La delega ad operare su conti correnti e dossier titoli, formalmente intestati al figlio, va valutata quale indice di disponibilità economiche del richiedente

Cass. sez. I civ. ord. 4 giugno 2026, n. 17796, rel. Caiazzo:

<<Analogamente a quanto avviene in tema di accertamento delle imposte sui redditi, laddove l’amministrazione finanziaria, nel procedere alla ricostruzione del reddito del contribuente, può legittimamente utilizzare i dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti correnti intestati a terzi, purché fornisca in giudizio la prova, anche presuntiva, che detti movimenti bancari siano in realtà attribuibili al contribuente, così, in tema di attribuzione dell’assegno divorzile in favore del coniuge economicamente debole, la delega a operare sui conti correnti e sui dossier titoli intestati al figlio, titolare di un patrimonio mobiliare importante tenuto conto dell’età e dell’epoca di inizio dell’attività lavorativa, fa presumere, in capo al genitore richiedente l’assegno, la titolarità di disponibilità economiche indirettamente allo stesso riconducibili, che concretizzano una situazione del tutto diversa da quella effettivamente dichiarata. L’accertamento sull’effettiva titolarità sostanziale delle somme costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e logica motivazione>>.

(massima di CEsare Fossati i Ondif)