Il testamento pubblico del beneficiario di amministrazione di sostegno è nullo se effettuato alla presenza dell’amministratore stesso, nonostante espressa previsione (rectius, obbligo) in tae senso posta dal Giudice Tutelare

Sorprendente dictum in Cass. sez. 2 n. 2648 de06.02.2026, rel. Picaro, in una fattispecie interessante di interazione tra la disciplina del testamento pubblico e quella della AdS; fattispecie poi veramente particolare, in cui l’AdS era stato non solo autorizzato dal G Tut a presenziare alla dichiarazione della volontà testamentaria al Notaio, ma anche “obbligato” in tale senso.

Il Notaio così ha proceduto. Ma per la SC la presenza di terzi non è ammessa, sicchè il testamento è nullo.

I passaggi più interessanti:

<<data la natura personalissima del testamento, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire (né all’atto di disporre l’amministrazione né successivamente) forme intermedie di capacità a testare filtrate dall’assistenza dell’amministratore, il quale a tale atto deve restare estraneo. In altri termini, l’amministrato o è o non è capace di testare da solo. Nel primo caso egli deve testare senza alcuna assistenza, se non quella che lo stesso pubblico ufficiale deve prestare nello svolgere il proprio ministero in conformità alle prescrizioni di legge dettate per la tipologia dell’atto; nel secondo è il testamento stesso a dover essere escluso, a nulla rilevando l’ausilio, in qualunque forma dato, ad opera dell’amministratore di sostegno. Tertium non datur e, di riflesso, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire altrimenti>>. Giusto.

<<Detto provvedimento, pertanto, non era idoneo né ad escludere la capacità di testare di (che del resto lo stesso notaio ha dichiarato di avere personalmente verificato come sussistente), né ad imporre o a consentire al notaio di far assistere all’atto l’amministratore di sostegno. [giusto]
La condotta del notaio pertanto, ha violato sia l’art. 603 c.c., per la presenza all’atto di persona – l’amministratrice di sostegno – interessata all’atto in quanto destinataria della disposizione mortis causa, sia l’art. 54 del R.D. 10.9.1914 n. 1326, che non permette di intervenire ad un atto rogato dal notaio a soggetti che non possano obbligarsi in nome proprio, o dei propri rappresentati, proprio per garantire la libera formazione della volontà negoziale. [Sbagliato: le norme citate nulla dicono sulla legittimitò o meno della presenza di terzi]>>

A cascata poi diviene allora errato applicare l’art. 28 l. not. che dispone sanzione quando il notaio roga atti espressamente probiti dalla legge. Negli artt citati infatti non si legge alcuna probizione di ricevimento dell’atto in presenza di terzi ; e deresto è troppo difficile desumerlo in via interpetativa.