Cass. sez. III, 13/05/2026 n. 13.865, rel. Rossetti:
La censura sollevata:
<<Col secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 1226 c.c.. Nell’illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’Appello ha scelto, per liquidare il danno non patrimoniale sofferto dai congiunti delle vittime, un criterio c.d. “a forbice” (un criterio, cioè, che preveda soltanto la liquidazione minima e quella massima, consentendo al giudice di stabilire quomodolibet il risarcimento all’interno dei suddetti estremi); che l’unico criterio equo ex art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno in esame deve ritenersi quello c.d. “a punti” (un criterio, cioè, che stabilisca una unità di misura monetaria dell’intensità della sofferenza; attribuisca un punteggio alle più frequenti circostanze di cui tenere conto nella stima del danno; determini l’ammontare del risarcimento moltiplicando il valore dell’unità di misura per il punteggio totalizzato nel caso concreto)>>.
L’accoglimento della SC:
<<2.1. Il motivo è fondato.
Va premesso che la questione circa la preferibilità del criterio “a punti” di liquidazione del danno non patrimoniale, rispetto a quello “forbice”, fu prospettata dagli odierni ricorrenti già nell’atto d’appello (foglio 8 dell’appello proposto da DE.AN.; gli altri appelli sono identici).
Ciò posto, rileva il Collegio che questa Corte, con sentenza Cass. Sez. 3, 21/04/2021, n. 10579, ha stabilito che al fine di garantire sia un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, sia l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale causato dall’uccisione d’un congiunto deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Alla luce di tale orientamento, cui la Corte ha già dato ed intende dare continuità, illegittimo è il criterio di liquidazione adottato dal Tribunale e confermato dalla Corte d’Appello>>.