Cass. sez. I, 22/11/2025 n. 30.759, rel. Dongiacomo sull’oggetto (anche se , nel caso, trattavasi di revocatoria fallimentare):
<<La sentenza di revoca ex art. 67 L.Fall., peraltro, una volta passata in giudicato, retroagisce, a taluni effetti, in forza del “principio che il ritardo della decisione rispetto all’atto introduttivo non può giovare alla parte soccombente e nuocere alla parte vittoriosa”, al momento della domanda, come ai fini del decorso dei frutti sul conseguente debito restitutorio (cfr., in tal senso, Cass. n. 11097 del 2004, in motiv.; Cass. n. 887 del 2006, in motiv.; Cass. SU n. 437 del 2000, in motiv.; Cass. SU n. 5443 del 1996, in motiv.; più di recente, Cass. n. 12850 del 2018; Cass. n. 12736 del 2011; Cass. n. 27084 del 2011; in precedenza, Cass. n. 5843 del 2001; Cass. n. 690 del 1998; Cass. n. 8703 del 1998; Cass. n. 3155 del 1997; Cass. n. 2468 del 1994).
2.7. Tale conclusione vale, oltre che per gli interessi (che maturano sulla somma da restituire), anche per i frutti che provengono dal bene oggetto dell’atto revocato, siano essi, come prevede l’art. 820 c.c., naturali o civili.
2.8. Gli effetti restitutori che conseguono all’accoglimento della domanda di revoca (come quelli che riguardano i frutti civili prodotti medio tempore dall’immobile oggetto del contratto revocato) risalgono, dunque, al momento della domanda giudiziale (Cass. n. 1001 del 1987; Cass. n. 2909 del 2000; Cass. SU n. 437 del 2000; più di recente, Cass. n. 31652 del 2024).
2.9. In caso di revoca dell’atto traslativo di un bene fruttifero, il terzo acquirente deve, pertanto, restituire alla massa attiva del fallimento non solo il bene a suo tempo acquistato dal debitore poi fallito ma anche, con decorrenza dalla domanda di revoca, i frutti ritratti dallo stesso (cfr. Cass. n. 5495 del 2022, in motiv., la quale, dopo aver ribadito che l’accipiens, rimasto soccombente rispetto alla domanda ex art. 67 L.Fall. svolta nei suoi confronti, ha “l’obbligo di restituzione del bene fuoriuscito dal patrimonio del fallito per effetto dell’atto dichiarato inefficace (bene costituito, nella specie, dagli immobili oggetto delle compravendite revocate)”, ha ritenuto che questi ha anche l’obbligazione accessoria “di rimborso dei frutti indebitamente percepiti”, nel senso che, “indipendentemente dalla buona o mala fede”, “ha anche l’obbligo di restituzione dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa”; conf., Cass. n. 2909 del 2000, per cui “in virtù della natura costitutiva dell’azione, intesa richiamare nella massa i beni da assoggettare alla garanzia patrimoniale del fallito, i frutti civili del bene, oggetto della revocatoria fallimentare, vanno restituiti a decorrere dalla domanda”; Cass. n. 1001 del 1987).>>