’avente diritto in rapporto a una o più specifiche finalità (art. 6, lett. a) del RGPD). Il Condominio e, in proprio o per suo conto, l’amministratore effettuano il trattamento di dati personali sulla base di una delle condizioni di liceità previste dall’art. 6, par. 1, del RGPD (a cui si aggiungono in caso di categorie particolari di dati personali gli artt. 9 e 10 del RGPD), nel rispetto della normativa di settore. Affinché il trattamento di dati personali effettuato nell’ambito dell’attività di amministrazione del Condominio si svolga nell’osservanza del principio di liceità (art. 6 del RGPD), in termini generali, possono formare oggetto di trattamento, da parte della compagine condominiale unitariamente considerata, di regola le sole informazioni personali pertinenti e necessarie rispetto allo svolgimento delle attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni ed idonee a determinare, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1117 ss. cod. civ.), le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti (siano essi proprietari o usufruttuari: cfr. art. 67 disp. att. cod. civ.) (così il documento di indirizzo relativo al “Trattamento dei dati personali nell’ambito del condominio” – all. 1 al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 209 del 10 aprile 2025).

Diversamente da quanto affermato dalla Corte d’Appello, pertanto, sia pure nei limiti fissati dal Codice prima e, oggi, dal Regolamento, l’amministratore è obbligato a comunicare al singolo condomino che ne faccia richiesta le spese e gli inadempimenti degli altri condòmini, nonché a consentirgli di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica dello specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al Condominio stesso, su cui devono necessariamente transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del Condominio: pertanto, il richiamo, per sé solo, al limite della privacy per negare il diritto di accesso non è motivazione conforme al bilanciamento già operato dal legislatore della riforma del 2013 nel senso del necessario contemperamento del diritto alla privacy di ciascun condomino con il diritto alla trasparenza della gestione condominiale>>

L’autorizzazione per la comunicazone al pubblico dell’opera protetta, ottenuta dal provider, copre anche la riproduzione a ciò tecnicamente necessaria (sia dal suo punto di vista sia da quello dell’utente uploader)

Esatte conclusioni dell’AG Emiliou 26.03.2026, causa C-579/24, su questione pregiudiziale posta da Trib. austriaco.

<<83. In primo luogo, dalla prospettiva dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 si riferisce soltanto ad «un’autorizzazione (…) al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali». Qualora la Corte concludesse che la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server di detti prestatori di servizi che sono tecnicamente necessarie per poter dare al pubblico accesso a tali contenuti può essere subordinata ad un’autorizzazione distinta, che non è affatto menzionata dall’articolo 17, ne deriverebbe un significativo grado di incertezza giuridica per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. A questo proposito, ricordo che, come rilevato al paragrafo 40 supra, il legislatore dell’Unione, quando ha adottato tale disposizione, mirava tra l’altro a ridurre l’incertezza giuridica che circonda la responsabilità dei suddetti prestatori di servizi per i contenuti protetti caricati dagli utenti. Mi pare di capire che esso non intendeva trattare solo una parte di tale responsabilità (vale a dire solo la responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online per gli atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, ad esclusione degli atti di riproduzione tecnicamente necessari a tal fine).

84. Inoltre, se l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 non includesse la realizzazione di tali copie digitali, detta autorizzazione diverrebbe praticamente inutile. Tali prestatori di servizi potrebbero comunque dover affrontare azioni dei titolari dei diritti per violazioni del loro diritto esclusivo di riproduzione, come tutelato dall’articolo 2 della direttiva 2001/29, per il semplice fatto che vengono automaticamente realizzate sui loro server copie digitali di contenuti protetti ogni qual volta un utente mette in rete siffatti contenuti protetti.

85. Ne consegue che, sotto il profilo della certezza del diritto, l’unica soluzione coerente è che l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 include necessariamente tali copie.

86. In secondo luogo, dalla prospettiva dei titolari dei diritti, se l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 non si estendesse alla realizzazione di tali copie, l’obiettivo di garantire una migliore remunerazione per l’utilizzo di contenuti protetti sulle piattaforme di condivisione di contenuti online sarebbe seriamente compromesso. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sarebbero poco incentivati a chiedere una siffatta autorizzazione, dal momento che potrebbero comunque essere esposti alla responsabilità per gli atti di riproduzione non coperti da detta autorizzazione.

