Anche l’immobile abusivo permette di acquisire per usucapione la servitù di costruzione a distanza inferiore a quella di legge

Cass. sez. II, 25/08/2026 n. 24.767, rel. Caponi:

<<La Corte d’Appello ha accertato che il fabbricato dei resistenti era stato terminato al rustico nel 1980 e che le successive varianti non ne mutarono la consistenza nella parte prospiciente il fabbricato Sp.. Ne ha desunto che il dies a quo del possesso ad usucapionem coincide con il 1980 e che gli atti interruttivi posti in essere nei confronti di taluno dei compossessori non si estendono agli altri, poiché non si applica in materia di diritti reali il principio di solidarietà di cui all’art. 1310 c.c. (per tale regola, v. Cass. 11657/2018), sicché l’azione esercitata dagli Sp. nel 1983 nei confronti di Ca.Mi. e Ro.Ma. non ha prodotto effetto interruttivo verso le liti-sconsorti pretermesse Co.Lu. e Fr.Gi., e il termine ventennale è stato in-terrotto soltanto con la notifica della domanda di arretramento del 19 feb-braio 2002, quando l’usucapione si era già consolidata.

L’argomentazione adottata dalla Corte territoriale non incontra ostacoli nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è infatti ammissibile l’ac-quisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici. Ciò anche quando la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem (tra le meno remote, Cass. 25843/2023, Cass. 25863/2021). La disciplina pubblicistica delle distanze opera in am-bito distinto rispetto alla disciplina civilistica del possesso il difetto del ti-tolo edilizio non rende il manufatto un tamquam non esset sul piano del diritto civile ma, in quanto opera materialmente esistente e percepibile dal titolare del fondo servente, è idoneo a fondare quel possesso continuativo che, ai sensi dell’art. 1158 c.c., conduce all’acquisto della servitù, per la quale, trattandosi di servitù continua esercitata con opere apparenti, è sufficiente l’esistenza obiettiva della costruzione>>.

Interessante assai per la pratica, poi, lo spunto della C di App.: l’opposizione ad uno dei compossessori non vale nei confronti degli altri, non applicandosi la regola dell’art. 1310 cc sulle obbligazioni solidali  (il compossesso è tutt’altro che raro).

Revisione dell’assegno divorzile, a suo tempo determinato dal giudice accogliendo in toto l’accordo delle parti, e mutazione solo qualitativa del patrimonio

Cass. sez. I, 21/07/2026 n. 23.622, rel. Scalia, affronta l’interessante questione della revisione dell’assegno divorzile quando la prima determinazione era stata frutto di accordo recepito dal giudice :

<<8.1. La Corte d’Appello di Bologna, nel giudizio di rinvio, ha dato applicazione al “dictum” della precedente ordinanza, procedendo a una nuova e completa ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, con riguardo alle sopravvenienze successive alla sentenza di divorzio.

I giudici di merito hanno rilevato che l’assegno divorzile originario era stato determinato sulla base della richiesta congiunta dei coniugi e che la sentenza di divorzio si era limitata a recepire tale accordo. In simili ipotesi, la decisione non esplicita la funzione dell’assegno: gli accordi delle parti, infatti, sono per loro natura “muti” sul punto, poiché non contengono alcun riferimento ai criteri legali di cui all’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, ai quali la conformazione dell’assegno dovrebbe ordinariamente ispirarsi.

Ne consegue che la funzione dell’indicata posta non è ricavabile dalla motivazione della sentenza né dai criteri legali, ma dal contenuto dell’accordo stesso.

Il principio, enunciato da questa Corte – secondo cui il giudice della revisione deve muovere dalla funzione dell’assegno previsto nella sentenza di divorzio, onde verificare l’incidenza delle sopravvenienze sulla debenza e sull’ammontare – va pertanto coordinato con la peculiare ipotesi dell’assegno “convenzionale” secondo la seguente declinazione: in caso di sentenza di divorzio che recepisca integralmente l’accordo delle parti in punto di determinazione del relativo assegno senza esplicitare i criteri di riferimento, il giudice non è chiamato a ricostruire “ex post” la natura dell’assegno mediante criteri giurisprudenziali sopravvenuti, ma deve limitarsi a valutare oggettivamente le sopravvenienze dedotte, verificandone l’incidenza sull’equilibrio economico tra gli ex coniugi.

