Attribuzione tra coniugi: donazione indiretta o adempimento dei doveri contributivi ex art. 143 cc? Si presume il secondo, tranne prova contraria

Cass. sez. III, 20/04/2026 n. 10.388, rel. Guizzi, circa un pagamento dell’autorettura da parte della moglie ma intestata al marito (coppia poi separatasi, naturalmente):

<<Orbene, questa Corte – come osserva la ricorrente – ha affermato, più volte, che “nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicché l’intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame, necessariamente rigoroso [inspiegabile criterio della “necessaria rigorosità”: tutti gli accertamenti giudiziali devono esserlo, tranne diversa disposizione di legge, o forse anche contrattuale], di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse” (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 21 maggio 2020, n. 9379, Rv. 657703-01; parimenti, sempre in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 28 febbraio 2018, n. 4682, Rv. 647845-01).

La necessità, dunque, di una rigorosa prova – e, simmetricamente, di un altrettanto rigorosa motivazione sul punto – è condizione, vieppiù, necessaria per qualificare l’operazione come donazione indiretta, allorché l’acquisto di un bene immobile (o di un mobile registrato, come nella specie) avvenga nel contesto di relazioni coniugali, o di rapporti di convivenza aventi i caratteri propri di una stabile “unione di fatto”. In tali ipotesi, infatti, operazioni negoziali siffatte, lungi dall’essere espressione di “animus donandi”, si pongono, di regola, quale adempimento del dovere di contribuzione al sostentamento della famiglia che grava, ex art. 143 cod. civ., su ciascun coniuge (secondo le rispettive capacità), ovvero come adempimento di un’obbligazione naturale a carico – secondo il medesimo criterio proporzionale – su ciascun convivente (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord.25 luglio 2025, n. 21451, Rv. 675908-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2025, n. 11337, Rv. 674667-01).

Orbene, nel caso che occupa, la Corte territoriale, sul presupposto – già, di per sé, non conforme al principio giurisprudenziale appena richiamato – che “i conferimenti spontaneamente eseguiti da un coniuge in costanza di matrimonio trovano la loro causa nella liberalità” (sicché “la loro irripetibilità non discende dall’esistenza di un’obbligazione naturale, quanto piuttosto dalla causa della donazione”), ha ritenuto di poter assolvere l’onere di motivare la sussistenza del cd. “animus donandi” con l’anodina affermazione secondo cui, nella specie, “i coniugi Ab.Pi. e Sp.Ol., in costanza di matrimonio, hanno sostenuto diverse tipologie di spese raggiungendo il loro personale equilibrio in relazione alle capacità reddituali di ciascuno e dell’esistenza di pregressi fondi”, rimarcando che “Sp.Ol. ha pagato le rette dell’asilo del figlio della coppia, ha contratto un mutuo per l’acquisto di un camper e della casa coniugale, peraltro garantito dalla moglie, intestandosi la nuda proprietà dell’abitazione”, mentre “a sua volta Ab.Pi. ha contratto un finanziamento, garantito dal marito, per acquistare l’autovettura”, veicolo che ella “ha stabilmente usato in costanza di matrimonio per le sue esigenze e le cui spese di manutenzione, bollo e assicurazione sono state sostenute dal marito” >>.

La dazione di somme per l’acquisto della casa (poi intestata solo all’altro convivente) è recuperabile con l’azione di ingiustificato arricchimento.

In particolare, trattandosi di somma elevata, non costituisce adempimento dei doveri di contribuzione all’andamenot familiare.

Così Cass, sez 3 08.04.2026 n. 8793 ( massime di Cesare Fossati in Ondif.)

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 143 c.c. e risultano, pertanto, irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa. Ne consegue che il coniuge, il quale agisca con l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa ex art. 2041  c.c. per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato, ha l’onere di allegare e provare una causa diversa (quale, ad esempio, un mutuo) ovvero che l’apporto complessivo risulti, per entità e destinazione, sproporzionato e inadeguato rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali, non assumendo a tal fine rilievo la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degli esborsi rispetto a quelli dell’altro coniuge.

