La disciplina europea sulla preclusione dell’azione di nullità del marchio per tollerenza è armonizzata e non c’è spazio per diversi regimi nazionali

In sede di questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia 01.08.2025, Lunapark Scandinavia Oy Ltd contro Hardeco Finland Oy, C-452/24 afferma che l’armonizzazione in tema  è totale: cioè , interpreterei, riguarda ogni fatto che estingua il diritto (o l’azione) , quando sia basato sul decorso del tempo.

Si tratta degli artt. 18 e 9.1-2 dir- 2015/2436 (da noi art. 28 cod propr. ind.).

<<Per quanto riguarda, in particolare, la preclusione per tolleranza nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, la Corte ha dichiarato, al punto 33 della sentenza del 22 settembre 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), che l’articolo 9 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), divenuto l’articolo 9 della direttiva 2015/2436, procede ad un’armonizzazione completa delle condizioni alle quali il titolare di un marchio posteriore registrato può conservare il proprio diritto su tale marchio quando il titolare di un marchio anteriore identico chiede la dichiarazione di nullità di detto marchio posteriore.

32      Tenuto conto che sia l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2015/2436 sia l’articolo 9, paragrafo 1 o 2, di quest’ultima, al quale rinvia la prima di tali disposizioni, riguardano un conflitto potenziale tra due marchi registrati, tale giurisprudenza relativa alla preclusione per tolleranza nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità è applicabile alla preclusione per tolleranza invocata nell’ambito di un’azione per contraffazione intentata contro un marchio registrato posteriormente.

33      Di conseguenza, l’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva procede ad un’armonizzazione completa delle condizioni alle quali i diritti esclusivi conferiti da un marchio possono essere limitati in caso di inattività del suo titolare e prevede solo, a determinate condizioni, la tolleranza di un marchio posteriore registrato, ma non la tolleranza di un segno non tutelato che non conferisce alcun diritto esclusivo.>>

Si trattava di marchi nazionali.

Giustsamente Marcel Pemsel in Ipkat si chiede se ciò valga pure per il marchio europeo. La risposta dovrebbe essere positiva, non giustificandosi una diversità di trattamento

Sul marchio tridimensionale e i suoi aspetti utilitari che ne minano la validità (ancora sul cubo di Rubik)

Trib. UE 9 luglio 2025, C-1170/23, Spin Master v. EUIPO + interv. Verdes Innovation, conferma l’appello EUIPO sulla invalidità del marchio di forma : i colori sulle facciate e sui singoli quadrettini sono necessari per la funzionalità del prtodortto.

La decisione inizia con un preambolo sui limiti generali alla registrabilità del marchio di forma(§ 32 ss), da studiare per chi si dovessere occuparsi del tema.

” 115  in that regard, it must be observed that the fact that each face (and each small square) of the cube can be distinguished by means of six different colours constitutes an essential characteristic of the contested mark which is necessary to obtain the technical result of that mark, as has been established in paragraphs 52 and 53 above. The technical function of that essential characteristic is to make it possible to distinguish, by means of a contrasting effect, each face of the cube, as well as each of the small squares of the grid structure appearing on each of those faces.

116 It must also be observed that the presence in the contested mark of non-essential characteristics consisting of a range of six basic colours, in so far as those colours per se are not functional, does not alter the conclusion that that mark consists exclusively of the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, having regard to the case-law on minor arbitrary elements (see paragraph 40 above). Moreover, in the light of the basic character of those colours, the applicant’s claim that ‘excitement is not part of the technical function of a product’ is ineffective in the present case, since the technical function of the different colours at issue is not to ‘excite’ the observer, but to make it possible for him or her to distinguish, by means of a contrasting effect, the faces of the cube and the small squares on them. (…)

124    The Board of Appeal did not therefore make an error of assessment in finding, in essence, that the essential characteristic relating to the fact that each face (and each small square) of the cube can be distinguished by means of six different colours producing a contrasting effect was functional, that is to say, necessary to obtain the technical result of the contested mark>>.

Valido il marchio figurativo costituito da griglia per radiatore di autovettura

Alessandro Cerri in IPKat ci notizia di un’interessante (anche se breve) decisione di appello amministrativo sull’oggetto , concernente la griglia Mercedes, BoA EUIPO  7 aprile 2025, Case R 2316/2024-1 .

Questo il marchio:

Il BoA riforma così la decisione di rigetto di prima istanza , che l’aveva considerato privo di distintività ex art. 7.1.b reg.  2017/1001:

<<However, the contested decision fails to take account of the fact that the sign does not consist solely of a mesh-like structure typical of a radiator grille, but of a specific combination of this structure with the circularele applied thereon, which is inserted into a central strip, the ends of which tapers outwards. This combination produces a figurative effect which is capable of making an impression on the targeted consumer and enabling him to distinguish the radiator grille of the applicant from those of other manufacturers.
This is the case irrespective of whetherthe targeted  public recognises in the circular element a component which may serve to holda logo. This is because, on account of the specific arrangement of this elementwithin the central strip, it is not limited merely to a space holder, but, together with the shape of the grid structure and the central strip, forms a design as awhole which departs significantly from the designs identified by the examiner>>.

La prova del preuso e cioè della notorietà del marchio non registrato, ostativa alla registrazione del marchio successivo (art. 12.1.a) c.p.i.)

Molte utili precisaizoni per l’operatore in EUIPO 5° Comm. di ricorso 27.01.2025, proc. R 1470/2024-5, caso FAEG.