La Corte territoriale ha accertato che la vendita della casa coniugale nel 2012 integra una modificazione “qualitativa” del patrimonio, non rilevante ai fini dell’art. 9 legge n. 898/1970, e che l’immobile ereditato da Se.Lo. nel 2019 non è di valore tale da alterare l’equilibrio economico tra le parti.>>

Esatta ma pacifica è la conclusione sull’altro tema  (mutazione solo qualitativa del patrimonio)

Infezioni contratte in ospedale e onere della prova

Insegnamento analitico e dunque da considerare attentamente in Cass. sez. III, 01/09/2026 n. 24.916, rel,. Stano:

<<La pronuncia di Cass., Sez. 3, n. 6386 del 3/3/2023, Rv. 667112 – 02 e Rv. 667112 – 04, cui questo Collegio aderisce e intende dare seguito, ha affermato, richiamando a sua volta un precedente (Cass., Sez. 3, n. 4864 del 23/2/2021) “in tema di infezioni nosocomiali… in applicazione dei principi sul riparto dell’onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive; 2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico; di tal che la relativa fattispecie non integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. sez. III, 15/06/2020, n.11599), mentre, ai fini dell’affermazione della responsabilità della struttura sanitaria, rilevano, tra l’altro, il criterio temporale – e cioè il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall’ospedale – il criterio topografico – i.e. l’insorgenza dell’infezione nel sito chirurgico interessato dall’intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. “probabilità prevalente” – e il criterio clinico – volta che, in ragione della specificità dell’infezione, sarà possibile verificare quali, tra le necessarie misure di prevenzione (sulle quali, infra, 6.1.) era necessario adottare…

A fronte della prova presuntiva della relativa contrazione in ambito ospedaliero (nella specie, non contestata in causa), ed ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle IO – ed anche al fine di fornire al CTU la documentazione necessaria – gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria devono ritenersi, in linea generale (e con il limite poc’anzi indicato…):

a) L’indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;

b) L’indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;

c) L’indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;

d) Le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;

e) Le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;

f) La qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento;

g) L’attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;

h) L’indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell’accesso ai visitatori;

i) Le procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e le profilassi vaccinali;

j) L’indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;

k) La sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;

I) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti;

I) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella;

m) L’indicazione dell’orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.”.

La pronuncia prosegue riferendosi agli obblighi soggettivi gravanti sulle singole figure apicali.>>

C’ è o no un accesso di Perplexity nei server di Amazon Store tramite la sua Agentic AI Comet?

la risposta è negativa per l’appello del 9 circuito 4 agosto 2026, No. 26-1444, Amazon [A.] v. Perplexity [P.]. Il broweser Comet di P. che può funzionare come Agentic AI, infatti, da un lato è vero che entra nel sito di A. ma lo fa solo su istruzione dell’utente; dall’altro, trasmette poi a P. screenshot dei prodotti di interesse dell’utente dopo averli caricati nel PC di questi, per cui P. non effettua alcun accesso ai server di A.

La normativa di riferimento è il Computer Fraud and Abuse Act codificato nel 18 U.S. Code § 1030 (da noi suppergiù l’art. 615 ter cp).

Dall’amicus brief riportato in sentenza:

When a user visits a website, only . . . the browser . . . communicates with the website’s server. Specifically, when a user visits an Amazon.com webpage, the browser requests the contents of the page from Amazon’s server and displays the page to the user. If the user activates the Assistant, the Assistant will analyze the contents of the page that has been displayed by the browser on the user’s computer. . . . If necessary to carry out the task requested by the user, the Assistant may communicate the user’s instructions, along with information received from the browser pertaining to the page accessed by the user and any potentially relevant browsing history, to Perplexity’s AI servers. Perplexity’s servers never directly access Amazon’s servers.

per cui osserva la corte:

“What is clear from this description—and how the parties themselves describe the systems at issue—is that Perplexity itself does not directly communicate with Amazon’s servers.
We must nevertheless determine whether Perplexity accesses Amazon.com through the Assistant. The CFAA’s plain language suggests the Assistant itself cannot “access” Amazon’s servers. The relevant provision of the CFAA punishes “[w]hoever . . . intentionally accesses” a “protected computer.” 18 U.S.C. § 1030(a)(2) (emphasis added). In other words, the CFAA contemplates access by a person. However advanced the Assistant currently is, it is a tool, not a person for statutory purposes”.

e poi:

“It is the user who “accesses” Amazon’s computers, with the help of the Assistant to carry out specific acts on Amazon.com. To be sure, Perplexity may receive screenshots of the user’s browser and may communicate instructions to the Assistant. But those activities, by themselves, do not mean that Perplexity has “accessed” (gained entry) to Amazon’s servers”.

