Infortunio sul lavoro: quando il datore non risponde

Cass. sez. lav., 15/06/2026 n. 19.859, rel. Ponterio:

il fatto storico e processuale:

<<3.1. La Corte territoriale ha accertato in fatto che “il ricorrente, il Be.Mi., il De. ed altri operai avevano lavorato la mattina dell’incidente negli studi Rai e avevano trascorso la pausa pranzo in una stanza degli studi non adibita a lavorazione, munita del minimo necessario (un tavolo ed alcune sedie), dove vi erano bicchieri di plastica e delle bottiglie, probabilmente di un precedente rinfresco ad opera di terzi; che il De. aveva con sé un pallone con cui, per gioco, aveva colpito il Be.Mi. sul volto; quest’ultimo aveva reagito lanciando una bottiglia di vetro vuota verso il De. ma aveva colpito, per errore, la testa del Ti.Al.; il c.t.u. aveva stimato il danno biologico permanente, per la cicatrice suturata sulla testa ed una lieve riduzione dell’udito all’orecchio sinistro, nella misura del 5%, (oltre ad un periodo di) inabilità temporanea” (sentenza, p. 3).

In conformità al primo giudice, la Corte d’Appello ha ritenuto che la condotta posta in essere dal Be.Mi. “ha avuto una attitudine eziologica esclusiva nella determinazione dell’evento, tale da far degradare l’antecedente a semplice occasione”; che non fosse ravvisabile alcun inadempimento imputabile al datore di lavoro dell’infortunato e neppure alla società alle cui dipendenze lavorava il Be.Mi., atteso che l’art. 2049 c.c. postula tra la condotta del datore di lavoro e l’infortunio un nesso di occasionalità necessaria.>>

La SC avalla il giudizi odi appello:

<<3.2. La decisione impugnata è conforme ai principi affermati da questa Corte in tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo.

Si è, al riguardo, statuito che, in tema di infortuni sul lavoro, ricorre il cd. rischio elettivo ove il lavoratore infortunato abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (v. Cass. n. 798 del 2017; Cass. n. 16026 del 2018; Cass. n. 3763 del 2021).

3.3. Considerazioni di analogo tenore possono ripetersi a proposito della condotta abnorme e imprevedibile posta in essere da terzi estranei al rapporto di lavoro, ove la stessa agisca quale serie causale autonoma da sola idonea a determinare le conseguenze lesive in capo all’infortunato. Qualora l’incidente, pur collegato topograficamente e temporalmente all’attività lavorativa, derivi tuttavia dalla condotta colposa e imprevedibile di un terzo, condotta in alcun modo ricollegabile alle incombenze di lavoro ed ai rischi a ciò connessi, deve ritenersi interrotto il nesso causale tra l’attività di lavoro e il danno subito, atteso che quest’ultimo si pone al di fuori dell’area di rischio garantita dalle regole cautelari dettate dall’art. 2087 c.c.

3.4. Nella fattispecie oggetto di causa, la condotta imprudente e imprevedibile del Be.Mi., terzo estraneo al rapporto di lavoro dell’infortunato, ha dato vita ad una serie causale autonoma e indipendente, idonea da sola a determinare l’evento lesivo in danno dell’attuale ricorrente, evento che in nessun modo può leggersi quale realizzazione del rischio oggetto delle norme di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori (v. Cass. pen. n. 45131 del 2022 e precedenti ivi citati; v. anche Cass., Sez. L., n. 27279 del 2023 e n. 32473 del 2021 in tema di tutela Inail).

3.5. Sul ruolo della datrice di lavoro del Be.Mi., deve ribadirsi che la responsabilità indiretta di cui all’art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l’esistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra l’illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (v. Cass. n. 7403 del 2013, relativa ad aggressione fisica di una lavoratrice da parte di collega sovraordinato in cui la S.C. ha confermato la valutazione espressa dalla sentenza impugnata, che aveva escluso il rapporto di “occasionalità necessaria” tra la condotta lesiva ed il rapporto di lavoro in assenza di nesso con le mansioni del dipendente, e ritenendo insufficiente la circostanza della verificazione dell’aggressione nell’ambiente di lavoro; v. anche Cass. n. 20924 del 2015; Cass. n. 2851 del 2025)>>