Annullabilità del testamento per incapacità naturale del testatore

Cass. sez. II, 24 gennaio 2026 n. 1.592, rel. Criscuolo, esprimendo orientamento consolidato:

<<In tema di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore, lo stato di capacità costituisce la regola e l’incapacità l’eccezione, sicché spetta a chi impugna l’atto l’onere di provare che, al momento della sua redazione, il testatore fosse privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Tale onere si inverte solo quando sia dimostrata un’incapacità totale e permanente, ipotesi che richiede alla parte che si avvalga del testamento la prova della sua formazione in un lucido intervallo. L’accertamento delle condizioni psicofisiche del de cuius e la valutazione delle risultanze istruttorie, ivi compreso l’uso della prova presuntiva, sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua e logica. Non integra violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. la mera diversa valutazione delle prove rispetto a quella auspicata dal ricorrente>>.

(mass di Cianciolo Valeria in Ondif)

Sull’incapacità di intendere e volere nel testamento pubblico: l’infermità fisica, anche accentuata, non va confusa con quella psichica

Cass. sez. II, 11/04/2025  n. 9.534, rel. Fortunato, offre un ripasso del tema (art. 591 c.2 n. 3 c.c.):

<<L’incapacità naturale del disponente che, ai sensi dell’art. 591 c.c., determina l’invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, richiedendo che, a causa dell’infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell’abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione.

La prova delle condizioni mentali, anteriori o posteriori, può esser desunta da elementi presuntivi; tra essi viene in rilievo, quale elemento che il giudice è tenuto a valutare, il contenuto del testamento.

L’esistenza di legami affettivi e di intensa frequentazione con soggetti pretermessi nel testamento dedotte non è – tuttavia – di per sé indice di incapacità se non associata ad anomalie, incoerenze della scheda o altri segnali che rilevino una condizione patologica invalidante (Cass. 3411/1978; Cass. 5620/1995), la quale può essere comunque esclusa dal giudice sulla base di altri elementi maggiormente significativi, il cui accertamento è incensurabile se sorretto da motivazione adeguata (Cass. 162/1981; Cass. 1851/1980; Cass. 3205/1971; Cass. 25053/2018; Cass. 1618/2022). Compete al giudice l’apprezzamento dei fatti e delle prove, potendosi solo controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 9097/2017; Cass. 32505/2023; Cass. 10927/2024).  (…)

3.1. Il vizio di motivazione è parimenti insussistente: il giudizio di capacità di Lu.Ca. appare adeguatamente giustificato.

Secondo la Corte di merito, le risultanze del procedimento di interdizione, sfociato poi nella meno grave misura dell’inabilitazione sulla base della relazione del c.t.u. Del Re e dell’esame diretto dell’interessato, consentivano di affermare che Lu.Ca. era affetto da deficit motorio e dell’espressione verbale, ma capace di intendere e di volere, rispondendo in maniera pertinente alle domande che gli venivano rivolte, mostrando di comprenderne il contenuto e di articolare risposte congruenti, di cui era chiaramente intellegibile il contenuto.

Dalle deposizioni dei medici escussi nel procedimento di interdizione (e che avevano in cura il Lu.Ro. dal 2000 al decesso), aveva trovato conferma il fatto che le condizioni fisiche del paziente rendevano talmente complessa la comunicazione verbale e gestuale da ingenerare l’apparenza di una maggiore gravità del quadro psichico, rispetto alle effettive condizioni neurologiche dell’interessato.

La consulenza svolta nel giudizio di interdizione (conclusasi con l’inabilitazione del testatore) era di conforto riguardo alla prevalenza del disturbo motorio su quello psichico, rivelando che il deficit psichico pur indotto dalla patologia non aveva invalidato la capacità del de cuius, non evincibile con certezza neppure dall’eventuale espletamento di test diagnostici, incapacità che potevano al più risultare come possibile, o forse probabile esito delle malattie di cui soffriva il paziente, ma che certamente, per il periodo di interesse, non era stata accertata in base ad un solo elemento concreto.

3.2. Quanto all’onere della prova, deve pur sempre considerarsi che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, per cui spetta a chi impugna il testamento dimostrare la incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da una patologia totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass. in. 3934/2018). In caso di infermità intermittente o ricorrente, allorché si alternino periodi di capacità e di incapacità, non opera alcuna presunzione e la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il testamento (Cass. n. 25053/2018).

Nel caso concreto, il ricorrente assume – anzitutto – per certo un dato esplicitamente confutato dal giudice distrettuale, ossia che, al momento del testamento, lo stato della patologia da cui era certamente affetto Lu.Ca. fosse già gravissimo, risultandone totalmente inficiata la capacità intellettiva.

