La conformità della copia ex art. 2719 cc deve essere contestata in modo circostanziato

Cass. sez. 2, 14.01.2026 n. 800, rel. Pirari, su un aspetto spesso trascurato (nel caso de quo relativo a pretesa difformità tra originale e copia notificata di un verbale di sanzione amministrativa):

<<Va, infatti, evidenziato che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia ai sensi dell’art. 2719 c.c. non può avvenire con clausole di stile e generiche od onnicomprensive, quali ad esempio “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass., Sez. 3, 03/04/2014, n. 7775; nello stesso senso, Cass., Sez. 6 – 5, 13/12/2017, n. 29993; Cass., Sez. 2, 30/10/2018, n. 27633; Cass., Sez. 5, 20/06/2019, n. 16557; Cass., Sez. 6 – 5, 25/05/2021, n. 14279).

Infatti, la contestazione della conformità all’originale degli atti prodotti in copia (art. 2719 c.c.), come qualsiasi domanda o eccezione, ha lo scopo di delimitare l’oggetto del contendere; e ciò non potrebbe avvenire se non quando quell’eccezione sia precisa e circostanziata. Come osservato da Cass., Sez. 5, 20/6/2019, n. 16557, sarebbe, infatti, incoerente con elementari canoni di logica, oltre che col principio costituzionale della ragionevole durata del processo, supporre che nel processo sia consentito sollevare eccezioni senza indicarne con chiarezza inequivoca il fondamento fattuale, sicché della copia d’un documento si potrà, ad esempio, sempre negare che differisca dall’originale quanto alla sottoscrizione, oppure al contenuto, o ancora alla data, o anche a tutti questi elementi insieme, mentre non può per contro ammettersi che la parte controinteressata a quel documento possa limitarsi a eccepire che “la copia non è conforme” e null’altro, in quanto una siffatta situazione andrebbe a ribaltare sulla controparte prima e sul giudice poi l’onere di intuire in cosa consista la difformità e di conseguenza su quali fatti occorra svolgere l’istruttoria, pervenendo, di conseguenza, a un esito incompatibile con la millenaria regola giuridica per cui in universo iure civili nemo divinare tenetur (Cass., Sez. 5, 20/6/2019, n. 16557; Cass., Sez. U, 23/01/2002, n. 761, Rv. 551789).

Va, tra l’altro, soggiunto che il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte di colui che produca la copia (nella specie si trattava dell’agente della riscossione), della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass., Sez. 6-5, 11/10/2017, n. 23902).

Orbene, il ricorrente ha del tutto omesso di specificare in quali termini abbia contestato la conformità all’originale della copia della notifica del verbale di contestazione, limitandosi a rilevare l’assenza dell’attestazione di conformità della relata prodotta, con conseguente inammissibilità della censura.>>

Motivazione ineccepibile.