Il Tribunale di Milano sulle Ferrari: i) il marchio sui modellini non è confondibile con il marchio originale; ii) le Ferrari sono così belle che (due di esse) sono sì proteggibili col copyright come design, ma sono al tempo stesso nulle come marchio di forma, dando un “valore sostanziale” al prodotto

Trib. Milano 14.02.2024 1796/2024, RG 54659/2018, rel. Carnì  :

<<Nel caso in esame, il rischio di confusione è da escludersi, poiché l’apposizione ben visibile del  marchio CMC prima del nome del modello Ferrari riprodotto in scala (cfr. all. 46 e 48 fasc. attrice), accompagnata nelle brochure illustrative dal legal disclaimer di CMC in cui si precisa che l’uso del marchio del fabbricante è a mero scopo di riferimento e non allude in alcun modo all’esistenza di un collegamento di CMC con Ferrari (cfr. all. 20 fasc. attrice), è tale da escludere –
con riferimento al consumatore medio e, a maggior ragione, al pubblico di collezionisti a cui CMC si rivolge – qualsiasi dubbio circa la provenienza del modellino pubblicizzato e commercializzato da CMC con il proprio marchio di produttore di autovetture in miniatura. (…)

Tali considerazioni sono dunque indicative della sussistenza di una forma che dà valore sostanziale al prodotto e che, come tale, impedisce l’applicabilità della tutela come marchio di impresa ai sensi dell’art. 9 c.p.i.
Pertanto, fatto salvo il divieto contrattuale di utilizzo dei marchi Ferrari e di produzione e commercializzazione dei modellini oggetto del cessato contratto di licenza fra le parti, vanno respinte le domande di accertamento della contraffazione dei marchi denominativi e figurativi così come dei marchi di forma azionati dall’attrice . (…)

6.3.2. – Facendo applicazione dei principi appena illustrati, deve ritenersi che nel caso di specie sussistano i requisiti per il riconoscimento della tutela del diritto d’autore, come opere del disegno industriale, soltanto per due modelli di autovetture Ferrari, e segnatamente per la Ferrari 250 GTO e per la Ferrari Testarossa>>