Interessante decisione da Cass. sez. III, 12/09/2025 n. 25.121, rel. Guizzi.
In sede di stipula assicurativa ex art. 1920 cc il beneficiario era indidivuato negli <gli eredi testamentari> ; poi in sede di testamento pubblico erano stati attribuiti ad uno solo degli eredi <tutti i suoi “restanti risparmi, in qualunque modo investiti”>.
Si tratta di revoca o di mera precisazione del beneficiario? La seconda, per la SC.:
<<Quando il contratto di assicurazione sulla vita designa genericamente gli eredi testamentari quali beneficiari, la successiva attribuzione per testamento di “tutti i risparmi comunque investiti” a favore di un determinato coerede equivale a designazione del beneficiario ex art. 1920, comma 2, c.c., e non integra di per sé revoca ai sensi dell’art. 1921 c.c.; l’interpretazione della volontà testamentaria e della correlata specificazione è accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e plausibile.>> (massima da De Jure).