87. Inoltre, la questione della responsabilità di tali prestatori per gli atti di riproduzione in parola reintrodurrebbe, in sostanza, le stesse incertezze esaminate dalla Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza YouTube e Cyando relativamente al diritto di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, in un momento in cui non si applicava ancora il regime specifico istituito dall’articolo 17 della direttiva 2019/790. In particolare, il prestatore sarebbe responsabile in via principale ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29? Potrebbe avvalersi dell’«approdo sicuro» di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 (50)? A seconda della risposta, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online potrebbero essere pienamente responsabili o non esserlo affatto. (…)ù

96. In terzo luogo, dalla prospettiva degli utenti dei servizi di condivisione di contenuti online, ricordo che il regime di responsabilità specifico previsto all’articolo 17 della direttiva 2019/790 è inteso anche a tutelare gli interessi e i diritti di detti utenti, quando caricano contenuti sulle piattaforme dei prestatori di tali servizi.

97. Da un punto di vista tecnico, è pacifico che la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online viene avviata dagli utenti di siffatti servizi quando premono il pulsante di caricamento. Si deve quindi ritenere che tali utenti effettuino del pari atti di riproduzione, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29. Come ho spiegato al paragrafo 42 supra, l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 chiarisce che gli utenti effettuano essi stessi atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, quando caricano contenuti protetti sulle piattaforme online di tali prestatori.

98. Tuttavia, la menzionata disposizione indica altresì che, qualora un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online abbia ottenuto un’autorizzazione da un titolare dei diritti, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, tale autorizzazione «includ[e] anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva [2001/29]», purché essi «non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi». Di conseguenza, in una situazione del genere, gli utenti non devono ottenere essi stessi un’autorizzazione e possono liberamente caricare i contenuti protetti di cui trattasi.

99. Per quanto riguarda gli atti di riproduzione rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, rilevo che l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 non li menziona espressamente. Tuttavia, il considerando 69 della direttiva 2019/790, che è formulato in termini più ampi rispetto a tale disposizione, indica che le autorizzazioni ottenute dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero includere «gli atti rilevanti per il diritto d’autore relativi ai contenuti caricati dagli utenti nell’ambito dell’autorizzazione concessa ai prestatori di servizi» (57). Tale riferimento agli «atti rilevanti per il diritto d’autore» in generale, e non solo agli atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico, avvalora la tesi secondo cui l’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 non è necessariamente limitato agli «atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva [2001/29]», ma potrebbe estendersi agli atti di riproduzione compiuti da detti utenti>>.

Dato il ragionamento precedente, l’autorizzazione al provider non può che coprire pure l’utente / uploader:

<<112. Come ho già rilevato al paragrafo 97 supra, è pacifico che la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online viene avviata dagli utenti di tali servizi allorché premono il pulsante di caricamento in relazione al contenuto di cui trattasi. Di conseguenza, si deve ritenere che tali utenti compiano non solo un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, ma altresì un atto di riproduzione ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva.

113. Se l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 non includesse la realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, a mio avviso si applicherebbe per analogia il ragionamento della Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza YouTube e Cyando, esposto al paragrafo 88 supra. Ne conseguirebbe che i contenuti protetti dovrebbero essere considerati caricati sulla piattaforma interessata non dal gestore, bensì dagli utenti, che sarebbero quindi tenuti ad ottenere un’autorizzazione per realizzare essi stessi siffatte copie digitali.

114. Tuttavia, per le ragioni illustrate nella sezione precedente, ritengo che, così come l’autorizzazione che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, ai fini della comunicazione o della messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti, include necessariamente la realizzazione di copie digitali di tali contenuti sui loro server, se siffatte copie sono tecnicamente necessarie a tal fine, lo stesso valga per l’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva. In altri termini, tale disposizione disciplina la questione della responsabilità degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online non solo in relazione agli atti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2001/29 (ossia gli atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti), ma anche in relazione agli atti di riproduzione, consistenti nella realizzazione di copie digitali di contenuti protetti sui server dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che sono tecnicamente necessarie per la realizzazione di tali atti>>.

