Sulla differenza tra vendita preliminare e vendita definitiva per scrittura privata: ricorre la seconda anche se alcuni effetti sono differiti al rogito notarile

Cass. sez. II, 22/04/2025 n. 10.454, rel. Trapuzzano:

<<Si premette che il contratto preliminare e il contratto definitivo di compravendita si differenziano per il diverso contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta, nel primo caso, a impegnare le parti a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà e, nel secondo, ad attuare il trasferimento stesso, contestualmente o a decorrere da un momento successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà.

La qualificazione del contratto come preliminare o definitivo costituisce, pertanto, un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e non inficiata da vizi logici o giuridici (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3153 del 02/02/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 7666 del 16/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 33916 del 17/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 21650 del 23/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 24150 del 20/11/2007; Sez. 1, Sentenza n. 7429 del 21/05/2002; Sez. 1, Sentenza n. 564 del 17/01/2001; Sez. L, Sentenza n. 10961 del 02/11/1998).

Senonché nella fattispecie, la lettura resa dalla sentenza di merito non osserva i criteri ermeneutici che governano l’interpretazione del contratto e fornisce una descrizione della vicenda secondo argomentazioni contraddittorie.

Segnatamente, la Corte distrettuale ha individuato i seguenti aspetti: a) la rinnovazione del consenso delle parti in sede di stipulazione notarile – fissata per la data del 30 maggio 2009 –; b) l’obbligo assunto di effettuare, in tale sede, il trasferimento del possesso dell’immobile in favore del promissario acquirente; c) il riferimento al momento della stipula del rogito notarile, ai fini dell’attribuzione delle rendite in favore dell’acquirente e dei pubblici aggravi a suo carico, senza provvedere alla sua trascrizione ai sensi dell’art. 2645-bis c.c.; d) la preclusione della qualificazione del contratto come vendita in conseguenza della mancata trascrizione.

Da ciò la Corte d’Appello ha tratto il convincimento che sia stato stipulato un preliminare di vendita immobiliare.

Nel giungere alla delineata conclusione, la Corte territoriale ha posto l’accento sulla circostanza che il trasferimento del possesso all’atto della stipula del rogito notarile fosse emblematico della volontà di trasferire la proprietà dei cespiti al momento del perfezionamento di tale atto pubblico, con valenza di contratto definitivo, senza considerare: a) il richiamo espresso all’immediata intenzione traslativa; b) la riserva di usufrutto in favore dell’alienante; c) l’immediata assunzione degli oneri e delle spese a carico dell’acquirente; d) il totale versamento del prezzo; e) il rinvio alla stipula dell’atto pubblico ai fini della mera rinnovazione del consenso; f) la prevista limitazione della garanzia per i vizi e la contemplata garanzia per l’evizione.

Né all’uopo assume un peso decisivo il nomen iuris risultante dall’intestazione del contratto, in quanto esso non sia coincidente con le espressioni usate dai contraenti nella parte dispositiva, la quale esprime il nucleo essenziale della volontà negoziale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17682 del 14/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 16342 del 20/11/2002; Sez. 2, Sentenza n. 10898 del 05/10/1992).

Ed ancora il differimento della consegna non è in sé indicativo della stipulazione di un preliminare, posto che il trasferimento sotteso alla stipulazione di un definitivo può avvenire contestualmente o a decorrere da un momento successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21650 del 23/08/2019; Sez. 5, Sentenza n. 21381 del 04/10/2006; Sez. 2, Sentenza n. 4047 del 07/09/1978).

D’altro canto, il riferimento alla rinnovazione del consenso mediante atto pubblico, ai fini di procurarsi un titolo idoneo per la trascrizione, non è affatto significativo della natura preliminare della scrittura.

Ed invero, nel caso di compravendita conclusa per mezzo di scrittura privata, l’obbligo assunto dalle parti di addivenire alla stipulazione di un atto pubblico di trasferimento, con contestuale immissione nel possesso del bene dell’acquirente, eventualmente con il completamento in quella sede del pagamento del prezzo, non vale a convertire in preliminare il contratto definitivo che le parti hanno eventualmente inteso concludere, nell’espressione della loro autonomia negoziale, in quanto i contraenti possono validamente ed efficacemente, contestualmente o in tempo successivo, accordarsi per la riduzione in atto pubblico della scrittura privata contenente già un trasferimento dominicale perfetto, all’unico fine ricognitivo del precedente contratto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 19/10/2000; Sez. 1, Sentenza n. 6759 del 22/12/1981; Sez. 2, Sentenza n. 3529 del 16/10/1976; così anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10364 del 31/03/2022).

