Il deposito del bilancio, esibente la perdita del capitale, non esime gli amministratori dal depositare la dichiarazione di accertamento di scioglimento per il medesimo motivo

Interessante Cass. sez. I, 01/08/2025 n. 22.219, rel. Falabella, circa il rapporto tra la pubblicità del deposito del bilancio, riportante la perdita del capitale sociale, e quella della dichiarazione di accertamento di scioglimento per capitale inferiore al minimo, ex art. 2485 co.1 cc

<<Nella sentenza impugnata l’inadempimento agli obblighi di accertare il verificarsi della causa di scioglimento (nella specie rappresentato dall’azzeramento del capitale) e di procedere alla relativa iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese è stato a ragione reputato sussistente nonostante i bilanci pubblicati attestassero la reale consistenza patrimoniale della società.

Agli amministratori compete infatti, per legge, l’obbligo di verificare periodicamente la situazione patrimoniale ed economica dell’ente e, in presenza di una diminuzione del capitale sociale al di sotto della soglia legale, cui non faccia seguito la delibera assembleare di riduzione e aumento del capitale stesso o la delibera di trasformazione della società (art. 2482-ter c.c.), ad essi compete “senza indugio” (art. 2485, comma 1, c.c.) di prendere atto della causa di scioglimento della società prevista dall’art. 2484, n. 4, c.c. e di darne pubblicità.

Questi obblighi non vengono meno per effetto della pubblicazione del bilancio, incombente che ha bensì una funzione informativa rispetto ai terzi, ma che non li surroga affatto. Gli obblighi di cui qui si discorre hanno natura ben diversa rispetto a quello di ostensione del bilancio, essendo diretti a dar conto del verificarsi del fatto produttivo dello scioglimento della società, e quindi dell’aprirsi di una fase che proietta la stessa verso l’attività liquidatoria e la successiva estinzione. Negare gli obblighi suddetti in presenza di un bilancio che documenta una perdita del patrimonio al di sotto del minimo legale equivale a privare di rilievo l’attività accertativa e pubblicitaria che incombe, per legge, agli amministratori: attività che, nel disegno normativo, sono funzionali a conferire evidenza giuridica al mutamento di stato della società, tanto che, come si è visto, è dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della causa di scioglimento della società che detto scioglimento ha effetto. La disciplina in esame si preoccupa dunque di fornire un quadro conoscitivo più avanzato rispetto a quello offerto dal bilancio: l’iscrizione nel registro delle imprese che fa seguito all’accertamento della causa di scioglimento consente, in particolare, ai terzi di avere immediata percezione della mutata condizione della società, così da permettere loro di valutare con piena consapevolezza l’opportunità di intrattenere rapporti con essa.

Né conta che dal bilancio di esercizio il terzo possa ricavare il dato della riduzione del capitale al di sotto del limite legale: l’accertamento della relativa causa di scioglimento è rimessa all’amministratore, che deve poi assicurarne la pubblicità con l’iscrizione nel registro delle imprese. Il legislatore non si cura, del resto, di escludere o di differenziare gli obblighi che, a norma dell’art. 2484, comma 3, c.c., gravano sugli amministratori, attribuendo un qualche rilievo all’obiettiva non controvertibilità di particolari situazioni giuridiche che assurgono a causa di scioglimento della società; tant’è che, ad esempio, l’art. 2484, comma 1, n. 1), c.c. fa dipendere gli effetti dello scioglimento dall’assolvimento dei richiamati incombenti nell’ipotesi di decorso del termine: situazione, quest’ultima, in costanza della quale l’attività degli amministratori si riduce alla mera ricognizione del dato temporale a fronte della disposizione dell’atto costituivo che programma la durata della società.

In conclusione, gli obblighi degli amministratori di accertare, da un lato, la causa di scioglimento della società determinata dalla perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale e di darne, dall’altro, pubblicità attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese non sono esclusi dal deposito di un bilancio che dia ragione della perdita, sicché gli stessi amministratori rispondono dell’omissione relativa all’adempimento dei detti obblighi anche ove il deposito in questione abbia avuto luogo.

9. – L’ipotetica omessa consultazione del bilancio di esercizio di Finimmobilia da parte della società Mo.Gi. non può allora incidere sulla responsabilità degli amministratori per l’assenza dell’accertamento e della rappresentazione, col mezzo pubblicitario prescritto, della causa di scioglimento della società discendente dalla perdita del capitale sociale.>>

Il giudizio delle SC è esatto: l’efficacia informativa circa lo stato di scioglimento è assai diverso nei due casi.

