Misura di riduzione di donazioni coeve e reintegrazione delle quote sociali simulatamente trasferite

Cass . sez. II, 03/10/2026 n. 26.170, rel. Tedesco:
In tema di successione necessaria, qualora l’ultima liberalità lesiva sia costituita da più donazioni coeve, delle quali non sia possibile stabilire l’anteriorità, la riduzione deve essere operata, in applicazione analogica dell’art. 558 c.c., in proporzione al valore delle sole disposizioni contestualmente riducibili, e non già in rapporto al complesso delle liberalità ricevute dai rispettivi beneficiari; ove l’azione sia proposta contro uno soltanto dei donatari, essa produce effetti esclusivamente nei suoi confronti e nei limiti della parte di riduzione a lui imputabile, senza che il legittimario possa trasferire sul convenuto il peso gravante sul donatario non evocato.
Quando il trasferimento di quote sociali, formalmente oneroso, dissimuli una donazione diretta di beni provenienti dal patrimonio del disponente, la reintegrazione della legittima avviene in natura, mediante attribuzione della corrispondente frazione delle quote, non trovando applicazione il criterio del mero equivalente proprio della donazione indiretta realizzata con intestazione del bene acquistato con denaro del disponente; la percentuale di riduzione si determina secondo i valori al tempo dell’apertura della successione, mentre le successive variazioni di valore del bene si riflettono sulla quota attribuita, senza modificarne la misura astratta.
(massime di Valeria Cianciolo in Ondif)

Imputazione del valore nella collazione e reintegra in natura nella riduzione esperita dal legittimario leso

Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 06/11/2025) 23/01/2026, n. 1553, rell Tedesco:

<<Nella specie fu chiesta la riduzione della donazione non la collazione, il che esclude la facoltà di imputazione invocata dai ricorrenti infatti, “l’imputazione del valore delle donazioni è facoltà prevista per il solo discendente donatario nella collazione, non per il donatario nei cui confronti sia stato esperita vittoriosamente l’azione di riduzione, posto che la reintegrazione della quota di riserva, fatti salvi i casi di cui all’art. 560 comma 2, e 3, c.c., deve essere effettuata con beni in natura” (Cass. n. 1809/1969).>>