Cass. sez. III 31/12/2025, n. 34927, con la consueta brevità e chiarezza del rel. Rossetti:
<<6.2. La violazione delle regole di condotta che disciplinano l’attività propedeutica alla formazione del contratto, quando abbia per effetto di indurre l’altra parte alla stipula d’un contratto che avrebbe altrimenti rifiutato, può dar vita a responsabilità precontrattuale, che ha per effetto il risarcimento del danno, ma non la risoluzione (salva l’annullabilità per vizio del consenso, che nel presente giudizio non risulta essere stata mai richiesta).
6.3. La violazione dei patti contrattuali, così come degli obblighi scaturenti dal contratto per volontà della legge, può dar vita a responsabilità contrattuale, che può avere per effetto tanto la condanna all’adempimento, quanto la domanda di risoluzione per inadempimento.
6.4. Delle due, pertanto, l’una:
-) se vi è stato inadempimento di doveri che precedono la stipula del contratto, ma quell’ inadempimento non ha avuto per effetto anche la violazione di obblighi contrattuali, chi è venuto meno a quei doveri resta esposto alla domanda di risarcimento del danno causato alla controparte, ma non alla domanda di risoluzione contrattuale;
-) se vi è stato inadempimento soltanto di obblighi scaturenti dal contratto, il contraente fedele potrà domandare la risoluzione del contratto, ma non invocare la responsabilità precontrattuale della controparte.
La sentenza (costitutiva) di risoluzione del contratto per inadempimento ha dunque presupposti ed effetti differenti dalla sentenza (di condanna) che accerti una responsabilità precontrattuale.
6.5. Nel caso di specie la Corte d’Appello ha ritenuto che la Hansard tenne una condotta contra legem per avere predisposto documenti contrattuali privi di ” informazioni esaurienti ed appropriate”. Una condotta, dunque cronologicamente precedente la stipula del contratto.
La violazione degli obblighi informativi precontrattuali, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, è fonte di responsabilità precontrattuale ed ha per effetto di l’obbligo di risarcire il danno ( Cass. Sez. Un. 19/12/2007, n. 26724 ; nello stesso senso Cass. Sez. 1, 23/05/2017, n. 12937 ; Cass. Sez. 3, 31/05/2021, n. 15099).
La violazione di quegli obblighi può assumere natura contrattuale e può giustificare la risoluzione di un contratto di investimento soltanto quando provenga dall’ intermediario (non è questo il nostro caso) e abbia riguardato i rischi di una singola operazione di investimento, eseguita dall’ intermediario in
esecuzione del contratto quadro, circostanza non prospettata dalle parti e non ravvisata dalla Corte d’Appello (così, da ultimo, con ampia motivazione, Cass. Sez. 1, 26/05/2025, n. 14019)>>