Per poi aggiungere (ma è un’ovvietò, e un obiter dictum):

<<10. – Men che meno, in presenza della detta causa di scioglimento, la pubblicazione del bilancio può esimere dall’ulteriore obbligo, gravante sugli amministratori, di astenersi dal compimento di atti che eccedano il fine della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale: è del tutto chiaro, infatti, che l’obbligo pubblicitario che riguarda il bilancio di esercizio non ha attinenza alcuna con un obbligo di condotta gestionale, quale appunto quello previsto dall’art. 2486, comma 2, c.c.>>

Responsabilità dell’amministratore di società eterodiretta

Cass. 5795 del 03.03.2021, rel. Mercolini , decide su un’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro amminstratore di società eterodiretta per aver violato il (prevgigente) art. 22449cc (divieto di nuove operazioni in presenza di causa di scioglimento, corrispondente all’attuale art. 2486 cc)

La corte di appello aveva rigettato l’impugnazine dell’amministratore, ritenendo irrilevante -sul punto qui di interesse- <<l’appartenenza della società ad un gruppo imprenditoriale ed il carattere meramente formale e fittizio dell’am-ministrazione affidata al Casà, osservando che egli aveva colposamente omesso qualsiasi controllo sull’attività del gruppo, consentendo il compi-mento di iniziative di gestione in violazione dei doveri di diligenza e degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del capitale sociale. Ha escluso che la predetta condotta potesse trovare giustificazione in quelle at-tribuite a soggetti diversi, rilevando che egli era perfettamente in grado dì accorgersi delle gravi irregolarità che venivano commesse, ed aggiungendo che non risultava provato che egli si fosse diligentemente attivato e non avesse potuto esercitare la vigilanza a causa del comportamento ostativo di altri soggetti >>.

La SC sostanzialmente conferma.

Col quarto motivo di ricorso , infatti, la ricorrente aveva denunciato  <<l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impu-gnata per aver addebitato al Casà l’omissione di qualsiasi controllo in ordine all’attività del gruppo imprenditoriale, senza tener conto delle differenze esi-stenti tra la relativa disciplina e quella del gruppo di società. Premesso che nella specie proprio l’accertamento dell’appartenenza della società ad un gruppo imprenditoriale aveva consentito di estendere la responsabilità a soggetti diversi dalle società di capitali formalmente operanti, sostiene che in tal caso la società capogruppo costituisce lo strumento operativo delle persone fisiche che ne hanno il governo, le quali esercitano anche il control-lo sulle società del gruppo, mediante la gestione diretta delle stesse o l’ado-zione di prescrizioni imperative, con la conseguenza che la fattispecie risulta incompatibile con l’affermazione della responsabilità degli amministratori delle singole società, a meno che gli stessi non siano consapevoli della si-tuazione patrimoniale e finanziaria del gruppo e conniventi con le persone che lo gestiscono. Afferma che nella specie l’appartenenza della società al gruppo d’imprese era comprovato da un contratto di  finanziamento individuato nella procedura fallimentare e dall’ingerenza esercitata nella gestione da Anselmo e Biagio Manganaro, la quale aveva comportato la perdi-ta di qualsiasi autonomia da parte delle singole società, con il conseguente venir meno della responsabilità dei rispettivi amministratori>>, § 4.

In breve, par di capire (ma il motivo è un pò confuso), allegava una sorta di legittima deresponsabilizzazione dell’amminstratore dela società , quando fosse inserita in un gruippo.

La SC palesa l’errore di tale  tesi.

La circostanza che l’amministratore sia rimasto di fatto estraneo alla gestione della società, avendo consentito ad altri di ingerirsi nella conduzione dell’impresa sociale o essendosi limitato ad eseguire decisioni prese in altra sede, dice la SC, <<non è sufficiente ad escludere la sua responsabilità, riconducibile all’inosservanza dei doveri posti a suo carico dalla legge e dall’atto costitutivo, la cui assunzione, collegata all’accettazio-ne dell’incarico, gl’imponeva di vigilare sull’andamento della società e di at-tivarsi diligentemente per impedire il compimento di atti pregiudizievoli.