Si tratta di piana interpretazione del contratto secondo buona fede, consacrata ad es in questa materia dall’art. 119 ult. co.  l. aut.     Difficile che la Corte di Giustizia la contraddica

 

Concessione abusiva di credito, tra nullità contrattuale e irripetibilità del prestato ex art. 2035 cc

Ristrutturazioni Aziendali segnala Cass. sez. 1 n. 7.134 del 25.03.2026, rel. Dongiacomo sull’oggetto: il contratto di finanziamento è nullo e il creditore concedente non può ripetere la somma prestata.

Massima redatta dal sito: <<L’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, è condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato ed è pertanto contraria al buon costume economico, determinando nullità del finanziamento ed irripetibilità di quanto erogato ai sensi dell’art. 2035 c.c.>>

Il presupposto fattuale:

<<Il decreto impugnato, invero, dopo aver accertato
che: – la banca aveva stipulato i contratti di finanziamento
dedotti in giudizio pur essendo a conoscenza dell’incapacità della
società finanziata, poi fallita, di far fronte alle proprie
obbligazioni se non assumendo ulteriori debiti; – la società
finanziata, come emergeva dai debiti insoluti esposti nell’ultimo
bilancio depositato, versava, al momento della stipulazione degli
indicati contratti di finanziamento, in stato di insolvenza; – i
contratti finanziamento hanno non solo aggravato il dissesto
dell’impresa, quantomeno dell’importo pari al finanziamento
concesso, ma ne hanno anche ritardato l’emersione; ha ritenuto,
sul fondamento di tali circostanze, che: a) i predetti
finanziamenti erano, a norma dell’art. 1418 c.c., viziati da
nullità; b) le somme erogate dalla banca alla società poi fallita
non erano, a norma dell’art. 2035 c.c., suscettibili di ripetizione.>>

 

Danno da nascita indesiderata e aspetti probatori

Cass. sez. III, 23/03/2026 n. 6.926, rel. Amirante:

<<13. Ciò premesso deve precisarsi che costituisce approdo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di responsabilità del sanitario per omessa diagnosi di malformazione del feto, esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa, deve essere riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche, ove idoneamente allegato e provato, quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge. Tale pregiudizio, costituito sia dalla afflizione “interna” generata dalla limitazione imposta alla propria autodeterminazione che dal complessivo peggioramento delle condizioni di vita dei genitori conseguente alla nascita, è diverso da quello, unicamente liquidato dalla Corte d’Appello, conseguente alla lesione del diritto a essere informati sulle condizioni del feto, riconosciuto dalla L. n. 194/1978 sub specie di “diritto a una procreazione cosciente e responsabile”, che può estrinsecarsi nell’impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto (ad es., mediante la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio ovvero il ricorso a una psicoterapia) (Cfr. Cass. n. 16967 del 19/06/2024, Rv. 671445-01; Cass. n. 2798 del 31/01/2023, in linea con la ricostruzione ed esposizione sistematica riassunta da Cass. n. 16633 del 12/06/2023). Tale ultimo pregiudizio, infatti, può essere riscontrato anche in caso di insussistenza (o carenza di prova) della volontà abortiva della gestante, attenendo più specificamente al pregiudizio relativo al diritto di affrontare consapevolmente la gravidanza che darà luogo alla nascita di un bambino menomato (Cass. n. 2798 del 31/01/2023, Rv. 667051-01).

[Detto più chiaramente:]  13.1. Nell’ipotesi di erronea esecuzione (o, come nel caso di specie, di omessa diagnosi che ne ha precluso la scelta) dell’intervento d’interruzione della gravidanza che abbia dato luogo ad una nascita indesiderata, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 4 della L. n. 194 del 1978, deve essere, dunque, riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge e prescindendo totalmente dalle condizioni di salute del nato (Cass. n. 2070 del 29/01/2018, Rv. 647589 – 01)>>.

