Rapporto tra collazione e riunione fittizia in sede di divisione ereditaria

Cass. sez. II, 29/09/2026 n. 25.932, rel. Giannaccari, ribadendo regole consolidate:

<<Tale affermazione coglie, in modo chiaro, i principi che regolano lo scioglimento della comunione tra coeredi e, in particolare, l’istituto della collazione, che comporta l’obbligo dei legittimari coeredi di conferire all’asse ereditario quanto ricevuto in donazione dal defunto, in modo da formare le singole porzioni, salvo che, come nel caso in esame, il donatario ne sia stato dispensato.

La dispensa dalla collazione esonera, infatti, il donatario dal conferimento ma non importa l’esclusione del bene donato dalla riunione fittizia, ai fini della determinazione della porzione disponibile, (Cass. n. 14193/2022).

In sostanza, come si ricava dalla sentenza della Corte d’Appello, la dispensa dalla collazione non sottrae la donazione alla riduzione se sia lesiva della legittima altrui (Cass., n. 12317/2019; Cass. n. 13660/2017), rappresentando l’intangibilità della quota di riserva dei legittimari un limite alla dispensa da collazione.

La dispensa dalla collazione produce, dunque, effetto nei limiti della disponibile mentre per l’eccedenza il donatario è esposto all’azione di riduzione (Cass., n. 27377/2021; Cass. n 711/1966).

In tal caso, spetta al donatario scegliere se conferire in natura il bene immobile ricevuto ovvero per imputazione poiché il donante ha il solo potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcun modo vincolare la sua scelta, qualora egli sia tenuto alla collazione (Cass., n. 17409/2023; Cass. n. 5659/2015; Cass. n. 1521/80; Cass. n. 1481/79).

Nel caso di specie, risulta dalla sentenza della Corte d’Appello che, una volta effettuata la riunione fittizia e calcolata la quota di Gi., Ma.Ne., Na.Ri. ha scelto di conferire alla massa ereditaria il fondo “(Omissis)” ed il fondo “Macchia”, con conguaglio in suo favore ed a carico della massa ereditaria di Euro 1048,81, in tal modo assicurando agli eredi la quota di legittima>>.

Divisione ereditaria di bene non comodamente divisibile e migliorie aportarte da un condividente

Cass. sez. II, 29/09/2026 n. 25.955, rel. Criscuolo, sul sempre un poco scivoloso tema in oggetto:
<<Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti vengono a far parte dello stesso per il principio dell’accessione, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli, sia ai fini della stima complessiva del valore venale del cespite e della determinazione delle quote, sia per la liquidazione dei conguagli, fermo restando che il rimborso in favore del coerede che ha anticipato le spese va calcolato al netto degli eventuali vantaggi economici fiscalmente riconosciuti (quali le detrazioni d’imposta) di cui lo stesso abbia beneficiato.
Il coerede che, dopo la morte del “de cuius”, utilizza ed amministra individualmente un bene ereditario, è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti naturali (da ripartirsi “pro quota“) e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione “ipso iure“), tratti dal bene goduto; peraltro, il convenuto può chiedere, per la prima volta nel giudizio di appello, il rimborso delle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate, implicando la domanda di rendimento del conto la sistemazione contabile delle partite di dare e di avere tra le parti, senza che siano necessarie eccezioni o domande riconvenzionali, per ricavarne, quale conseguenza, l’accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, oggetto della conseguente statuizione di condanna, in base alla produzione documentale tempestivamente effettuata nel rispetto delle preclusioni istruttorie.>>
(massima di Cesare Fossati in Ondif)

Nell’impugnazione del testamento per incapacità di intendere e volere, basta la prova di un deficit cognitivo (di poco) successivo

Sul sempre scivoloso tema della impugnazione ex art. 591.1 n° 3) cc, si veda Cass. sez. II, 27/09/2026 n. 25.855, rel. Picaro.

Nel caso la prova fu abbastanza agevole: uno psichiatra aveva infatti redatto una relazione dettagliata sullo stato di incapacità solo undici giorni dopo la data del testametno impugnato.