Tale responsabilità non è esclusa dall’appartenenza della società ad un gruppo d’imprese, la quale, in mancanza di un accordo fra le varie società, diretto a creare una impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore, non esclude la necessità di valutare il comportamento degli amministratori alla stregua dei doveri specificamente posti a loro carico, della cui inosservanza essi sono tenuti pur sempre a rispondere nei confronti della società di appartenenza (cfr. Cass., Sez. I, 8/05/1991, n. 5123).  In tema di società di capitali, que-sta Corte ha infatti affermato costantemente che il fenomeno del collega-mento societario, anche laddove implichi la gestione di attività economiche coordinate, l’utilizzazione di sedi comuni e la proprietà in capo ad una o più società di parte delle azioni delle altre, pur essendo stato preso in conside-razione dal legislatore, per fini specifici e determinati, quale causa di una configurazione unitaria del gruppo, non è idoneo a determinare l’esistenza di un nuovo soggetto di diritto o di un centro d’imputazione di rapporti di-verso dalle società collegate, le quali conservano la propria distinta persona-lità giuridica (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 18/11/2010, n. 23344; Cass., Sez. lav., 9/ 01/2019, n. 267; 14/11/2005, n. 22927). La riprova è costitui-ta dalla disciplina dettata dalla legge 8 luglio 1999, n. 270, che in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi conferisce rilievo alla nozione di gruppo d’imprese, prevedendo la possibilità di estendere la  procedura alle imprese controllanti, controllate o soggette ad una direzione comune a quella dell’impresa sottoposta alla procedura madre: indipenden-temente dalla considerazione che le speciali regole dettate per l’amministra-zione straordinaria sono ritenute non estensibili al di fuori delle peculiari ipotesi da esse contemplate, trattandosi di norme eccezionali che non auto-rizzano una diversa configurazione del gruppo (cfr. Cass., Sez. I, 14/04/ 1992, n. 4550; 2/07/1990, n. 6769; 8/02/1989, n. 795), occorre infatti ri-levare che proprio in tema di responsabilità l’art. 90 conferma l’operatività dei principi generali, prevedendo, in caso di direzione unitaria delle imprese del gruppo, la responsabilità solidale degli amministratori delle società che hanno abusato del relativo potere, senza però escludere la responsabilità di quelli della società dichiarata insolvente. Nella medesima ottica, l’art. 2497 cod. civ. (introdotto dal d.lgs. n. 6 del 2003, e quindi inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) prevede, in caso di sottoposizione della società a direzione o coordinamento, che la società o l’ente che nell’esercizio di tale potere abbiano agito nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui o in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, ri-spondono direttamente nei confronti dei soci e dei creditori sociali, per il pregiudizio arrecato rispettivamente alla redditività ed al valore della parte-cipazione o alla integrità del patrimonio della società, ma senza escludere, in linea di principio, la responsabilità degli amministratori. Benvero, si è anche precisato che la formale esistenza di un gruppo, con conseguente assetto giuridico predisposto per una direzione unitaria, non è incompatibile con l’amministrazione di fatto di singole società del gruppo stesso, poiché mentre la prima corrisponde ad una situazione di di-ritto nella quale la controllante svolge l’attività di direzione della società controllata nel rispetto della relativa autonomia e delle regole che presiedo-no al suo funzionamento, la seconda dà invece luogo ad una situazione di fatto in cui i poteri di amministrazione sono esercitati direttamente da chi sia privo di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita: tale considerazione, peraltro, se per un verso può giustificare l’affermazione del-la responsabilità concorrente del soggetto cui siano attribuiti poteri di dire-zione, in quanto amministratore di una holding, ove abbia di fatto esercitato  anche poteri di amministratore delle società controllate, disattendendo l’au-tonomia delle stesse e riducendo i relativi amministratori a meri esecutori dei suoi ordini, non consente per altro verso di escludere la responsabilità di questi ultimi, ove siano venuti meno al diligente adempimento dei loro do-veri nei confronti della società di appartenenza (cfr. Cass., Sez. I, 13/02/ 2015, n. 2952).>>, § 4.1.

Nulla di nuovo .

Resta dubbio il significato dell’importante limitazione <<in mancanza di un accordo fra le varie società>: la SC deplorevolmente butta lì con noncuranza questo inciso, senza spiegarlo (intendeva forse riferirsi alla teoria e al principio dei vantaggi compensativi ex art. 2497 c.1 cc e art .2634 c. 3 cod. pen.)