Il prelievo eccessivo di un coniuge dal conto dell’altro coniuge, seppur disponendo legittimanente delle credenziali di accesso, diventa ingiustificato arrichimento

Cass. sez. I, 17 giugno 2026 n. 20.386 ,  Rel. Russo

<<In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. è esperibile quando il convenuto non dimostri che le attribuzioni patrimoniali trovino titolo negli obblighi di contribuzione familiare di cui agli artt. 143 e 144 c.c. o in altro accordo negoziale, dovendo comunque le prestazioni essere proporzionate alle sostanze dei coniugi e alle esigenze della famiglia. Ne consegue che, ove il giudice di merito accerti in fatto che i bonifici eseguiti da un coniuge dal conto dell’altro, pur in un contesto di affidamento fiduciario dei codici di accesso, siano stati destinati al proprio conto personale, per importi esorbitanti rispetto ai bisogni familiari e senza prova del consenso dell’avente diritto, tali somme non sono irripetibili né riconducibili a obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., ma integrano un indebito vantaggio patrimoniale suscettibile di restituzione ai sensi dell’art. 2041 c.c.>>

(mass. di Cianciolo Valeria in Ondif)