Cass. sez. II, 17 giugno 2026 n. 20.396, Rel. Graziano
<<In tema di successione testamentaria, quando il de cuius abbia istituito un solo erede universale e attribuito all’altro legittimario un legato in sostituzione di legittima, la rinuncia al legato comporta la possibilità per il rinunciante di esperire l’azione di riduzione per la reintegrazione della quota di riserva; tuttavia, una volta accertata la lesione, la reintegrazione deve avvenire in via prioritaria in natura, mediante attribuzione dei beni oggetto delle disposizioni ridotte, potendo la liquidazione in denaro disporsi solo in presenza di concorde volontà delle parti oppure nelle ipotesi previste dall’art. 560 c.c., non essendo sufficiente la sola mancata opposizione del soggetto inciso dalla riduzione>>.
(mass. di Valeria Cianciolo in Ondif)