Concorso tra annullamento per errore e risoluzione per inadempimento nel caso di vendita di opera d’arte falsa ed in presenza di garanzia di autenticità (con un cenno alla decrrenza della prescrizione dell’azione annullatoria)

Cass. sez. II, 02/01/2026, n. 143, rel. Caponi:

<<L’azione di annullamento della compravendita per errore e quella di risoluzione della compravendita di aliud pro alio hanno presupposti diversi, ma possono concorrere, anche come nel caso attuale ove il venditore abbia specificamente garantito una qualità della cosa determinante del consenso del compratore, cosicché nella situazione data il giudice può essere chiamato ad accertare i presupposti per l’accoglimento dell’una o dell’altra azione.

La soluzione opposta, propugnata dal ricorrente, riflette un pensiero ancorato a un sistema di tutela giurisdizionale dei diritti improntato alla tipicità delle azioni, oggi superato dal principio di atipicità (art. 24 co. 1 Cost.).

In tale contesto spetta all’attore con la propria domanda imbastire il ‘filo diretto’ tra il proprio bisogno di proteggere un interesse giuridicamente rilevante e il rimedio adeguato a ciò (se del caso anche istituendo una scala di priorità tra i rimedi concorrenti, valendosi della tecnica di subordinare l’una domanda all’altra: così, Cass. n. 4245/2024).

Emblematica nel senso qui accolto, in una fattispecie non dissimile dal caso attuale, è Cass. n. 7557/2017. La pronuncia riguarda la vendita di quattro poltrone descritte come poltrone genovesi, di epoca Luigi XVI, rivelatesi poi copie del Novecento.

L’acquirente aveva proposto domanda principale di risoluzione del contratto per inadempimento e subordinata di annullamento del contratto per dolo o errore. Il giudice primo grado aveva dichiarato risolto il contratto per aliud pro alio, imputando al venditore la mancata prova dell’autenticità. La Corte di appello riformò la sentenza e rigettò la domanda di risoluzione, rilevando che l’incertezza sull’autenticità nuoceva all’acquirente e che difettava comunque la colpa del venditore, il quale aveva acquistato i beni presso una casa d’arte ricevendo rassicurazioni da esperti.

La Corte territoriale rigettò anche la subordinata di annullamento per errore, rilevando che l’errore non era riconoscibile dal venditore in buona fede. Con la pronuncia menzionata, la Suprema Corte ha rigettato i motivi del ricorso del compratore sulla risoluzione, ma ha accolto quello sull’annullamento.

Sotto il primo profilo, Cass. 7557/2017 ha rilevato che la mancanza delle qualità promesse integra aliud pro alio e non vizio redibitorio (per cui l’onere di provare l’esatto adempimento grava sul venditore), ma ha anche precisato che l’azione di risoluzione richiede la colpa dell’inadempiente, la quale è esclusa se il venditore dimostra (come in quel caso) che la circostanza non è a lui imputabile. Sotto il secondo profilo, il rigetto della domanda di annullamento è stato cassato con rinvio sulla base del principio per cui, quando l’errore è comune a entrambe le parti, non è necessario il requisito della riconoscibilità ex artt. 1428 e 1431 c.c.

In altri termini, dal precedente in questione si desume con evidenza che la mancanza della qualità promessa può integrare un aliud pro alio, ma non esclude che il compratore la possa far valere con il rimedio dell’annullamento, ove su tale qualità sia altresì caduto un errore essenziale ex art. 1429 co. 2 c.c. e tale rimedio sia il più adeguato, nella situazione data, a proteggere l’interesse del compratore meritevole di tutela (analogamente, cfr. Cass. n. 19509/2012, da pag.9).

Nel caso attuale il compratore ha agito per l’annullamento di una compravendita avente ad oggetto un quadro come di sicura attribuzione a C.C.

Nel momento in cui tale sicurezza sulla paternità dell’opera è venuta meno, si è scoperto un errore essenziale ex art. 1429 n. 2 c.c., in quanto errore caduto su una qualità dell’oggetto della prestazione determinante del consenso. Si è data quindi una causa di annullamento del contratto, come correttamente è stato accertato dalla Corte territoriale. Anche il venditore è caduto nell’errore, cosicché l’errore non deve essere riconoscibile per essere rilevante (come già esposto, ma v. anche Cass. n. 26974/2011 per l’enunciazione del principio che nell’ipotesi di errore bilaterale, cioè comune a entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall’esistenza del requisito della riconoscibilità, poiché in tal caso non è applicabile il principio dell’affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all’invalidità del negozio).