<<La circostanza che la demenza senile di per sé non sia una patologia specifica, potendo dipendere sia dal morbo di Alzheimer, che da encefalopatia vascolare cronica, è ininfluente, perché ciò che conta è che sia stato accertato dalla Corte distrettuale, come dal giudice di primo grado, – che impropriamente aveva però parlato di morbo di Parkinson -, il decadimento cognitivo di Na.Ro. in epoca immediatamente successiva alla redazione del testamento dell’1.6.2001, proprio della demenza senile. Tale decadimento è stato accertato dallo specialista psichiatra di una struttura pubblica, sulla base dell’esame clinico, che aveva evidenziato disorientamento temporo-spaziale rilevante, disturbi della memoria a breve termine, confabulazioni, idee deliranti di persecuzione e tono dell’umore depresso di Na.Ro.; in base a tale cronico decadimento cognitivo accertato il 12.6.2021, si è ritenuto che anche alla data di pochissimi giorni anteriore dell’1.6.2001, la predetta si trovava in uno stato di incapacità naturale permanente.

A ciò va aggiunto che la Corte distrettuale ha opportunamente sottolineato che il certificato medico del 12.6.2001 del dott. Tu., il primo ad accertare formalmente la demenza senile, è stato prodotto dalla stessa odierna ricorrente con il ricorso per interdizione del 24.5.2002 per dimostrare l’incapacità di intendere e di volere di Na.Ro., e che comunque il 21.6.2001 ben tre nipoti della predetta (tra i quali anche Na.Lu.) avevano presentato un ricorso al Tribunale di Monza, corredato dal certificato medico in questione, per ottenere la nomina a favore di Na.Ro. di un amministratore provvisorio per le incombenze di natura ordinaria e straordinaria. Si è poi valorizzato nella sentenza impugnata che in precedenza, e fino alla morte avvenuta il 23.5.2001, a tali incombenze aveva provveduto la sorella della de cuius, Na.Gi., e che subito dopo la sua morte era stato necessario affiancare a Na.Ro. una badante, per poi ricoverarla immediatamente in istituto di residenza per anziani; si è rimarcato che le nipoti della de cuius (tra esse anche l’attuale ricorrente) nel ricorso per interdizione avevano fatto risalire la demenza senile di Na.Ro. a circa due anni prima. (…)

Come già esposto, il giudice di secondo grado, nella formazione del suo convincimento, legittimamente ha ritenuto preminente il dato clinico emergente dal certificato medico dello specialista di una struttura pubblica, rilasciato, a seguito di visita di Na.Ro., a distanza di pochissimi giorni dalla redazione del testamento impugnato, confermato dalla produzione successiva del documento ad opera della stessa ricorrente con il ricorso per interdizione, e dalla medesima produzione nel mese successivo da parte di tre nipoti, a supporto dell’urgente richiesta al Giudice Tutelare del Tribunale di Monza, di nomina di un amministratore provvisorio per l’incapacità attuale di Na.Ro., assistita da una badante e subito ricoverata in una residenza per anziani dopo la morte della sorella Na.Gi., che prima si era occupata di tutte le sue esigenze>>.

Diritto di sopraelevazione e normativa antisismica

Cass. sez. II, 18/07/2026 n. 23.487, rel. Russo M. L.:

<<Nello specifico, viene fatto riferimento sia all’art. 86 del D.P.R. 380 del 2021 (riproducente l’art. 10 della L. n. 64 del 1974), che, nel prevedere l’analisi delle sollecitazioni sismiche, afferma che esse devono effettuarsi considerando “l’intera struttura”, sia al D.M. LL.PP. del 16.01.1996 (Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche), attuativo della L. n. 64 del 1974 (ora trasfusa nel D.P.R. del 2001 citato), il quale stabilisce che in zone sismiche gli “edifici a contatto” debbano essere costruiti secondo due tipologie: edifici a sé stanti uniti dal giunto sismico, oppure con un unico corpo di fabbrica.

Pertanto, nella ricostruzione del ricorrente, non avendo il consulente accertato la consistenza strutturale dell’immobile, ed in particolare non essendo emersa l’esistenza di un giunto sismico, l’immobile era da ritenersi quale unico corpo di fabbrica.

Tale ricostruzione non coglie il ragionamento seguito dalla Corte distrettuale, che, correttamente, è partito dal tenore precettivo dell’art. 1127, comma 2, c.c., secondo cui “la sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non lo consentono”.

Il limite segnato dalle condizioni statiche si intende come espressivo di un divieto assoluto, cui è possibile ovviare soltanto se, con il consenso unanime dei condomini, il proprietario sia autorizzato all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione; ne consegue che dette condizioni rappresentano un limite all’esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, e non già l’oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso (Cass. n. 2000 del 29/01/2020).