Strana (“perplessa”) motivazione. O la ragione è la necessità della persona fisica oppure è oscuro come mai l’azione del tool Comet non sia imputabile al soggetto Perplexity.

Da noi, non potrebbe essere corresponsabile ex art. 2055 cc? Se Comet è progettato proprio per gli accessi non autorizzati , come si fa a negare la responsabilità del suo produttore?

Notizia di Andrea Monti su Repubblica.

Obbligo di mantenimento dei figli anche quando non è certo il concepimento ma è stato colpevolmente ignorato

Cass. sez 1, 5 agosto 2026 n. 24.449, rel. Pazzi con interessanti inseggnamenti:

<<L’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore.

Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci (come la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all’epoca del concepimento): ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio, in conseguenza dell’abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest’ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l’esistenza del rapporto di filiazione.

Il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148  e 337-ter  c.c., da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299  c.c.; pertanto, il quantum dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell’importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l’ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sopportato la spesa, senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, né, infine, dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.

La violazione dell’obbligo del genitore di concorrere all’educazione ed al mantenimento dei figli è risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l’integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle milanesi per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.>>

L’appello del 9° circuito afferma la liceità della parodia del famoso wiskey Jack Daniel’s da parte di Bad Spaniel’s

Jack Daniels vs Bad Spaniels: Funny Jokes and Free Speech | Patently-O

Continua la saga della lite tra il produttore del celebre wiskey Jack Daniel’s e l’imprenditore di giocattoli per cani , che ne mise in vendita uno riproducente in via  parodistica la celebre bottiglia del primo.

Ora il 9° circuito di appello 04.08.2026 n. 25-2027, VIP Products llc v. USA-JACK DANIEL’S PROPERTIES, INC., riformando l’opposta sentenza di primo grado, afferma che nessuna dilution per infangamento è possibile, dato il palese intento parodistico.

Notizia in bloomberg  e linkl diretto al testo.

Da noi probabilmente l’esito sarebbe stato analogo.  Secondo l’art. 20.1.c) cod propr ind, per l’illiceità serve l’indebito vantaggio dalla rinomanza altrui e senza giusto motivo (sempre che non ci sia il recar pregiudizio).

A parte che “indebito” e “senza giusto motivo” sono una duplicazione concettuale inutile e forse dannosa, comunque l’intento parodistico, se serio, costituirebbe giusto motivo e/o vantaggio che non può essere ritenuto indebito.

La doppia firma delle clausole vessatorie ex art. 1341 cc, apposta in sito web, non può avvenire con semplice “flaggatura” ma richiede almeno una firma elettronica o digitale leggera

Cass. sez. III, 20/06/2026 n. 20.945, rel. Saija:

<<- premesso che, nella specie, non viene in rilievo la disciplina consumeristica (stante la pacifica natura di “professionisti” delle parti del contratto, pertanto di tipo “B2B”), la questione dell’applicabilità del disposto dell’art. 1341, secondo comma, c.c., al commercio elettronico dev’essere risolta – come correttamente evidenziato dal P.G. – al lume dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70/2003, a mente del quale “Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica”;

– perché le clausole vessatorie contenute nei contratti conclusi per via telematica (tra cui, pacificamente, quella sul foro convenzionale) siano efficaci occorre, dunque, la doppia firma, secondo i noti canoni di cui all’art. 1341, secondo comma, c.c.;