Sicché – contrariamente all’assunto della sentenza impugnata – la riserva di futura formazione di atto pubblico ben può avere funzione meramente riproduttiva di una precedente definita compravendita e non è in sé indicativa della ricorrenza di un preliminare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5962 del 03/11/1988; Sez. 1, Sentenza n. 3058 del 07/05/1986; Sez. 2, Sentenza n. 3733 del 21/06/1985; Sez. 2, Sentenza n. 3931 del 08/06/1983)>>.

Sulla cessazione di efficacia della trascrizione del preliminare

Cass. sez. II, 22/03/2025 n. 7.634 , rel. Oliva:

<<In proposito, giova osservare che la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 2645 bis c.c. prevede, espressamente, che “Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all’art. 2652, primo comma, numero 2)”. Il legislatore, dunque, non ha operato alcuna distinzione tra il regime dei due termini previsti dalla norma, limitandosi a prevedere che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti, rispettivamente: qualora il preliminare indichi una data per la stipulazione del contratto definitivo, se quest’ultimo non venga trascritto entro un anno da tale data; e, “in ogni caso” qualora la trascrizione del contratto definitivo non sia eseguita entro il termine di tre anni dalla trascrizione del contratto preliminare.

A tale considerazione deve aggiungersi che la norma di cui all’art. 2645 bis c.c. si colloca nella parte del codice dedicata alla disciplina della trascrizione, che costituisce istituto preposto alla tutela dei terzi: le norme sulla trascrizione, infatti, regolano l’opponibilità del contratto nei confronti di questi ultimi. Ne deriva che l’approccio alla disposizione deve tener conto innanzitutto della sua destinazione, appunto rivolta a proteggere non già gli interessi delle parti stipulanti, bensì dei soggetti estranei alla stipulazione. Rispetto alle prime, infatti, la fonte dei diritti e degli obblighi è costituita dal contratto stesso, a prescindere quindi dal fatto che esso sia stato, o meno, trascritto. La trascrizione, in altri termini, non modifica il regime del rapporto giuridico intercorrente tra le parti stipulanti, le quali sono vicendevolmente obbligate per effetto dell’accordo tra di loro raggiunto.

La pubblicità, invece, si colloca su un piano distinto rispetto agli effetti giuridici direttamente derivanti, per le parti, dai negozi che queste ultime pongono in essere. Essa, infatti, è uno strumento di conoscenza per i terzi e pertanto attribuisce al comportamento dei diversi soggetti a vario titolo interessati allo stesso bene diritti ed aspettative tutelate dalla legge, senza spiegare alcuna conseguenza in relazione agli effetti dei negozi che sono ad essa assoggettati. Si afferma infatti, in dottrina, che la trascrizione, se effettuata, non è in grado di attribuire carattere reale ad un contratto avente carattere obbligatorio; essa, inoltre, non sana mai vizi di un contratto invalido, né crea effetti diversi da quelli propri del contratto posto in essere. In altre parole, essa si muove su un piano diverso rispetto agli effetti negoziali realizzati tra le parti, limitandosi a favorire, tra più soggetti potenzialmente interessati al medesimo bene, colui che abbia trascritto per primo, non per agevolarlo in assoluto, ma sulla base del criterio secondo cui chi ha trascritto per primo ha agito sulla scorta di un affidamento emergente dalle risultanze dei registri immobiliari, mentre chi ha trascritto per secondo era a conoscenza dell’esistenza, sul bene, di una precedente trascrizione, e dunque di una situazione potenzialmente critica. In tal caso, la pubblicità spiega la sua valenza di strumento per superare conflitti tra i soggetti, considerato che le situazioni giuridiche risultanti dai registri non potevano non essere conosciute da parte del secondo trascrivente.