È parimenti consolidato l’orientamento secondo cui il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio, previsto dall’art. 1127, comma 2, c.c., debba interpretarsi non nel senso che la sopraelevazione sia vietata soltanto se le strutture dell’edificio non consentano di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell’art. 1127, comma 2, c.c., e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione, che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull’autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico. (Cass. n. 31032 del 04/12/2024 e precedentemente Cass. n. 2000 del 29/01/2020).

In conclusione, la domanda di demolizione può essere paralizzata unicamente dalla prova di adeguatezza della sopraelevazione e della struttura sottostante rispetto al rischio sismico; sicché, ove detta prova non sia acquisita, il diritto di sopraelevare non può sorgere (Cass. 2000/2020 cit.).>>

Ancora sulla responsabilità degli amministratori nel caso Boeing (questa volta circa l’apertura del portellone del gennaio 2024)

Interessante Opinion del Trib. Delaware sul caso in oggetto (in re Boeing derivative litigazion, .Consol. C.A. No. 2024-1210-MTZ, del 13.08.2026), a seguito dell’apertura del portellone per assenza di  quattro bulloni (circolano video in rete).

V. il precedente post sul provvedimento nella lite relativa ai due disastri aerei del 2018 e 2019.

La lite è anche qui incentrata soprattutto sulla rilevanza delle red flags: però negata nel caso specifico perchè presenti sì, ma non attinenti al rischio poi concretizzatosi in danno (o pericolo), spt. pp. 35/36.

Interessante è poi  il dettaglio espositivo sull’organizzazione contro i rischi adottata dalla Boeing, 5 segg sub B.

TAle infine è pure la differenza tra dolo e colpa grave: “[T]here is a vast difference between an inadequate or flawed effort to carry out fiduciary duties and a conscious disregard for those duties. There is an even wider gulph between imperfect compliance and purposeful lawbreaking.”154 In other words, directors do not face oversight liability if they believed they were reasonably performing their duties in stockholders’ best interests“.

Da noi però il punto sarebbe proprio capire se questa credenza degli amminisratori fosse diligente o negligente.

Diritto all’immagine di persona nota e uso non autorizzato per finalità culturali (fiction televisiva), seppur entro un’attività lucrativa

Stimolanti considerazioni da Cass. sez. I del 03.08.2026 n. 24.401, rel. Romano G., sull’uso non autorizzato delle immagini del Commissario di P.S. Mario Nardone, azionato da uno dei figli (aveva invece acconsentito l’altro ).

Norme rilevanti: art. 10 cc; artt 96 e 97 l. aut.

Due punti:

1) il fatto che  ricorra anche uno scopo di lucro, non fa perdere automaticamente l’esimente ex art 97 l. aut. Serve un bilanciamento, nel senso che la finalità culturale deve essere “prevalente” oppure quella lucrativa “non esclusiva” (i due criteri però non coincidono affatto!).

A parte quest’ultimo aspetto, il giudizio è esatto.

2) l’atto dispositivo del diritto all’immagine, anche se per contratto, è sempre revocabile, trattandosi di diritto personalissimo.

Si tratta di risalente ed importante (anche a fini pratici) questione, la cui soluzione però non convince. Una volta che il titolare patrimonializza il suo diritto , ne accetta le conseguenze di disciplina.       Non può il giudice introdurre in materia contrattuale un diritto di recesso ad nutum non previsto dalla legge, sconvolgendo il programma contrattuale della controparte.

Principio di diritto: «Nel caso di utilizzazione, senza il consenso dell’interessato o dei suoi eredi, dell’immagine di un personaggio noto nell’ambito di un’opera di fiction televisiva, la coesistenza di finalità informative, didattiche o culturali con finalità lucrative non esclude, di per sé, l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 97 l.d.a., imponendo al giudice di procedere a un bilanciamento in concreto tra il diritto all’immagine, al nome e all’identità personale, da un lato, e la libertà di iniziativa economica, la libertà di  espressione artistica e il diritto all’informazione, dall’altro, nonché di verificare se l’utilizzazione dell’immagine in parti di pura invenzione, o comunque non attinenti alla vita professionale del personaggio rappresentato, sia funzionale alla realizzazione dell’opera e non sia distorsiva del racconto, anche celebrativo, della figura rappresentata».

