Il punto sull’affido congiunto, esclusivo e superesclusivo

Lezione sull’oggetto impartita da Cass. sez. I, 09/09/2025 n. 24.876, rel. Acierno, i cui principi di diritto sono: 

– “L’affidamento del minore, non condiviso, costituisce eccezione alla norma (art. 337-ter c.c.) che riconosce il diritto e il valore assiologico della bigenitorialità. L’eccezione, legislativamente definita esclusivamente come affido esclusivo richiede un accertamento rigoroso della contrarietà all’interesse del minore, come stabilito nell’art. 337 quater c.c., fondato sull’oggettivo riscontro probatorio, svolto all’esito di un’indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, a carattere prevalentemente oggettivo.

– L’affido super esclusivo che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggior interesse del minore, costituisce, di conseguenza, una determinazione fortemente limitativa dell’esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative ed ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiedendo, di conseguenza, ai fini dell’accertamento della contrarietà all’interesse del minore un quid pluris costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti in via esclusiva o prevalente ai fini dell’integrazione del requisito di legge”.

Sull’affido c.d. superesclusivo:

<<10.2 L’ipotesi derogatoria dell’affido esclusivo è specificamente disciplinata dal successivo articolo 337 quater c.c. L’affido super esclusivo è di creazione giurisprudenziale. È, pertanto, necessario definire il contenuto del primo, mediante il confronto con il paradigma normativo e del secondo. Nell’affido esclusivo, l’esercizio della responsabilità spetta ad uno solo dei genitori. Tuttavia le decisioni di maggior interesse, delineate nel sopra citato terzo comma dell’art. 337-ter c.c., vengono invece assunte da entrambi i genitori.

– 10.3 Nel cd. affido super esclusivo anche le decisioni di maggior interesse vengono prese dal genitore unico affidatario, salvo diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del giudice. Il genitore non affidatario vigila sulla istruzione ed educazione del minore e può rivolgersi al giudice quando siano assunte dal genitore affidatario in via esclusiva decisioni contrarie al suo interesse.

– 10.4 L’affido esclusivo, secondo la norma, tuttavia, non è frutto di una decisione discrezionale del giudice ma risponde ad un criterio formalizzato dal primo comma dell’art. 337-ter c.c.: la contrarietà all’interesse del minore.

– 10.5 C’è da ritenere, di conseguenza, che nell’ipotesi del cd. affido super esclusivo la contrarietà deve essere radicale, grave e rigorosamente accertata.>>