– sul punto, ritiene la Corte che – in linea con quanto esposto dallo stesso P.G. – possa senz’altro farsi riferimento al criterio dettato, seppur in altro ambito contrattuale, da Cass. n. 9413/2021, secondo cui “In tema di sottoscrizione di documenti informatici, la firma elettronica (o firma digitale leggera), intesa come l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica, si distingue dalla firma digitale avanzata o pesante, vale a dire la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, in quanto creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, ferma restando l’idoneità della prima a soddisfare il requisito legale della forma scritta ‘ad substantiam’ ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 445 del 2000, come novellato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 10 del 2002 tranne che nei casi di cui all’art. 1350 c.c. nei quali la forma scritta è prevista a pena di nullità”;

– se, dunque, nella materia che occupa (per la quale non è prevista la forma ad substantiam), è sufficiente l’utilizzo di una firma elettronica (o “digitale leggera”) per l’approvazione di una clausola vessatoria – di regola, mediante l’utilizzo e l’inserimento sulla piattaforma web di un codice OTP-One Time Password, inviato al firmatario mediante sms o e-mail), firma definita dall’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS) come “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare” -, non può comunque prescindersi dalla necessità che una simile manifestazione del consenso sia prestata in modo consapevole e che (similmente a quanto l’elaborazione giurisprudenziale ha coniato riguardo alle modalità “tradizionali” di sottoscrizione delle clausole in parola) occorra appunto che detta approvazione sia “specifica” (tra le tantissime, e proprio con riguardo ai contratti non formali, v. Cass. n. 12708/2014);

– a tal fine, occorre quindi che il prestatore del servizio predisponga sul proprio sito web un apposito form nel percorso dedicato alla conclusione del contratto on line, onde consentire al firmatario di approvare specificamente la clausola vessatoria (o le clausole vessatorie, se del caso specificamente richiamate e/o raggruppate) mediante la firma elettronica o c.d. digitale leggera (non essendo di per sé sufficiente la mera “flaggatura”, ossia la spunta della relativa casella), solo in tal caso potendo spiegare efficacia la clausola stessa;>>

Principio di diritto:

<<in tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell’informazione, poiché l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto dall’acquirente, ai sensi dell’art. 1341, comma secondo, c.c., mediante firma digitale – che nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), di cui all’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS) -, non essendo di per sé sufficiente la mera “spunta” (o “flaggatura”) della casella corrispondente alla clausola stessa;>>

La attuazione italiana del diritto degli editori vs le piattaforme è probabilmente corretta, dice la Corte di Giustizia

E’ arrivato il responso della Corte di giustizia sulla questione pregiudiziale sollevata da TAR Lazio in ralazione alla impugnativa di Meta contro la delibera AGCom attuativa dell’art. 43 bis l. autore , a sua volta attuativo dell’art. 15 dir. 790/2019.

Si tratta di C. Giust 12.05.2026, C-797/23, Meta c. AGCom .

Secondo la CG, concretizzare il rinvio della dir. ai diritti di riproduzione e comuncazione al pubblico (cioè agli artt. 2 e  3.2 dir. 2001 n. 29) , presente nell’art. 15.1 cit, nel concetto di <equo compenso> (art. 43 bis c.8) è legittimo se rimane salvo il nucleo del diritto soggettivo posto dalla cit. dir. 29/(2001: cioè se resta ferma la necessità comunque del consenso dell’editore (cioè purchè non diventi un esempio del c.d. dominio pubblico pagante).

<<61  Ne consegue che, fatte salve le eccezioni e limitazioni previste in particolare all’articolo 5 della direttiva 2001/29, applicabili ai diritti sanciti all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 in forza del rinvio esplicito operato al riguardo dal paragrafo 3 di tale articolo 15, qualsiasi utilizzo rientrante nell’ambito di applicazione di detto articolo 15 deve essere oggetto di una previa autorizzazione dei titolari dei diritti ivi sanciti.

62 Di conseguenza, gli Stati membri non possono recepire l’articolo 15 della direttiva 2019/790 sostituendo ai diritti esclusivi di natura preventiva che esso stabilisce un semplice diritto a compensazione, che consenta agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico di ottenere unicamente una remunerazione per gli utilizzi online di tali pubblicazioni da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione, ma non di vietare tali utilizzi.

