L’annotazione della sentenza di simulazione della compravendita prevale sulla successiva trascrizione del fallimento dell’acquirente, anche se non era stata trascritta la relativa domanda giudiziale (ed inoltre la nota non necessariamente deve contenere l’esatta indicazione di tutti gli immobili)

Cass. sez. I, 22/07/2025 n. 20.736, rel. Fidanzia, pone i segg principi di diritto:

<<1) L’annotazione, a norma dell’art. 2655 c.c., della sentenza di declaratoria di simulazione, pur costituendo una formalità accessoria alla trascrizione dell’atto a margine del quale viene eseguita, svolge una equipollente funzione dichiarativa – e non di mera pubblicità-notizia – rendendo la sentenza annotata a margine dell’atto trascritto opponibile ai terzi, mentre l’eventuale previa trascrizione della relativa domanda giudiziale assolve ad una diversa funzione prenotativa dello stesso effetto.

2) Affinché l’annotazione della sentenza svolga la predetta funzione pubblicitaria è necessario che la relativa nota sia redatta osservando le norme che disciplinano la nota di trascrizione, pur con le specificità peculiari derivanti dalla natura accessoria della formalità in oggetto, con la conseguenza che non è richiesta ai fini costitutivi dell’atto la descrizione dei beni, se non allo scopo eventuale di restringere e limitare l’efficacia della vicenda demolitiva dell’atto trascritto solo ad alcuni beni rispetto a quelli precedentemente oggetto di trasferimento>>.