Progetto di restauro architettonico reso al Comune, il quale però non lo paga e lo (ri)fa in proprio: il Tribunale di Napoli ravvisa autoralità e contraffazione

Boscariol Roberto segnala su Altalex/Wolters Kluwer un interessante sentenza Trib Napoli, presente inOne Legale, sez. specializ. ni materia di impresa, Pres. e rel. Leonardo Pica, 21.04.2026 n. 6467 tra un progettista e il comue diMontoro AV.

I passaggi più interessanti :

  1. la creatività in questo tipo di opere:
  2. le caratteristiche progettuali che hanno fatto ravvisare contraffazione parziale;
  3. sopratutto, la disapplicazione dell’art. 11 c.1 l. aut. E’ il punto realmente interssante, che qui riproduco:

<<Anzitutto, va precisato che, anche nel caso in cui i diritti di utilizzazione economica spettassero al committente pubblico ex art. 11 L. n. 633 del 1941 cit., l’autore conserva il diritto morale inalienabile di rivendicare la paternità dell’opera (che consiste non soltanto in quello di impedire l’altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l’autore dell’opera: Cass. n. 18220/2019). Pertanto, nel caso di specie, il fatto che i tecnici comunali abbiano firmato elaborati contenenti le medesime ipotesi congetturali del P., senza citarne la fonte, configura quantomeno una violazione del diritto morale d’autore.
Peraltro, nella specie neanche può ritenersi che, ai sensi dell’ art. 11 L. n. 633 del 1941 cit., i diritti di utilizzazione economica spettino al Comune.
In primo luogo, avuto riguardo al tenore letterale della norma citata, secondo cui l’opera deve essere stata creata “a spese” dell’ente, risulta dirimente – contrariamente a quanto opinato dal Comune – la circostanza (incontroversa) del mancato pagamento del compenso per il progetto di cui è causa, mancando il presupposto (la creazione “a spese” dell’ente) per l’operatività dell’art. 11 L. n. 633 del 1941 cit. e per l’acquisizione della titolarità dei diritti.
Inoltre, neanche va trascurato che non vi è in atti il contratto d’opera professionale (per il quale, come ben noto, è prescritta la forma scritta ad substantiam), per cui anche sotto questo profilo non può ritenersi che il Comune sia divenuto titolare dei diritti economici per effetto del rapporto di committenza. Invero, sia che si ritenga che, ai sensi dell’art. 11 L. n. 633 del 1941 cit., i diritti spettino all’ente a titolo originario per effetto della realizzazione dell’opera, a seguito di attività creativa effettuata in esecuzione di un contratto d’opera concluso con l’autore (cfr. Cass. n. 18633/2017), sia che si ritenga (come pare peraltro preferibile) che il diritto del committente abbia natura derivativa e che sia un effetto naturale del contratto (cfr. Cass. n. 3439/1982), la soluzione non muta, nel senso che, in assenza di un contratto scritto tra l’Amministrazione e il professionista, la fattispecie risulta, in un caso, priva del presupposto fondante e, nell’altro, non perfezionata.
In definitiva, nella specie non può ritenersi che sia avvenuta l’acquisizione del diritto d’autore sull’opera de quo al patrimonio del Comune, in quanto l’ente non acquista automaticamente i diritti per il solo fatto di aver richiesto l’opera, occorrendo la prova della stipula del contratto scritto e del fatto che il rapporto sia stato adempiuto (ossia che l’opera è stata creata per suo conto e spese)>>.