63 Ciò premesso, i diritti sanciti a tale articolo 15 implicano, per loro natura, che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico abbiano la facoltà di subordinare l’autorizzazione di detti utilizzi a una remunerazione che essi ritengano appropriata. Inoltre, dal punto 55 della presente sentenza emerge che l’articolo 15 della direttiva 2019/790 mira a garantire a tali editori la possibilità di ammortizzare gli investimenti necessari alla produzione di tali pubblicazioni mediante una siffatta remunerazione. In tali circostanze, un prestatore di servizi della società dell’informazione non può validamente sostenere che un legislatore nazionale violi tale direttiva qualora istituisca un regime volto a garantire un’equa remunerazione per tali editori.

64 Tuttavia, occorre sottolineare, da un lato, che, come espressamente confermato dal considerando 82 della direttiva 2019/790, gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico dovrebbero mantenere la possibilità di autorizzare questi stessi utilizzi a titolo gratuito, tra l’altro per mezzo di licenze non esclusive gratuite, a vantaggio di tutti gli utilizzatori.

65 Dall’altro lato, se è vero che l’articolo 15 della direttiva 2019/790 conferisce agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico diritti esclusivi di natura preventiva che consentono loro di autorizzare o di vietare ai prestatori di servizi della società dell’informazione la riproduzione o la messa a disposizione del pubblico di tali pubblicazioni, esso non garantisce loro in alcun modo una remunerazione nel caso in cui tali prestatori non utilizzino né intendano utilizzare dette pubblicazioni.

66 Ne consegue che i prestatori di servizi della società dell’informazione devono mantenere la libertà di decidere in merito a un tale utilizzo richiedendo al contempo la previa autorizzazione presso gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, fermo restando che non può essere loro imposto alcun obbligo di pagamento o di altra natura ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2019/790 qualora non utilizzino né intendano utilizzare le pubblicazioni rientranti nell’ambito di applicazione di tale disposizione>>.

REstano da capire due cose:

1) quale fosse l’interesse di Meta, visto che avrebbero semmai dovuto lamentarsene gli editori: probabilmente solo quello di paralizzare per un pò l’attuazione della disciplina europea e cioè di prender tempo.

2) Visto il rinvio pieno ai diritti di riproduzione e di comunicazione, che non prevedono meccanismi di determinazione pubblica, è incerto se sia conforme alla direttiva detto meccanismo di cui all’art. 43 bis c. 8, qualora vincolante. Se l’editore non ritiene adeguato il compenso, così fissato, deve sottostarvi? La risposta è negativa: potrebbe comunque rifiutarsi di acconsentire. L’ipotesi opposta contrasterebbe frontalmente con la pienezza del diritto, desumibile dal cit rinvio ai due i diritti posti dalla dir. 29/2001.

Può il regolamento addossare al condomino, che rinuncia al servizio di riscaldamento condominiale, anche le spese di gestione, oltre a quelle di manutenzione straordinaria previste dall’art. 1118 u.c.?

La risposta è positiva, secondo Cass. sez. II, 19/03/2026 n. 6.618 rel. Guida, dato che si tratta di regola derogabile ex art. 1123 c.1:

<< L’art. 1118, quarto comma, c.c., come modificato dalla legge n. 220/2012, consente al condomino di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento o di raffreddamento centralizzato condominiale allorché una siffatta condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condòmini, e dell’insussistenza di tali pregiudizi quel condomino deve fornire la prova, mediante preventiva informazione corredata di documentazione tecnica, salvo che l’assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 22285 del 03/11/2016). In siffatta evenienza, il condomino autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune rimane obbligato a pagare le sole spese di conservazione – quali, ad esempio, quelle di sostituzione della caldaia -, perché l’impianto centralizzato è comunque un accessorio di proprietà comune, al quale egli potrà, in caso di ripensamento, riallacciare la propria unità immobiliare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24976 del 19/08/2022, Rv. 665567 – 01, in connessione con Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18131 del 31/08/2020). Sicché è nulla, per violazione del diritto individuale del condòmino sulla cosa comune, la clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti in radice al condòmino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, seppure il suo distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento né aggravio di spesa per gli altri partecipanti. Secondo l’interpretazione di questa Corte, infatti, la disposizione regolamentare che contenga un incondizionato divieto di distacco si pone in contrasto con la disciplina legislativa inderogabile emergente dagli artt. 1118, quarto comma, c.c. (secondo l’attuale formulazione), 26, quinto comma, della legge n. 10 del 1991, e 9, quinto comma, del D.Lgs. n. 102 del 2014 (come modificato dall’art. 5, primo comma, lett. i, punto i, del D.Lgs. n. 141/2016), diretta al perseguimento di interessi sovraordinati, quali l’uso razionale delle risorse energetiche ed il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale, e sarebbe perciò nulla o “non meritevole di tutela” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18131 del 31/08/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 32441 del 11/12/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 28051 del 02/11/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 22285 del 03/11/2016; Sez. 2, Sentenza n. 24209 del 13/11/2014; Sez. 2, Sentenza n. 19893 del 29/09/2011).

