Il testamento pubblico del beneficiario di amministrazione di sostegno è nullo se effettuato alla presenza dell’amministratore stesso, nonostante espressa previsione (rectius, obbligo) in tae senso posta dal Giudice Tutelare

Sorprendente dictum in Cass. sez. 2 n. 2648 de06.02.2026, rel. Picaro, in una fattispecie interessante di interazione tra la disciplina del testamento pubblico e quella della AdS; fattispecie poi veramente particolare, in cui l’AdS era stato non solo autorizzato dal G Tut a presenziare alla dichiarazione della volontà testamentaria al Notaio, ma anche “obbligato” in tale senso.

Il Notaio così ha proceduto. Ma per la SC la presenza di terzi non è ammessa, sicchè il testamento è nullo.

I passaggi più interessanti:

<<data la natura personalissima del testamento, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire (né all’atto di disporre l’amministrazione né successivamente) forme intermedie di capacità a testare filtrate dall’assistenza dell’amministratore, il quale a tale atto deve restare estraneo. In altri termini, l’amministrato o è o non è capace di testare da solo. Nel primo caso egli deve testare senza alcuna assistenza, se non quella che lo stesso pubblico ufficiale deve prestare nello svolgere il proprio ministero in conformità alle prescrizioni di legge dettate per la tipologia dell’atto; nel secondo è il testamento stesso a dover essere escluso, a nulla rilevando l’ausilio, in qualunque forma dato, ad opera dell’amministratore di sostegno. Tertium non datur e, di riflesso, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire altrimenti>>. Giusto.

<<Detto provvedimento, pertanto, non era idoneo né ad escludere la capacità di testare di (che del resto lo stesso notaio ha dichiarato di avere personalmente verificato come sussistente), né ad imporre o a consentire al notaio di far assistere all’atto l’amministratore di sostegno. [giusto]
La condotta del notaio pertanto, ha violato sia l’art. 603 c.c., per la presenza all’atto di persona – l’amministratrice di sostegno – interessata all’atto in quanto destinataria della disposizione mortis causa, sia l’art. 54 del R.D. 10.9.1914 n. 1326, che non permette di intervenire ad un atto rogato dal notaio a soggetti che non possano obbligarsi in nome proprio, o dei propri rappresentati, proprio per garantire la libera formazione della volontà negoziale. [Sbagliato: le norme citate nulla dicono sulla legittimitò o meno della presenza di terzi]>>

A cascata poi diviene allora errato applicare l’art. 28 l. not. che dispone sanzione quando il notaio roga atti espressamente probiti dalla legge. Negli artt citati infatti non si legge alcuna probizione di ricevimento dell’atto in presenza di terzi ; e deresto è troppo difficile desumerlo in via interpetativa.

Validità e modalità redazionali del testamento pubblico

Cass. sez. 2 del 31 ottobre 2023 n. 30.221, rel. Criscuolo (sempre stimolanti le riflesisoni di questo relatore in tema successorio):

<<Questa Corte, anche di recente, ha ribadito che nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi (Cass. n. 1649 del 23/01/2017; Cass. n. 2742/1975).

In passato è stato poi precisato che (Cass. n. 3552/1971), poiché la legge prescrive a pena di nullità per la formazione del testamento pubblico, che il testatore dichiari in presenza dei testimoni la sua volontà e che il notaio, dopo averne curato la redazione in iscritto, debba darne lettura al testatore in presenza dei testimoni stessi, la osservanza di tale duplice formalità, da eseguire entrambe alla simultanea presenza del notaio, del testatore e dei testimoni, è intesa al fine di raggiungere la maggiore garanzia di certezza che il contenuto del testamento sia l’eco fedele della libera e cosciente volontà manifestata dal testatore. Pertanto tale finalità di legge, nel caso di testamento già predisposto dal notaio senza la presenza dei testimoni non è raggiunta se non a condizione che, prima di dar lettura dell’atto, il notaio faccia manifestare di nuovo al testatore la sua dichiarazione di volontà in presenza dei testimoni, e ciò non può essere supplito dalla sola lettura dell’atto fatta dal notaio alla presenza dei testimoni e del testatore, ancorché questi ne confermi il contenuto con semplici monosillabi di approvazione o con gesti espressivi del capo.

La legge nella sostanza prescrive che siano adempiute le seguenti formalità: a) dichiarazione della volontà del testatore alla presenza dei testimoni; b) riduzione di essa per iscritto a cura del notaio; c) lettura dell’atto al testatore ed ai testimoni; d) menzione dell’esecuzione di tali formalità.

Non è però necessario che tutte le operazioni siano effettuate senza soluzione di continuità.

L’atto impugnato conferma l’effettiva esecuzione di tutte le dette formalità, e non può spiegare alcuna rilevanza la circostanza addotta dai ricorrenti circa il fatto che la testatrice aveva in una prima fase espresso una diversa volontà.

Infatti, come si ricava dal complesso della ricostruzione in fatto operata dai giudici di rinvio, è emerso che il notaio aveva inizialmente verificato la volontà della testatrice di beneficiare con il testamento anche alcune delle persone che avrebbero dovuto prendere parte all’atto come testimoni, il che ne aveva determinato il temporaneo allontanamento.

Era quindi seguita una interlocuzione tra la notaia e la testatrice (rientrando nei precisi doveri di diligenza del notaio, quello di indagare la reale volontà della parte, onde inquadrare le intenzioni del testatore nel sistema della legge ed a darne pratica attuazione, senza che tale compito infranga il precetto della libertà e spontaneità delle disposizioni testamentarie, così Cass. n. 869/1960), all’esito della quale la seconda era pervenuta alla diversa determinazione di istituire unica erede la T. (verosimilmente in quanto rassicurata circa il fatto che il marito di questa aveva assunto l’informale impegno di provvedere anche in favore dei soggetti che del pari si voleva inizialmente beneficiare). Deve, quindi, reputarsi che proprio tale colloquio abbia permesso la definitiva formulazione delle volontà testamentarie e che il verbale di redazione del testamento pubblico abbia quindi avuto ad oggetto la raccolta delle volontà in tal senso determinatesi, non potendo pertanto più spiegare alcuna influenza, ai fini dell’accertamento della presenza dei testimoni, quanto in precedenza avvenuto, trattandosi di una fase che presenta una soluzione di continuità rispetto alla definitiva manifestazione di volontà.

La necessità della presenza di testimoni e del rispetto delle formalità prescritte dalla legge si pone quindi solo in relazione a tutte le attività intraprese dopo il detto colloquio riservato con la notaia, per le quali fa piena fede l’atto pubblico, non potendosi quindi invocare ai fini della sua inveridicità la circostanza che la P. fosse stata inizialmente allontanata allorché la prima intenzione della Cravero (come detto, poi superata) appariva volta a beneficiarla.

L’erroneo presupposto interpretativo da cui prende le mosse la tesi dei ricorrenti è che siano avvinte in un’unitaria valutazione e considerazione le due distinte fasi in cui si sarebbe venuta a determinare la volontà della testatrice, trascurando di considerare, come invece emerge dalle prove raccolte, e ritenute attendibili dai giudici di rinvio, che vi fu un ripensamento della testatrice, e che quindi il rispetto dei requisiti di forma di cui all’art. 603 c.c. si imponeva solo allorché era maturata in maniera definitiva la volontà della testatrice, corrispondente a quella poi documentata nel testamento oggetto di causa>>.