Aspetti processuali:

<<9. Va premesso che, pur in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un. nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014) l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nel caso di motivazione totalmente mancante sotto l’aspetto materiale e grafico o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

10. Il vizio radicale di motivazione intrinsecamente contraddittoria sopra illustrato nelle sue caratteristiche essenziali e chiaramente denunciato dai ricorrenti, si riscontra nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di merito, dopo aver integralmente condiviso quanto affermato dal Tribunale in primo grado in ordine all’assolvimento da parte dei ricorrenti della prova circa la volontà della madre di optare per la scelta abortiva, ove opportunamente informata della patologia del nascituro, “correttamente desunta dalle plurime presunzioni evidenziate in sentenza” ed aver dato atto che gli attori avevano prospettato, sin dall’atto introduttivo, quale pregiudizio conseguente alla condotta omissiva della struttura sanitaria “non solo l’obliterarsi della possibilità di esercizio del diritto all’aborto, ma altresì l’irrimediabile deterioramento della loro vita quotidiana, di relazione e lavorativa”, ha evidenziato che “Il difetto di conoscenza delle effettive condizioni di salute del feto ha certamente inciso sull’adozione, da parte dei genitori, di una serie di scelte, non solo di carattere terapeutico, quale l’interruzione della gravidanza, ma anche di natura esistenziale e familiare, che avrebbero consentito loro di affrontare e gestire con maggiore consapevolezza e preparazione la nascita della figlia, le cui condizioni di salute hanno evidentemente determinato lo stravolgimento di ogni aspettativa”, così puntualmente accertando il danno non patrimoniale nelle sue diverse componenti, ha provveduto alla liquidazione del solo danno “coincidente con lo stress emotivo per l’inattesa nascita di un bambino affetto da grave disabilità, destinato inevitabilmente ad attenuarsi col tempo, allorché i genitori hanno avuto modo di elaborare il trauma”, ritenendo, invece, incomprensibilmente, non risarcibile la componente di danno identificata come di “natura esistenziale”, pur enucleata e descritta nella sua concreta fenomenologia, costituita dalla “conduzione di una vita con disagi e sofferenze evitabili”, affermando, in modo assolutamente contraddittorio rispetto alle premesse sopra illustrate, che detto danno costituiva “uno dei plurimi effetti pregiudizievoli che solo l’eventuale scelta abortiva avrebbe potuto escludere”.

11. Al riguardo deve osservarsi che, se è senz’altro condivisibile l’affermazione secondo la quale la prova della volontà della gestante di abortire, ove correttamente informata sulle malformazioni del feto, – e dell’esistenza delle condizioni per l’interruzione di gravidanza – rileva sul piano della causalità giuridica, quale presupposto essenziale per poter affermare la riconducibilità causale delle conseguenze dannose derivanti dalla “nascita indesiderata” all’inadempimento del medico, – posto che, come ripetutamente affermato da questa Corte, “non sono danni che derivano dall’inadempimento del medico quelli che il suo adempimento non avrebbe evitato, e cioè: una nascita che la madre non avrebbe potuto scegliere di rifiutare, una nascita che non avrebbe in concreto rifiutato” (Cass. n. 14488 del 29/07/2004, Rv. 575705- 01; Cass. n. 9251 dell’11/04/2017, Rv. 643844 – 01) – nel caso di specie tale presupposto era stato accertato sia dal Tribunale che dalla stessa Corte d’Appello.

12. Va, inoltre, confermato l’orientamento più recente di questa Corte secondo il quale la mancata prova della volontà di accedere alla interruzione della gravidanza, nella ricorrenza delle condizioni di legge, non impedisce di far valere comunque l’inadempimento del medico al fine di ottenere il risarcimento del solo danno non patrimoniale connesso allo shock psicologico per la scoperta improvvisa e inaspettata della malformazione o disabilità del figlio, in quanto conseguenza diretta e immediata dell’omessa tempestiva diagnosi da parte del sanitario. (…)

14. Deve allora concludersi che la sentenza impugnata incorre sia nel denunciato vizio motivazionale, risultando del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, sì da doversi ritenere indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale”, sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c., con conseguente necessità di accoglimento delle inerenti censure sollevate con i motivi di ricorso in esame>>.