Detto ciò, tuttavia, la questione all’attenzione della Corte, risolta in senso affermativo dal Tribunale di Pesaro, consiste nello stabilire se, salve le eccezioni previste dallo stesso articolo 1118, il regolamento di condominio possa o meno prevedere l’obbligo del condòmino che abbia rinunciato al servizio di riscaldamento centralizzato di concorrere al pagamento (non delle sole spese per la manutenzione straordinaria e per la conservazione e messa a norma dell’impianto, ma anche) delle spese di gestione dell’impianto termico.

Questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 28051 del 02/11/2018, Rv. 651040 – 01; conf.: Cass. n. 3060/2020), superando precedenti oscillazioni ermeneutiche (vedi le conclusioni cui pervengono Sez. 2, Ordinanza n. 11970 del 12/05/2017, Rv. 644081 – 01, che è sta alla base della pretesa del Condominio, e Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12580 del 18/05/2017, Rv. 644277 – 01, richiamata dal giudice d’appello) ha condivisibilmente affermato che le disposizioni regolamentari in esame (in particolare, l’art. 15 nella parte che vieta al condòmino di “sottrarsi al pagamento delle sue quote di spese”) devono ritenersi valide ove interpretate nel senso che esse si limitino ad obbligare il condomino rinunziante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato. È stato, infatti, affermato dalla giurisprudenza come sia legittima la delibera assembleare la quale disponga, in esecuzione di apposita disposizione del regolamento condominiale avente natura contrattuale posta in deroga al criterio legale di ripartizione dettato dall’art. 1123 c.c., che le spese di gestione dell’impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio (per avervi rinunciato o essersene distaccati), tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica (Cass. Sez. 6 – 2, 18 maggio 2017, n. 12580; Cass. Sez. 2, 23 dicembre 2011, n. 28679; Cass. Sez. 2, 20 marzo 2006, n. 6158; Cass. Sez. 2, 28 gennaio 2004, n. 1558). Non è invero ravvisabile nella previsione che il rinunziante all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento debba concorrere alle sole spese per la manutenzione straordinaria o alla conservazione dell’impianto stesso, una norma imperativa non derogabile nemmeno con accordo unanime di tutti i condòmini, in forza di vincolo pubblicistico di distribuzione degli oneri condominiali dettato dall’esigenza dell’uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale, ed essendo perciò i condòmini liberi di regolare mediante convenzione il contenuto dei loro diritti e dei loro obblighi a mezzo di una disposizione regolamentare di natura contrattuale che diversamente suddivida le spese relative all’impianto.

È complessivamente corretta, pertanto, la decisione in esame che, per un verso, disattende la richiesta del Condominio di declaratoria di illegittimità del distacco di alcuni condòmini dall’impianto di riscaldamento centralizzato, per altro verso, per quanto qui interessa, dichiara la validità della delibera assembleare che ripartisce anche tra i condomini “distaccati” le spese di gestione del medesimo impianto>>.

Il divieto di stipulare atti dispositivi su immobili abusivi riguarda anche la divisione ereditaria

Così Cass, sez 2 25.06.2026 n.21.743, rel. Amato:

<< Come anticipato in parte narrativa, la Corte d’Appello ha escluso dall’atto di divisione del 09.04.2014 i manufatti insistenti sul terreno (pag. 7, primi 3 righi), e comunque ha escluso l’applicabilità della normativa in materia edilizia, citando a sostegno una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8230 del 2019).