Il tema della pubblicità immobiliare trova il suo fulcro problematico – ed insieme la sua ragione giustificativa – nell’intento di raccordare il diritto sostanziale, caratterizzato dal trasferimento del bene sulla base del semplice consenso (ex art. 1326 c.c.), con il criterio della priorità della trascrizione (ex art. 2644 c.c.). Con la legge n. 30 del 1997 il legislatore ha voluto assicurare tutela al contraente debole, specialmente con riguardo alle compravendite di immobili nelle quali la parte promittente venditrice, sia una società immobiliare, ponendolo al riparo da possibili comportamenti scorretti del venditore. Si è voluto, cioè, assicurare al promissario acquirente, una duplice vantaggio:

a) sul piano fisiologico della vicenda, cioè allorquando il preliminare si traduca nel definitivo, assicurargli la priorità della trascrizione del definitivo rispetto ad un altro acquirente che abbia trascritto il suo titolo di acquisto successivamente alla trascrizione del preliminare; in questo modo, la norma sulla trascrizione del contratto preliminare si inserisce nella primaria funzione che è destinata ad assolvere la pubblicità immobiliare: rendere cioè inopponibile il secondo acquisto (ancorché formalmente avvenuto per primo in ordine di tempo) rispetto a colui che abbia trascritto anticipatamente sui registri immobiliari il contratto preliminare, facendo retroagire gli effetti della trascrizione del contratto definitivo al momento della trascrizione del preliminare del quale lo stesso costituisce adempimento;

b) sul piano patologico, invece, ovverosia allorquando per qualsiasi motivo non si addivenga alla stipulazione del contratto definitivo o di un negozio avente effetti corrispondenti, porre al riparo il promissario acquirente nei confronti dei creditori dell’altra parte, riconoscendogli un effetto prenotativo sul bene negoziato.

La dottrina che ha approfondito il problema della trascrizione del contratto preliminare ha sottolineato come lo scopo precipuo di tale strumento non sia quello di realizzare una pubblicità compiuta, bensì di effettuare una sorta di prenotazione della data dell’iscrizione pubblicitaria, analogamente a quello che avviene, per effetto dell’art. 2652, n. 2 c.c., per le domande dirette ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre. Caratteristica della detta prenotazione è che la pubblicità prenotativa non è fine a se stessa, ma abbisogna di essere completata da un altro segmento, che deve rispondere a tutti i presupposti essenziali dell’effetto destinato ad essere iscritto nel pubblico registro; scopo della prenotazione, in altri termini, è soltanto – come già detto – quello di fare anticipare la data degli effetti della pubblicità del definitivo ad un momento anteriore, corrispondente per l’appunto a quello della trascrizione del preliminare.

In altre parole, la prenotazione non può reggersi mai da sola, ma abbisogna di essere supportata dal secondo momento, che si realizza con la stipulazione, e la trascrizione, di un negozio ad effetti reali che costituisca adempimento degli obblighi nascenti dal contratto preliminare. In questo modo i due momenti si saldano e la trascrizione del primo negozio assolve al suo compito di rendere inopponibili, rispetto alla trascrizione del contratto definitivo, tutte le trascrizioni od iscrizioni verificatesi nel periodo intermedio corrente tra i due atti. La prenotazione, pertanto, ha un compito ridotto, perché, se considerata in sé stessa, costituisce una forma di pubblicità ancora incompleta; essa, tuttavia, è pur sempre elemento della pubblicità e quindi ricade sotto l’ambito di applicazione della disposizione di cui all’art. 2644 c.c., che sintetizza uno degli scopi principali della pubblicità immobiliare: calcolare la priorità dell’acquisto non sulla base del principio del prior in tempore potior in iure, bensì del diverso principio che prevale chi trascrive per primo. Tanto è vero che, nel conflitto tra il contratto preliminare trascritto ed un contratto definitivo non trascritto, o trascritto successivamente, ancorché avente data certa anteriore al preliminare stesso, prevale quest’ultimo, ove il progetto negoziale in esso contenuto sia portato a compimento nel rispetto dei termini previsti dal contratto stesso e dalla norma di legge di cui all’art. 2645 bis c.c.

Nei confronti dei terzi, dunque, la trascrizione del contratto preliminare avente ad oggetto un immobile spiega effetti diretti, ed assicura la conoscibilità del negozio concluso tra le parti, e dunque la sua opponibilità anche a coloro che non hanno preso parte alla sua stipulazione. Da quanto precede deriva che le parti sono sempre libere di regolare gli effetti del loro accordo nell’esercizio della loro autonomia negoziale, fermo il rispetto degli obblighi e divieti previsti dalla legge a garanzia degli interessi pubblici, consacrati in norme di carattere inderogabile; ma tale libertà diviene, appunto, opponibile ai terzi estranei al contratto soltanto nel rispetto delle previsioni dettate dalle norme sulla sua trascrizione.