L’amministratore di sostegno, autorizzato a stipulare assicurazione sulla vita senza però menzione della facoltà di indicare i beneficiari, non può autonomamente indicarli

Esatto giudizio da parte di Cass. sez. III, 17/09/2026 n. 25.476, rel. Valle.

Aveva errato la C di Appello ritenendo imprescindibile l’indicazione di qualche beneficiario (come aveva fatto l’AdS , indicando gli eredi legittimi).

Infatti, se manca l’indicazione in contratto e in presenza di testamento, la devoluzione segue appunto la via testamentaria.

Ex art. 412 cc, allora, l’atto è annullabile limitatamente a tale indicazione non autorizzata.

<<La richiesta dell’amministratore di sostegno al giudice tutelare era finalizzata ad ottenere l’individuazione di una forma di investimento della somma di trecentocinquantamila Euro per preservare, se non incrementare, il patrimonio di Lo.Di. e, quindi, l’individuazione dei beneficiari, ossia, come in concreto avvenuto, degli eredi legittimi, era del tutto esulante dall’ambito della concessa autorizzazione, implicando quella una destinazione dell’investimento a soggetti che andavano individuati appunto al momento della richiesta e, poi, della concessione dell’autorizzazione da parte del g.t.

Il Collegio ritiene che l’atto col quale l’amministratore di sostegno, intendendo semplicemente gestire i risparmi dell’amministrato, ma procedendo anche all’indicazione dei beneficiari negli eredi legittimi, ha di fatto prodotto l’effetto di sottrarre detta somma alla successione come voluta dall’amministrato e, cioè, di quella testamentaria e, pertanto, eccede l’oggetto dell’incarico – o, a tutto concedere, della relativa autorizzazione del g.t. per l’operazione – di amministratore di sostegno, secondo la formula di cui all’art. 412 cod. civ.

Di conseguenza, detto atto è suscettibile di essere annullato, come, peraltro, richiesto sin dal primo grado dalla difesa del Ca.Gi., che era ed è legittimato a tanto, stante la sua qualità di erede del L’Occaso e in forza del disposto dell’art. 412, primo comma, cod. civ.

Sul punto è opportuno evidenziare che la clausola contrattuale di identificazione del (o dei) beneficiari è un elemento naturale del contratto di assicurazione sulla vita, che può, quindi, essere superata dalla volontà delle parti anche in considerazione della circostanza che il beneficiario può essere lo stesso stipulante del contratto di assicurazione.

Il beneficiario è, infatti, considerato dal codice civile un soggetto eventuale del contratto di assicurazione, nel senso che i due soggetti necessari del contratto sono due: l’assicuratore e il contraente. La clausola d’indicazione dei beneficiari può, dunque, anche mancare e, in considerazione della sua non essenzialità, essa può anche essere invalidata, ossia annullata, senza che ne risulti viziato l’intero contratto.

La Corte d’Appello erra, pertanto, laddove afferma, alla pag. 8, ultimo periodo e alla pag. 9 prime due righe: “Ora, la previsione di un indennizzo in caso di morte del contraente prima della scadenza postula evidentemente la nomina di un beneficiario, cosicché – in mancanza di limitazioni poste al riguardo dal Giudice Tutelare – deve ritenersi che nell’autorizzazione alla stipula della polizza fosse ricompresa l’autorizzazione alla designazione del beneficiario“. Nessuna indicazione invero può trarsi nel senso divisato dalla Corte territoriale dal tenore letterale e dal senso complessivo della richiesta dell’amministratore di sostegno e del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare, che sono già in altra parte di questa motivazione testualmente riportate. L’avere l’amministratore di sostegno proceduto non tanto alla stipula del contratto di assicurazione sulla vita, quanto soprattutto all’arbitraria individuazione dei beneficiari mediante riferimento alla categoria degli eredi legittimi configura, con riferimento a detta indicazione, un atto non ricompreso nell’ambito dei poteri dell’amministratore e della finalità dell’investimento per il quale era chiesta l’autorizzazione, finalizzata all’accrescimento del patrimonio dell’amministrato>>.

Quando diventa economicamente autosufficiente il figlio maggiorenne (circa la permanenza dell’assegnazione della casa familiare di proprietà di un terzo)?

Cass. 20/04/2026 n. 10.301, rel. Caprioli, col consueto insegnamento della SC poco rispettoso del dettato normativo (autosufficienza è concetto preciso: significa che il figlio può mantenersi decorosamente senza chiedere ad alcuno).