Su tale ultimo punto giova subito chiarire che la pronuncia citata in sentenza si è limitata a ribadire quanto già espressamente voluto dal legislatore del 2001, ossia l’esclusione dalla comminatoria della nullità degli atti mortis causa. Nel caso di specie si è in presenza di un atto inter vivos, che ricade nell’ambito di applicazione oggettivo del D.P.R. n. 380 del 2001, come si avrà modo di chiarire in prosieguo.

Osserva il Collegio che la Corte territoriale per un verso non ha spiegato perché ha escluso dall’atto di divisione i manufatti insistenti sui terreni: lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta per sua natura “universale”, nel senso che deve comprendere tutte le situazioni giuridiche riguardanti i beni facenti parte dell’asse ereditario; per altro verso, ha fatto malgoverno delle norme applicabili al caso concreto in tema di scioglimento della comunione dei diritti reali relativi ad edifici dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, e dei principi espressi da questa Corte nel suo massimo consesso.

Superando un precedente orientamento, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte, in una pronuncia coeva a quella citata in sentenza, hanno espresso il seguente principio di diritto: “Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall’art. 46, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e dall’art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria” (Cass. Sez. U, n. 25021 del 07/10/2019, Rv. 655501 – 02, punti 5.-5.5.); da ultimo: Cass. Sez. 2, n. 10499 del 22/04/2025, Rv. 674732 – 01).

Sul piano dell’interpretazione letterale della legge, secondo il “significato proprio delle parole” (art. 12, primo comma, prima parte, delle preleggi), si osserva che l’art. 46 D.P.R. n. 380 del 2001 (come, prima di esso, l’art. 17 della legge n. 47 del 1985) include espressamente l’atto di scioglimento della comunione avente ad oggetto edifici abusivi (o loro parti) tra gli atti inter vivos colpiti da nullità (ed analoga inclusione deve ritenersi con riferimento all’art. 40 della legge n. 47 del 1985). È, dunque, la legge stessa che commina espressamente la nullità dell’atto di scioglimento della comunione che abbia ad oggetto edifici abusivi, senza distinguere in alcun modo tra scioglimento della comunione ordinaria e scioglimento della comunione ereditaria. Su quest’ultimo punto, le Sezioni Unite (n. 25021 del 2019, cit.) hanno rilevato che l’inclusione degli atti di scioglimento della comunione ereditaria relativa a fabbricati abusivi tra quelli colpiti da nullità ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (come dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) è coerente con la ratio legis e con la scelta del legislatore di contrastare gli abusi edilizi mediante sanzioni civilistiche che colpiscano la negoziabilità dell’immobile. La non negoziabilità con atti inter vivos dei diritti reali su edifici abusivi costituisce, infatti, un importante deterrente alla realizzazione degli abusi edilizi, che risulterebbe indubbiamente depotenziato ove l’art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, fosse interpretato nel senso di consentire agli eredi di colui che ha realizzato la costruzione abusiva di sciogliersi dalla comunione ereditaria. Né avrebbe senso, sul piano della formazione delle quote in natura tra i condividenti, sciogliere la comunione su un edificio abusivo (non sanato), attribuendolo in titolarità esclusiva ad uno dei coeredi, quando un tale edificio deve essere comunque demolito.

Come ancora sottolineato nella sentenza n. 25021 del 2019, il menzionato principio di diritto si pone, peraltro, in linea con quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato in tema di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di edifici o di loro parti: sul punto, questa Corte ha statuito che non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., in assenza di dichiarazione – contenuta nel preliminare o prodotta successivamente in giudizio – sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità dall’art. 17 della legge n. 47 del 1985 ed integra una condizione dell’azione ex art. 2932 cod. civ., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale (Cass., Sez. 6 – 2, n. 8489 del 29/04/2016; analogamente, Cass., Sez. 6 – 2, n. 1505 del 22/01/2018).

Non può, pertanto, il giudice del merito disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall’art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l’edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.

Essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidio dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazione attestante tale regolarità è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009, cit.); parimenti, è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, il mancato esame di tale documentazione da parte del giudice.

Alla luce di quanto sopra, la sentenza merita di essere cassata in parte qua, spettando al giudice del rinvio accertare se i beni ereditari oggetto di scioglimento della comunione comprendano o meno manufatti rispetto ai quali non sussista la dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia, o comunque risultino avere difformità tali da rendere i manufatti “abusivi” >>.