La distanza dalla veduta va rispettata pur se questa è urbanisticamente irregolare

Cass. sez. II, 25/09/2025 n. 26.144, rel. Mondini:

<<L’art. 907 c.c. prevede che “Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’art. 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia”.

La facoltà del proprietario di un immobile di aprire direttamente vedute sul fondo confinante, a norma dell’art. 905 c.c., integra un’estrinsecazione del diritto dominicale, la quale può subire limitazioni od affievolimenti nei rapporti con l’amministrazione, in relazione ad esigenze pubblicistiche, ma mantiene natura e consistenza di diritto soggettivo nei rapporti fra privati.

Il distacco previsto dall’art. 907 cod. civ a carico del fondo su cui si esercita una veduta opera sia che le vedute siano state aperte “jure servitutis” sia che vengano esercitate “jure proprietatis” (tra molte, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45 del 07/01/1992; Cass. 2952/1981).

Erroneamente la Corte di Appello ha dato rilievo al fatto che la finestra è stata aperta in assenza di “autorizzazioni” posto che gli atti amministrativi relativi all’attività edilizia riguardano i rapporti tra privato e amministrazione e non incidono sui rapporti di vicinato, che sono regolati dal diritto privato. Pertanto, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di Appello, non può essere negato il diritto all’osservanza della distanza di cui all’art. 907 c.c. per il fatto che la veduta rispetto alla quale viene lamentata l’inosservanza del distacco sia, “dal punto di vista urbanistico non regolare”.

Il presupposto logico-giuridico dell’attuazione della disciplina della distanza delle costruzioni dalle vedute di cui all’art. 907 c.c. è l’anteriorità (dell’acquisto) del diritto alla veduta sul fondo vicino rispetto all’esercizio, da parte del proprietario di quest’ultimo, della facoltà di costruire>>.

La distanza minima per le vedute riguarda pure quelle “in appiombo”

Cass. sez. II, 26/04/2025 n. 10.942, rel. Grasso:

<<La sentenza impugnata, dopo avere correttamente disquisito a riguardo delle deroghe al rispetto delle distanze connaturate al modo d’essere dell’edificio condominiale, secondo la destinazione impressa dal costruttore, afferma testualmente: “([…] è indubbio che, nel caso di specie, vengono in considerazione non solo l’uso di un bene di proprietà esclusiva (terrazza appartenente all’appartamento di proprietà Fa.Pi. – @3u.An.), ma anche quello di un bene condominiale, qual è il muro perimetrale del fabbricato, sul quale si aprono le vedute dell’ultimo piano, al quale è appoggiata la copertura della veranda che risulta inglobato nel nuovo vano realizzato per la chiusura della veranda stessa.

Occorre pertanto fare riferimento all’art. 1102 c.c. – qui applicabile, giusta il rinvio dell’art. 1139 c.c. – che, nello stabilire i poteri e i limiti di ciascun partecipante nell’uso dei beni comuni, fissa al tempo stesso le condizioni di liceità della condotta del comunista consentendo la più intensa utilizzazione dei beni comuni in funzione del godimento della proprietà esclusiva, purché non si alteri la destinazione del bene e non si impedisca l’altrui pari uso”.

Risulta evidente l’errore nel quale è incorsa la Corte panormita: l’attore non aveva lamentato che i convenuti avessero fatto un uso più intenso e non consentito della cosa comune; né, tantomeno, aveva sostenuto la non conformità a legge delle reciproche servitù imposte dal modo d’essere del fabbricato condominiale.

Ben diversamente l’attore aveva agito per la tutela del proprio diritto di godere della veduta d’affaccio dalla terrazza di proprietà esclusiva (in comunione con altri, parrebbe, ma ciò non rileva).

Da ciò si ricava pianamente la violazione dell’art. 907 cod. civ., stante che la Corte di merito avrebbe dovuto verificare se il manufatto violasse la veduta in appiombo dell’appellato.

Questa Corte, per vero, ha più volte affermato l’integrità della veduta in appiombo lesa da manufatti messi in opera dal proprietario dell’appartamento sottostante (cfr., ex multis, Cass. nn. 15906/2024, 6277/2023, 2973/2023, 20287/2022, 5732/2019, 7269/2014, 955/2013).

Per ragioni di sintesi si richiama la sentenza n. 14916/2017 di questa Sezione che, con ampiezza di argomenti, ai quali si rinvia, a riguardo di vicenda in larga parte sovrapponibile, ha cassato sentenza emessa sempre dalla medesima Corte locale>>