In generale:

<<Quelle esigenze di tutela dell’interesse della prole che l’art. 337 sexies c.c. è finalizzato a garantire prioritariamente vengono meno allorquando i figli divenuti maggiorenni raggiungano l’autosufficienza economica iniziando ad espletare una attività lavorativa e a dimostrare il raggiungimento di una adeguata capacità.

A tale scopo non è richiesto un lavoro stabile a tempo indeterminato essendo sufficienti un reddito o il possesso di una entrata tale da garantire il soddisfacimento delle più essenziali esigenze di vita quotidiana.

Sempre in questa prospettiva occorre poi considerare che pur non essendo stato normativamente stabilito un limite anagrafico per la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non è plausibile ritenere che tale obbligo possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura nonostante il mancato raggiungimento dell’autosufficienza.

L’avanzare dell’età del figlio maggiorenne, infatti, non è ininfluente ai fini della permanenza dell’an e del quantum del mantenimento accordato.

Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice del merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari; tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, tenendo conto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purchè compatibili con le condizioni economiche dei genitori), com’è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione.

Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, “tenendo conto” (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315 bis c.c., comma 1, “nel rispetto…”) delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com’è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Come rilevato in dottrina, la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.

È stato precisato che il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un’adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass., Sez. I, 27/01/2014, n. 1585; 28/ 01/2008, n. 1761);

È stato altresì chiarito che il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un’occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare, per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso (Cass. 29264/2022>>.

Nel caso specifico:

<<Venendo alla fattispecie in esame, e traducendo questi principi nella specificità del caso concreto, reputa il Collegio che la Corte territoriale non abbia fatto buon governo degli orientamenti nomofilattici sopra descritti.

La Corte di appello ha ritenuto che non fosse venuto meno il diritto al godimento del bene immobile da parte dell’appellata per la percezione da parte della figlia Ma. di un reddito di Euro 16.350,00 annui a titolo di borsa di studio considerando tale entrata inadeguata sia per l’esiguità dell’importo sia per la temporaneità a garantirle l’autonomia economica.

Il ragionamento seguito dal giudice di merito non è condivisibile.

Il conseguimento della borsa di studio al termine del completamento del suo percorso formativo da parte della figlia dell’odierna controricorrente, e l’espletamento dell’attività lavorativa che garantisce alla stessa un’entrata superiore ad Euro 1000,00 rappresentano indici significativi del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa che deve essere desunta dal titolo di studio conseguito e dalla sua qualificazione professionale.

Circostanze queste che fanno apparire ininfluente l’eventuale inadeguatezza del reddito attualmente percepito dall’avente diritto, a meno che non sia stata dedotta e dimostrata l’impossibilità di reperire un’occupazione più remunerativa e conforme alle sue aspirazioni, nonostante l’impegno a tal fine profuso, circostanza nella specie non allegata.

La raggiunta autonomia economica della figlia è desumibile, infatti, non solo dalla citata esperienza lavorativa retribuita, ma anche dall’età dell’avente diritto e dal raggiungimento di un livello di competenza professionale frutto del completamento del percorso formativo intrapreso. [in contraddizione col passaggio immediatamente precedente]

La Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare, in concreto, le specifiche ragioni per cui una borsa di studio conseguita, come si è detto, al termine del ciclo di studi universitari ed in grado di garantire all’avente diritto una entrata superiore a Euro 1000,00 non le avrebbero consentito di ritenere raggiunta l’indipendenza economica tenuto conto anche dell’età della stessa [ragioni ovvie: la limitata durata della borsa di studio]>>.

Concetto di opera dell’ingegno: niente di nuovo dalla Corte di Giustizia

Corte di Giustizia 03.09.2026, C-598/24, CY v. Gandul Media, su questi fatti:

<<  9  L’8 settembre 2021 la ricorrente nel procedimento principale, CY, un’insegnante, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un testo di 22 righe intitolato «Piccola guida per i genitori all’inizio dell’anno scolastico». Essa vi indicava, in sostanza, di non voler ricevere regali da parte dei genitori dei suoi alunni.