Nella fattispecie, è da ritenersi provato, in sede di merito, l’apporto economico della moglie nell’acquisto dell’immobile e non sussistenti i presupposti per qualificare tale attribuzione come donazione indiretta, ovvero come adempimento di obbligazioni naturali o doveri coniugali. Trova pertanto accoglimento la domanda di arricchimento senza causa dalla stessa promossa nei confronti del marito, condannato al versamento dell’indennizzo, maggiorato di interessi moratori ex art. 1284, quarto comma, c.c., non essendo tale tasso legale, applicabile dal momento della domanda giudiziale, limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma estendendosi alle obbligazioni pecuniarie in genere, comprese quelle restitutorie e quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle.

Ripetibilità di pagamenti per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, rate di mutuo e acquisto dell’immobile : utili indicaizoni dalla Cassazione

Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 febbraio 2024 n. 5385, rel. Rubino:

<< L’applicazione del dovere di contribuzione è particolarmente delicata nei casi di cessazione della comunione di vita tra i coniugi, nei quali occorre ricostruire ex post le vicende della vita familiare,cercando di distinguere tra elargizioni ingiustificate e contribuzioni ai bisogni familiari: in tutti questi casi, invero, le attribuzioni in costanza di matrimonio introducono non di rado il tema delle”restituzioni”. Detto tema è affrontato dal nostro ordinamento con una pluralità di disposizioni (talune speciali,relative al diritto di famiglia, quale ad es., art. 192 c.c.; altre generali, relative all’indebitoarricchimento, al possesso, al contratto): di qui la necessità di individuare la disciplina applicabile aseconda della fattispecie concreta. D’altronde, la necessità di soluzioni differenziate discende non soltanto dal diverso contenuto degliaccordi che possono in concreto intervenire tra i coniugi, ma anche dalla diversa natura del bene(mobile – immobile) di volta in volta in contestazione, dello strumento giuridico in concretoutilizzato (contratto di donazione, liberalità indirette, cointestazioni di diritti, ecc.) nonchè dellaconvenzione matrimoniale in concreto adottata.In via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni chesono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune.

L’erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l’eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l’operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza.

2.4. Quanto al mutuo. cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità salvo l’esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato -non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l’acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n. 18749/2004, n. 18749; sent. n. 10942/2015;ord. n. 10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi disolidarietà matrimoniale) quale adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. (e,quindi, espressione di quei “doveri di collaborazione nell’interesse della famiglia, solidarietà eassistenza morale e materiale tra i coniugi” sanciti appunto dall’art. 143 c.c.); mentre talaltra sonostati ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanzadi matrimonio).

Peraltro, proprietario dell’immobile (acquistato con il mutuo cointestato) non necessariamente è il coniuge che paga le rate del mutuo in costanza di matrimonio, essendo rilevante sul punto quanto pattuito in fase di rogito notarile: infatti, se un solo coniuge paga il mutuo per intero, ma in sede di rogito è stato pattuito che la casa è intestata all’altro, la proprietà in alcun modo fa capo a chi paga i ratei del mutuo (salvo che non vi sia la comunione dei beni).

In caso di interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione, entrambi i coniugi possono decidere di continuare a pagare normalmente le rate del mutuo. Ma se uno dei due coniugi non vuole più pagare le rate del mutuo, così rinunciando al diritto di proprietà sulla casa, l’altro coniuge può accollarsi interamente il mutuo, versando le rate mancanti fino all’estinzione dello stesso (e,qualora scelga di mantenere lo stesso istituto del credito in cui ha acceso il mutuo, addivenendo con la banca mutuante alla modifica dell’intestazione del mutuo).      La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate (cfr. Cass., sent. n. 1072/2018), purchè l’accollo del mutuo da parte di unosolo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o deifigli, o non sia previsto negli accordi delle parti>>