La sentenza ha motivatamente escluso che fossero già annullate le facoltà intellettive di Lu.Ca. prima o dopo la redazione della scheda, mancando le condizioni per esigere dai convenuti la prova dell’avvenuta stesura dell’atto in un intervallo di piena lucidità del disponente (Cass. 6236/1980; Cass. 26873/2019).

In ogni caso, il possesso delle facoltà mentali risulta positivamente riscontrato dal giudice senza far ricorso al criterio formale dell’onere della prova, il che esclude la violazione dell’art. 2697 c.c., che è invece invocabile solo ove il giudice abbia posto detto onere a carico di una parte che non ne era gravata in base alla scissione della fattispecie tra fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass. 13395/2018; Cass. 26769/2018) e comunque non per contestare il modo in cui siano stati valutati gli elementi istruttori.

La superfluità dei test neurologici appare giustificata dall’indisponibilità del paziente a sottoporvisi e, comunque, alla luce del quadro diagnostico complessivo (possesso delle facoltà mentali, sintomatologia di tipo motorio, non mentale, esito del giudizio di interdizione e dell’esame diretto).

Il giudice ha utilizzo indagini diagnostiche specifiche (c.t.u. Del Re), pur se non svolte mediante testi neurologici, giudicando superflui ulteriori approfondimenti mediante una terza c.t.u. per la ritenuta sufficienza degli elementi acquisiti rispetto alle conclusioni del perito penale, limitatosi ad un esame documentale, senza, peraltro, esprimersi per l’incapacità del testatore.

L’opportunità di rinnovare o integrare la consulenza, che è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti, è discrezionale; il mancato uso di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità, specie quando, come nel caso in esame, gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite, ritenute esaurienti (Cass. 8200/1998; Cass. 10972/1994)>>.

Prova della capacità di intendere e volere del testatore

Cass. sez. II, ord. 23/01/2025  n. 1.632, rel. Fortunato:

<<L’accertamento delle condizioni di capacità della testatrice si basa sulle risultanze delle cartelle cliniche che descrivevano, nel periodo del ricovero durante il quale era stato redatto il testamento, ricovero esitato nel decesso, una persona vigile, cosciente, consapevole, capace di volere e di autodeterminarsi.

Appare svolto un giudizio di prevalenza di tali elementi documentali rispetto agli elementi contrari, svalutando le deduzioni del ricorrente circa la condizione di angoscia e di annullamento della volontà per effetto della malattia e delle cure, dando rilievo all’autenticità dello scritto quale ulteriore riscontro che le condizioni cliniche non erano tali da comportare un totale annullamento della capacità.

Nessuna anomalia o elemento indiziario utile ha ritenuto di poter dedurre il giudice dal contenuto della scheda o dalla pretesa inadeguatezza dell’erede ad occuparsi dei figli.

La mancata ammissione della prova è dipesa dalla valutazione di sufficienza ed esaustività delle risultanze già acquisite, piuttosto che da una prognosi di fallimento del mezzo istruttorio, in relazione alla puntualità delle risultanze, alla loro convergenza e al carattere tecnico del giudizio espresso dai medici, non essendo il giudice di merito tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste istruttorie ove i fatti risultino già accertati e i mezzi istruttori formulati appaiano inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento (Cass. 14611/2005; Cass. 15502/2009; Cass. 23780/2014; Cass. 14682/2018; Cass. 30855/2019; Cass. 21289/2023).

Resta escluso che il mancato utilizzo del ragionamento presuntivo possa risolversi nella proposta di una diversa soluzione, senza far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio del giudice (Cass. 15737/2003; Cass. 5279/2020; Cass. 22366/2021).

Inoltre, pur potendo la parte dolersi che il giudice non abbia fatto ricorso al ragionamento presuntivo sulla base di fatti noti emersi in istruttoria, il vizio, non denunciabile come violazione dell’art. 2729 c.c. (secondo le istruzioni della sentenza delle S.U. n. 8053/2014), può integrare l’omesso esame di un fatto secondario ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. (Cass. 17720/2018)

Nel caso in esame, non emerge con evidenza la decisività degli elementi indiziari cui si appella il ricorrente, a fronte di contrarie risultanze processuali provenienti dal personale medico munito di specifiche competenze nella valutazione clinica della paziente. Inoltre, le circostanze esposte in ricorso sono state valutate e ritenute irrilevanti e – comunque – è preclusa in questa sede la possibilità di censurare la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., norma che contempla un vizio della sentenza la cui deducibilità non si sottrae ai limiti che discendono dalla preclusione imposta dall’art. 348 ter, comma IV e V, c.p.c. in caso di cd. doppia conforme, dato che la sentenza di appello appare fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado (Cass. 706/2024; Cass. 14211/2024; Cass. 14944/2024)>>.