10      Il 14 settembre 2021 HO, un giornalista, ha pubblicato sul sito Internet del quotidiano online Gândul un articolo intitolato «Il messaggio inedito di una professoressa per i genitori che intendono offrirle regali all’inizio dell’anno scolastico». In tale articolo era riprodotto l’intero testo pubblicato da CY, senza il previo consenso di quest’ultima. Dalla decisione di rinvio risulta che il nome della ricorrente nel procedimento principale nonché la fonte di tale testo, sotto forma di collegamento ipertestuale che rinvia a tale pagina Facebook, sono stati aggiunti successivamente.>>

Il passaggio in oggetto:

<<19 La nozione di «opera» è, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata e applicata in modo uniforme, e che presuppone il ricorrere di due condizioni cumulative. Da un lato, l’oggetto di cui trattasi deve essere originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria del suo autore. Dall’altro, la qualificazione come «opera» ai sensi della direttiva 2001/29 è riservata agli elementi che sono espressione di una simile creazione intellettuale (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punti 37 e 39; del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, punti da 35 a 37, nonché del 24 ottobre 2024, Kwantum Nederland e Kwantum België, C‑227/23, EU:C:2024:914, punto 48).

20 Quanto alla prima di tali condizioni, occorre precisare che, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 30 e giurisprudenza citata).

21 Per quanto riguarda la seconda di dette condizioni, la Corte ha precisato che la nozione di «opera», di cui alla direttiva 2001/29, implica necessariamente l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività (sentenze del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, punto 40, e del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 32).

22 Ne consegue che, qualora un oggetto presenti le caratteristiche richiamate al punto 19 della presente sentenza, e costituisca quindi un’opera, esso deve, in tale qualità, beneficiare di una protezione ai sensi del diritto d’autore, conformemente a tale direttiva (sentenze del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 35, e del 24 ottobre 2024, Kwantum Nederland e Kwantum België, C‑227/23, EU:C:2024:914, punto 49)>>.

Nessun approfondimento o novità rispetto alla giurisprudenza precedente, che viene richiamata.

Transazione novativa su locazione nulla perchè orale: non si applica l’art. 1976 cc, per cui è risolubile per inadempimento

Errata Cass. sez. III, 23/12/2025 n. 33.804, rel. Tassone, secondo cui;

<<Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il contratto di locazione ad uso abitativo deve essere stipulato in forma scritta, in assenza della quale – e sempre che la forma orale non sia stata abusivamente imposta dal locatore – il contratto è nullo ed improduttivo di effetti.

E’ pertanto errata in diritto l’impugnata sentenza là dove ritiene che, a mezzo dell’accordo intervenuto nel corso del procedimento di sfratto, le parti avessero inteso “estinguere il precedente rapporto giuridico (locazione verbale)”, tra loro intercorso: nessuna novazione può infatti essere predicata in presenza di un contratto di locazione ad uso abitativo nullo per difetto di forma scritta e tale, dunque, da non generare alcun effetto negoziale.

Aggiungasi che, così erroneamente motivando, la corte di merito ha sostanzialmente pretermesso la considerazione del letterale contenuto del verbale di conciliazione tra le parti, che espressamente prevedeva che “le parti concordano dunque che dal primo gennaio 2016 sarà stipulato per iscritto e registrato contratto di locazione …”, e dal quale era dunque testualmente possibile desumere che le odierne parti in causa avevano assunto l’accordo di stipulare un futuro contratto nella piena consapevolezza dell’assenza di un precedente valido contratto di locazione.

1.4. Ne deriva altresì che è ulteriormente errata in diritto la conclusione della corte fiorentina secondo cui la transazione intercorsa tra le parti non potrebbe essere risolta per inadempimento: non avendo il verbale di conciliazione giudiziale valore di transazione novativa, in mancanza di alcuna valida preesistente obbligazione negoziale, va esclusa l’applicazione al caso di specie dell’art. 1976 cod. civ., a torto evocato nell’impugnata sentenza.

A riprova di ciò si pone anche la considerazione del disposto dell’art. 1234 cod. civ., correttamente richiamato dalla ricorrente, sebbene la dottrina non sia unanime nel sostenere la perfetta sovrapponibilità tra transazione novativa e novazione, disposizione che espressamente prevede che la novazione è senza effetto, se non esisteva l’obbligazione originaria.>>

In realtà non solo la transazione non può essere novativa, ma non può addirittura esserci valida transazione. Questa è nulla perchè su titolo illecito (art. 1972.1 e art. 1343), dal momento che il contratto locatizio orale è contrario sia a norma imperativa che all’ordine pubblico (economico). La SC non menziona però queste norme