Di Cass. sez. I, 30/07/2025 n. 22.005, rel. Pazzi, segnalo tre punti:
1) scelta di quali debiti pagare:
<<5.1 Merita, innanzitutto, ricordare che il principio dell’insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule) certamente non copre gli illeciti, tributari o meno, trattandosi di regola non invocabile in presenza di una valutazione di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell’iniziativa economica e, dunque, tanto meno in presenza di inequivoche violazioni di legge, come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie (cfr. Cass. 8069/2024). (…)
5.4 La Corte di merito ha perciò erroneamente ritenuto che il mancato pagamento delle imposte in questione non potesse essere considerato “tout court negligente” sol perché accompagnato dalla richiesta di rateizzazione di interessi e sanzioni, puntualmente corrisposti fino alla cessazione dalla carica.
Al contrario un simile modello di gestione protratto per un quinquennio realizzava, all’esito di un giudizio ex ante, tanto una violazione di legge presidiata anche dal diritto penale, quanto una modalità di autofinanziamento in costante evasione di una specifica categoria di debito, oltre che l’inadempimento a un più generale compito di ricercare altrove e in maniera legittima i mezzi per ricapitalizzare la società, in alternativa alla sua messa in liquidazione; una simile iniziativa economica, protratta nel tempo, non poteva certo essere ricondotta al principio dell’insindacabilità del merito delle scelte di gestione, vuoi perché costituiva una violazione di norme tributarie e, più in generale, degli obblighi per la società di cercare fonti di finanziamento in maniera lecita, vuoi perché costituiva un’opzione comunque imprudente, dato che era caratterizzata dalla mancata adozione di misure di cautela atte a prevenire il danno>>.
[infatti la diligenza cmprende pure l’agire lecitamente].
2) natura della responsabilità ex art. 2394 cc.:
<< 7.1 L’azione di responsabilità regolata dall’art. 2394 cod. civ. ha natura extracontrattuale, è priva di carattere surrogatorio ed è dotata di un autonomo regime giuridico dell’onere della prova e della prescrizione (v. Cass. 13765/2007; nello stesso senso Cass. 24715/2015).
Si tratta, perciò, di un’ipotesi prevista dal legislatore di responsabilità aquiliana prospettabile per la lesione esterna dell’aspettativa di prestazione (come osservato in dottrina), giacché l’amministratore della società debitrice, quale terzo rispetto al rapporto obbligatorio intercorrente fra il creditore e la società stessa, ha pregiudicato l’aspettativa della prestazione in quanto, violando le norme poste a tutela dell’integrità del patrimonio sociale e determinando l’insufficienza delle necessarie risorse patrimoniali, ha impedito l’adempimento volontario da parte della compagine debitrice e la realizzazione della pretesa in via esecutiva.
Questa lesione esterna dell’aspettativa di prestazione viene ad esistenza solo quando il patrimonio sociale sia insufficiente al soddisfacimento dei creditori, perché, diversamente, la condotta dell’amministratore, comunque connotata, non avrebbe alcuna influenza lesiva nei confronti dei soggetti estranei alla compagine (e segnatamente dei suoi creditori)>>.
La questione è annosamente e noiosamente discussa; ma la risposta esatta è quella della natura contrattuale, trattandosi di condotta dovuta verso i creditori, che sono soggetti predeterminati o predeterminabili.
3) elementi della fattispecie costitutiva della responsabilità e ruolo della <<insufficicenza patrimoniale>> nell’art. 2394 :
<< Pertanto, la fattispecie di responsabilità in discorso da un lato presuppone l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, dall’altro richiede un danno causalmente connesso all’inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, danno che si commisura alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori.
L’insufficienza patrimoniale entra così nella fattispecie costitutiva della norma in discorso quale presupposto dell’azione, perché solo nel momento in cui essa si verifica sorge l’interesse dei creditori ad agire nei confronti degli amministratori per il danno subito. Il corrispondente problema applicativo consiste poi nel verificare se la condotta illegittima degli amministratori abbia causalmente provocato un qualsivoglia pregiudizio patrimoniale ai creditori, comprensivo di tutto ciò che vi deriva da un punto di vista causale e che, di fatto, si converte in passivo subito dai medesimi, mentre non è necessario che l’insufficienza patrimoniale sia stata immediatamente conseguente all’inosservanza da parte degli amministratori agli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, dato che la norma non stabilisce affatto che gli stessi rispondano del pregiudizio da loro provocato a condizione che siano ancora in carica o siano appena cessati dalla stessa. In altri termini, una volta accertato il comportamento contra jus dell’amministratore, per violazione dei doveri statutari e/o legali, e la violazione degli obblighi dettati per la conservazione del patrimonio sociale, l’insufficienza patrimoniale costituisce il necessario presupposto dell’azione che è alla base dell’interesse istituzionale dei creditori sociali, mentre il nesso di causalità deve sussistere tra la condotta (contra jus) e il pregiudizio di cui si chiede il ristoro finale.
L’azione di cui all’art. 2394 cod. civ., dunque, non può essere esperita, pur in presenza di violazioni da parte degli amministratori di norme poste a presidio dell’integrità, finché non si arrivi all’alterazione dell’equilibrio fra attivo e passivo; una volta che la stessa divenga esperibile, i danni risarcibili sono quelli che costituiscono una conseguenza, diretta o presunta, della condotta degli amministratori.>>
Commenti alla sentenza da aprte di Alessandro Nigro in Proc. conc. e crisi di impr., 2/2026203 ss e da prte di Danilo Galletti in Le Soc., 2/2026, 183 ss