Cass. sez. II, 11/06/2026 n. 19.295, rel. Fortunato:
Il fatto storico e processuale:
<<La Corte di appello ha tenuto conto delle circostanze di fatto indicate in ricorso, evidenziando che i due testamenti erano stati redatti lo stesso giorno, dinanzi allo stesso notaio e che i coniugi, con schede separate, si erano nominati reciprocamente eredi; ha, tuttavia, motivatamente escluso che le due diverse disposizioni fossero attuazione di un patto successorio tra i disponenti>>.
La valutazione della SC:
<<L’invalidità dei testamenti congiunti (art. 589 c.c.) si configura se le disposizioni sono contenute in unico documento, mentre quelli reciproci contenuti in atti distinti possono esser dichiarati nulli se si provi l’esistenza di un accordo tra i testatori (Cass. 5508/2012).
Ai fini della configurazione di un patto successorio vietato, è necessario che le parti abbiano costituito un vincolo giuridico con la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta (cfr. da ultimo, Cass. 14110/2021; già in tal senso Cass. 1683/1995; Cass. 2404/1971). L’art. 485 c.c., che mira a salvaguardare il principio – di ordine pubblico – secondo cui la successione mortis causa può essere disciplinata, oltre che dalla legge, solo dal testamento (cd. tipicità degli atti mortis causa) e a tutelare la libertà testamentaria fino alla morte del disponente, postula un obbligo giuridico nascente dalla convenzione che abbia avuto la specifica finalità di regolare una successione non ancora aperta (Cass. 1683/1995; Cass. 2404/1971).
Il patto successorio, nella forma del patto istitutivo, consta di un accordo che abbia di per sé i requisiti di una valida e irrevocabile fonte di obbligazione e che sia da considerare nullo solamente per il fatto di porsi in contrasto con l’art 458 c.c. (Cass. 5693/1979; Cass. 1702/1972).
È esclusa la violazione della norma quando non intervenga tra le parti alcuna convenzione o la costituzione di un vincolo giuridico che venga a limitare la piena libertà del testatore (Cass. 5555/2022; Cass. 5870/2000).
È, dunque, vero che la validità dei testamenti simultanei, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 589 c.c., non esclude la loro possibile invalidità in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori e avente per oggetto l’impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione per causa di morte (Cass. 18197/2020); tuttavia le circostanze di fatto asseritamente trascurate dal giudice di merito caratterizzano il testamento reciproco, ma non ne provano automaticamente l’illiceità (Cass. 2623/1982).
Nessuna di esse possiede i requisiti di gravità e concordanza necessari per dimostrare in via presuntiva l’esistenza di patto successorio: la relazione di coniugio e l’assenza di figlio non inducono a ravvisare necessariamente l’esistenza di un vincolo, reciprocamente assunto dai disponenti, a destinare in un certo modo le proprie sostanze, potendo risultare il frutto di una libera scelta; le modalità di redazione dei due testamenti dinanzi allo stesso notaio, lo stesso giorno e alla presenza degli stessi testamenti non apportano elementi decisivi contrari, neppure se valutati unitariamente alla precedenti circostanze, attenendo esclusivamente alle modalità esteriori di redazione degli atti, senza nulla significare riguardo alla ragioni che hanno indotto i coniugi ad attribuirsi reciprocamente le rispettive sostanze.>>