In caso di permanenza nella casa familiare del coniuige , divenuto titolare di diritto di abitazione, e dei figli, non ricorre il possesso con accettazione tacita dell’eredità nè in capo al primo nè in capo ai secondi

interessante e probabilmente innovativo insegnamento in Cass.  sez. II 23/01/2026 n. 1.551, rel. Tedesco, che così conclude:

“Insomma si vuole dire che, in materia, non sono configurabili soluzioni diversificate infatti, se si esclude – come in effetti si deve escludere – che la permanenza del coniuge nella casa familiare integri la nozione di possesso ai sensi dell’art. 485 c.c., quantunque il coniuge sia chiamato pro quota anche nella nuda proprietà della casa, non è qualificabile come possesso, pena l’incoerenza e la sostanziale ingiustizia della soluzione, neanche la permanenza dei figli conviventi, chiamati in concorso all’eredità e rimasti a vivere con il genitore superstite sotto lo sesso tetto dopo l’apertura della successione. Invero, la permanenza dei figli in quella casa, la quale prima della morte trovava la sua giustificazione nella relazione familiare con i genitori, continua a trovare la sua giustificazione in quel medesimo rapporto anche dopo l’apertura della successione, proseguito con il solo genitore titolare del diritto. Del resto, i figli chiamati in concorso con il coniuge, in qualità di chiamati, non avrebbero nessun titolo per essere ammessi al godimento della cosa, che compete in via esclusiva al coniuge (cfr. Cass. n. 12042/2020)”.