Ciò implica la possibilità, per i paciscenti, di posticipare il termine originariamente fissato dal contratto preliminare per la stipula del rogito definitivo, ma l’opponibilità ai terzi di tale accordo modificativo dell’iniziale progetto negoziale si produce soltanto a condizione che sia rispettato “in ogni caso” il termine di tre anni dalla trascrizione del preliminare e che la proroga della data fissata ab origine per il rogito intervenga prima della scadenza del termine annuale previsto dal terzo comma dell’art. 2645 bis c.c. e mediante atto debitamente trascritto. In caso contrario, fermi gli effetti tra le parti dell’accordo modificativo dell’originario progetto negoziale, lo stesso non può essere validamente ritenuto opponibile ai terzi.

La ratio della previsione di un termine finale di validità degli effetti della trascrizione del contratto preliminare avente ad oggetto beni immobili è evidente, e risiede nella duplice esigenza di evitare, da un lato, che il promittente venditore, tramite, un preliminare “di comodo”, possa sottrarre a tempo indeterminato un suo immobile alla garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c.; e, dall’altro lato, che mediante lo strumento del contratto preliminare trascritto si realizzi, di fatto, la sottrazione di un determinato bene alla libera circolazione. Il termine finale degli effetti della trascrizione, peraltro, come già detto non incide sul rapporto negoziale, per cui rimangono invariate le obbligazioni del promittente venditore e del promissario acquirente, con l’unica rilevante differenza che quest’ultimo non godrà più dell’effetto prenotativo derivante dalla trascrizione del preliminare, una volta che questa sia divenuta inefficace.

Ambedue i termini previsti dall’art. 2645 bis c.c., pertanto, corrispondono ad interessi di carattere generale; mentre il primo è prorogabile dalle parti nel rispetto delle prescrizioni sopra indicate (ovverosia mediante atto che venga trascritto prima della scadenza del termine annuale dalla data prevista ab origine per la stipula del definitivo), il secondo non è in alcun modo disponibile dalle parti, per cui qualora il termine di stipula del contratto definitivo previsto dal preliminare sia più lungo di tre anni, oppure in caso di proroga su comune accordo delle parti che ecceda detto termine, il preliminare dovrà essere nuovamente trascritto, e la nuova trascrizione prenderà il grado dal momento della sua esecuzione, con salvezza dei diritti dei terzi che abbiano trascritto un titolo sull’immobile anteriormente ad essa. Si tratterà infatti di una nuova trascrizione, e non di una rinnovazione, perché quest’ultima consentirebbe di prolungare gli effetti della precedente trascrizione oltre il termine massimo di legge (tre anni dalla trascrizione del contratto preliminare), frustrando le esigenze che sono alla base della prescrizione normativa.

Né, per concludere, appare decisiva la circostanza che la disposizione di cui all’art. 2645 bis c.c. abbia previsto un doppio termine, poiché le due ipotesi operano su piani alternativi e corrispondono alla stessa ratio. Se le parti hanno previsto una data per la stipula del contratto definitivo, infatti, esso dev’essere trascritto entro un anno da tale data, sotto pena di inefficacia della trascrizione del preliminare; “in ogni caso” (come recita il terzo comma dell’art. 2645 bis c.c.) e quindi sia quando la data per la firma del definitivo non sia stata fissata nel preliminare, sia quando essa sia stata individuata, originariamente o per effetto di proroga, a distanza di più di tre anni dalla trascrizione del preliminare, gli effetti della prenotazione cessano comunque dopo tre anni da quest’ultima data. La norma, quindi, non limita l’autonomia negoziale delle parti, che ben possono stipulare il contratto definitivo anche omettendo di rispettare i termini di cui all’art. 2645 bis c.c., assumendosi i rischi a ciò correlati, essenzialmente dipendenti dall’inefficacia dell’effetto prenotativo derivante dalla trascrizione del contratto preliminare. Le parti, dunque, sono chiamate dalla norma in esame ad una scelta responsabile, che impone loro, per mantenere gli effetti prenotativi derivanti dalla trascrizione del contratto preliminare, di trascrivere il definitivo entro un anno dalla data fissata nel preliminare per la sua stipula; in alternativa, di provvedere ad una proroga, o posticipazione, di detta data con apposito negozio integrativo da stipulare e trascrivere entro il termine da prorogare; e in ogni caso, di completare il progetto negoziale trascrivendo il contratto definitivo entro il triennio dalla trascrizione del preliminare. In caso contrario, fermi i rapporti obbligatori derivanti, a carico e a favore delle parti, dal negozio tra di esse concluso, gli effetti prenotativi della trascrizione del preliminare vengono meno, senza che sia necessaria la cancellazione della trascrizione predetta, ed i terzi recuperano la pienezza dei loro diritti e delle loro prerogative anche in relazione al bene che era stato oggetto della prenotazione derivante dalla trascrizione del contratto preliminare>>.

