Cass. sez. II, 13/10/2026 n. 26.725, rel. Picaro, con giudizio esatto (parrebbe; bisognerebbe però leggere il testo dell’accordo):
<<La sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto l’esistenza di un accordo preparatorio di divisione dei coeredi del 1975, confermato dal frazionamento dell’ing. Cr. del 1982, avente la funzione di scorporare dalle porzioni già formate quelle parti di terreno che i tre fratelli avevano destinato alla vendita alla Polyterra, ha ritenuto di potersene discostare solo perché non avrebbe rinvenuto in atti la prova documentale del fatto che ciascun condividente avesse incassato un prezzo differenziato proporzionato alla misura della striscia di terreno da ciascuno venduta alla Polyterra.
L’accordo preparatorio di divisione, o paradivisorio, però, se è vero che non produce l’effetto distributivo tipico del contratto di divisione, perché ha una funzione solo preparatoria e non consente l’immediata trascrizione nei registri immobiliari, e serve a formare le porzioni e a fissare le condizioni per l’attribuzione futura sia in via convenzionale, che giudiziale, è anche vero che costituisce un accordo vincolante per le parti che lo hanno sottoscritto, dal quale le stesse non possono recedere unilateralmente, giacché lo scioglimento, o la revoca, sono possibili solo col consenso unanime di tutti i contraenti (vedi in tal senso Cass. n.8240/2019; Cass. n. 6859/1982).>>