Si evidenzia come la soluzione qui accolta sia perfettamente in linea con l’orientamento già espresso anche da Cass. 985/1998, secondo cui, in tema di vendita di opere d’arte, l’errore di uno o di entrambi i contraenti sull’autenticità dell’opera negoziata e sulla effettiva identità del relativo autore può dar luogo, ai sensi dell’art. 1428 cod. civ., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell’identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della stipulazione dell’accordo (in una fattispecie in cui si trattava della attribuzione di un’opera a F.F.)>>.

La SC poi regola la decorrenza della prescrizione in caso di errore:

<<Ai sensi dell’art. 1442 co. 2 c.c., il termine di prescrizione quinquennale per l’azione di annullamento per errore decorre dalla scoperta dell’errore stesso. La norma costituisce una deroga all’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Infatti, secondo l’orientamento della Suprema Corte (il quale peraltro, specialmente negli ultimi decenni, ha incontrato critiche sempre più frequenti e incisive in dottrina), la possibilità di esercizio del diritto rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. è la possibilità giuridica e non quella di fatto.

In altre parole, il titolare può far valere il diritto (e quindi il termine di prescrizione inizia a decorrere ex art. 2935 c.c.) sol che siano venuti meno gli ‘impedimenti giuridici’, mentre non rileva che il titolare sia impedito nell’esercizio da un ostacolo di fatto, come l’ignoranza da parte sua circa l’esistenza del proprio diritto. L’ignoranza non preclude il decorso della prescrizione, salva l’ipotesi del dolo ex art. 2941 n. 8 c.c. (cfr. Cass. n. 9291/1997, conforme la giurisprudenza successiva; tra le più recenti, Cass. n. 17451/2025).

Viceversa, secondo l’art. 1442 co. 2 c.c. rilevante è proprio tale impedimento di fatto.

Nel campo delle opere d’arte vendute come attribuite a un certo autore, esso è rimosso solo nel momento in cui l’acquirente acquisisce consapevolezza della non autenticità o (come nel caso attuale) della mancanza di certezza nell’attribuzione dell’opera, sulla base di elementi oggettivi quali il parere di esperti qualificati. La tesi del ricorrente, volta a far decorrere il termine dal momento della conclusione del contratto o da quello in cui l’errore sarebbe stato genericamente verificabile, contrasta non solo con il dato legislativo testuale ma anche con l’esigenza di tutela dell’acquirente caduto in errore; pertanto, non si pone neppure questione di violazione di alcuno dei principi costituzionali evocati dal ricorrente.>>

Preliminare ed errore sulle qualità edificatorie del terreno

Cass. 12.01.2023 n. 639, sez. II, rel. Falaschi:

<<Va pertanto applicato il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui l’errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto non incide sull’identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo ed al rischio che il contraente si assume, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull’utilità economica dell’affare” (Cass. n. 20148 del 2013).
Tale complessiva valutazione delle risultanze processuali, nel caso di specie, non risulta essere stata effettuata dalla Corte territoriale, la quale ha fondato la esistenza dell’errore su un unico elemento che da solo appare risulta privo di decisività.
In assenza di specifiche indicazioni sulla riconoscibilità in concreto delle ragioni abitative manifestate dalla promissaria acquirente – e conosciute dai prominenti venditori – la sola circostanza che il terreno pacificamente non è edificabile non costituisce elemento univoco, né decisivo da cui desumere che l’effettivo interesse perseguito dalla stessa riguardava il terreno per la sua capacità edificatoria.
A parte, inoltre, la formulazione letterale dell’oggetto del contratto, in cui parrebbe non risultare alcuna clausola o pattuizione accessoria, né alcun elemento estrinseco, quale la particolare destinazione urbanistica della zona in cui si trovava il terreno de quo, o una valutazione comparativa del corrispettivo pattuito rispetto all’effettivo valore del suolo, anche in relazione al minor valore rispetto alle aree edificabili circostanti, sintomatici della riconoscibilità dell’errore e della rilevanza essenziale attribuita dalla promissaria acquirente alla capacità edificatoria dell’area.>>

Attenzione dunque quando si negozia un bene con certe caratteristiche desiderate: vanno specificate ed anche nel preliminare!