Identificabilità dell’immobile: differenza tra preliminare di vendita e sentenza ex art. 2932 cc

Cass.  Sez. II, Ord. 01/03/2024 n. 5.536, rel. Mondini:

<<Questa Corte ha affermato che, ai tali fini, con riguardo ai contratti ad effetti reali o obbligatori, relativi ad immobili non è indispensabile l’indicazione dei confini e dei dati catastali, essendo sufficiente qualunque criterio idoneo ad identificare il bene in modo univoco (Cass. Sez. 2, Sentenza n.7079 del 22/06/1995 secondo cui “Il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto di un contratto preliminare relativo a bene immobile non postula la necessaria indicazione dei numeri del catasto o delle mappe censuarie e di tre almeno dei suoi confini – che sono indicazioni rilevanti ai fini della trascrizione (art. 2659 n. 4 e 2826 cod. civ.) – quando, pur in mancanza delle dette indicazioni, l’oggetto del contratto può essere determinato in base alle altre clausole del contratto medesimo”).

Solo laddove l’identificazione dell’oggetto del preliminare afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 cod. civ., occorre che, nel preliminare stesso, l’immobile sia esattamente precisato con indicazione dei relativi confini e dati catastali, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento” (Cass. 952/2013)>>.

 

Finzione di avveramento della condizione in un preliminare di vendita, sottoposto alla condizione (mista) sospensiva di mutamento della condizione urbanistica dell’immobile

Cass. sez.2, ord. 6 marzo 2024, n. 5.976, rel. Mocci:

“Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un
contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione
che il promissario acquirente ottenga da un ente pubblico la
necessaria autorizzazione amministrativa, la relativa condizione è
qualificabile come “mista”, dipendendo la concessione dei titoli
abilitativi urbanistici non solo dalla volontà della P.A., ma anche dal
comportamento del promissario acquirente nell’approntare la
relativa pratica, sicché la mancata concessione del titolo comporta
le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi
dell’art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del
promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile
nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data
prestazione abbia anch’essa interesse all’avveramento della
condizione, sia perché l’omissione di un’attività in tanto può
ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità,
in quanto l’attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell’obbligo di considerare avverata la condizione”.

Preliminare ed errore sulle qualità edificatorie del terreno

Cass. 12.01.2023 n. 639, sez. II, rel. Falaschi:

<<Va pertanto applicato il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui l’errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto non incide sull’identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo ed al rischio che il contraente si assume, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull’utilità economica dell’affare” (Cass. n. 20148 del 2013).
Tale complessiva valutazione delle risultanze processuali, nel caso di specie, non risulta essere stata effettuata dalla Corte territoriale, la quale ha fondato la esistenza dell’errore su un unico elemento che da solo appare risulta privo di decisività.
In assenza di specifiche indicazioni sulla riconoscibilità in concreto delle ragioni abitative manifestate dalla promissaria acquirente – e conosciute dai prominenti venditori – la sola circostanza che il terreno pacificamente non è edificabile non costituisce elemento univoco, né decisivo da cui desumere che l’effettivo interesse perseguito dalla stessa riguardava il terreno per la sua capacità edificatoria.
A parte, inoltre, la formulazione letterale dell’oggetto del contratto, in cui parrebbe non risultare alcuna clausola o pattuizione accessoria, né alcun elemento estrinseco, quale la particolare destinazione urbanistica della zona in cui si trovava il terreno de quo, o una valutazione comparativa del corrispettivo pattuito rispetto all’effettivo valore del suolo, anche in relazione al minor valore rispetto alle aree edificabili circostanti, sintomatici della riconoscibilità dell’errore e della rilevanza essenziale attribuita dalla promissaria acquirente alla capacità edificatoria dell’area.>>

Attenzione dunque quando si negozia un bene con certe caratteristiche desiderate: vanno specificate ed anche nel preliminare!