Legatario di un immobile e sua responsabilità solidale per i debiti condominiali del testatore

Cass. sez. II, 3/06/2026, n. 17.647, rel. Cavallari:

<<In tema di condominio, il legatario che subentra nella proprietà di un’unità immobiliare condominiale risponde, in via solidale con gli eredi del testatore, dei contributi condominiali maturati per l’anno in corso e per l’anno precedente la sua successione, ai sensi dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c. (formulazione ratione temporis vigente). Tale responsabilità solidale opera nei confronti del condominio, mentre nel rapporto tra il legatario e gli eredi resta applicabile il principio generale della personalità delle obbligazioni, con conseguente diritto del legatario di agire in regresso verso gli eredi per le quote di debito antecedenti al suo subentro nella proprietà. Pertanto, la qualificazione della parte come prelegataria o legataria non esclude la sua responsabilità solidale per i debiti condominiali del testatore, limitata tuttavia agli anni di cui all’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., e subordinata alla sussistenza della solidarietà prevista dalla norma.>>

(mass. di Cianciolo Valeria in Ondif)