In particolare qui ricordo il riferimento alla prova di uso, costituita da pagine web e relativi hiperlink:

<<46    Con un numero limitato di eccezioni (come un collegamento ipertestuale o un URL alla banca dati ufficiale di uno degli uffici della PI degli Stati membri, alle banche dati ufficiali gestite dalle istituzioni dell’UE e agli organismi o alle organizzazioni internazionali), i collegamenti ipertestuali o gli URL, di per sé, non possono essere considerati prove sufficienti (05/09/2023, R 2232/2022-2, KENZO, § 72; 10/08/2023, R 125/2023-1, ParkOne, § 59; 01/03/2022, R 940/2021-2, BlefOX (fig. / Blefa baby, § 33). Blefa baby, § 33-34; 13/06/2022, R 1505/2021-2, MEGA SPLITS / SPLITZ et al, § 61). Questo perché le informazioni accessibili tramite un collegamento ipertestuale o un URL potrebbero essere modificate o cancellate in una fase successiva. Inoltre, potrebbe essere difficile identificare il contenuto pertinente (08/12/2021, T-294/20, 27/01/2025, R 1470/2024-5, FAEG / FAEG et al. Kaas keys as a service, EU:T:2021:867, § 23; 10/08/2023, R 125/2023-1, ParkOne, § 60).
47 Pertanto, l’autenticità e la completezza delle informazioni citate non possono essere verificate fornendo semplicemente un collegamento ipertestuale a un sito web o un indirizzo URL (10/08/2023, R 125/2023-1, ParkOne, § 60). Di conseguenza, la semplice presentazione di una lista di collegamenti ipertestuali e URL a siti web non può essere considerata una prova valida e non può essere presa in considerazione (07/02/2007, T-317/05, Guitar, EU:T:2007:39, § 59).
48 Pertanto, i collegamenti ipertestuali e gli URL devono essere integrati da prove
aggiuntive, come una stampa o una schermata delle informazioni pertinenti contenute.
Questo approccio è in linea con la “Comunicazione comune CP10 – Criteri di
valutazione della divulgazione di disegni e modelli su Internet” (sezione 2.4.4, pag. 29) e con la “Comunicazione comune CP12 – Prove nei procedimenti di ricorso in materia di marchi: presentazione, struttura e disposizione delle prove e trattamento delle prove riservate” (sezione 3.1.2.8, pag. 14). Queste comunicazioni sono state redatte dagli uffici di PI dell’Unione europea nell’ambito della Rete dell’Unione europea dei marchi e dei disegni e modelli, al fine di fornire indicazioni sulle fonti, l’affidabilità e la presentazione delle prove online. Entrambe le comunicazioni congiunte tengono conto della giurisprudenza consolidata dei tribunali europei e riflettono pertanto la situazione giuridica attuale (10/08/2023, R 125/2023-1, ParkOne, § 64).
49 Alla luce delle obiezioni mosse nella decisione impugnata in merito a questa lista di collegamenti ipertestuali e URL, sarebbe stato facile per l’opponente fornire stampe o schermate corrispondenti ai contenuti a cui presumibilmente rimandano i collegamenti ipertestuali e URL in questione. Tuttavia, nulla di tutto ciò è stato fornito dal titolare, pertanto la Commissione conferma la conclusione della Divisione di Opposizione secondo cui l’elenco di collegamenti ipertestuali e URL a contenuti internet fornito come Allegato 4 non fornisce informazioni utili sull’uso dei marchi anteriori>>

Il marchio di posizione si conferma difficile da registrare per la sua scarsa distintività

Marcel Pemsel in IPKat ci notizia di Trib. UE 05.02.2025, T-195/24, VistaJet c. EUIPO (ingl./franc.). Il segno chiesto in registrazione era la linea rossa sul fianco dell’areo per servizi di trasporto aereo (v. disegno sotto).

L’istante è risultato soccombente sia presso l’Ufficio che davanti al Trib.

Il passaggio pertinente:

<< 21   In the present case, first, it must be noted that the services covered by the mark applied for are transportation and private aircraft flight planning services, intended primarily for very rich members of the general public, the ‘ultra-wealthy’, who are likely to display a high level of attention, since the factors of safety, punctuality and reliability are all important for the services in question.

22 Second, it must be noted, as the Board of Appeal did, that the mark applied for will not be perceived by the relevant public as having a distinctive character.

23 As the Board of Appeal correctly stated, the mark applied for consists of a red line along the side of a silver aeroplane fuselage, which curves slightly as it follows the line of the fuselage and tapers to a thin point at the front end of the aeroplane.

24 However, a line, which is defined as a continuous set of points or an unbroken elongated line the extent of which is virtually reduced to the single dimension of length, is a simple geometric form, which is not, in itself, capable of conveying a message which consumers will be able to remember. That line and its colour red will be perceived by the relevant public as nothing more than banal decorative devices, as will the choice of a silver fuselage.

25 It is clear from settled case-law that a sign which is excessively simple and is constituted of a basic geometrical figure, such as a circle, a line, a rectangle or a conventional pentagon, is not, in itself, capable of conveying a message which consumers will be able to remember, with the result that they will not regard it as a trade mark unless it has acquired distinctive character through use (see, to that effect, judgments of 15 September 2005, BioID v OHIM, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, paragraphs 72 and 74, and of 29 September 2009, The Smiley Company v OHIM (Representation of half a smiley smile), T‑139/08, EU:T:2009:364, paragraph 26 and the case-law cited).

26 In any event, the fact that it could be argued that the mark applied for does not merely represent a basic geometrical figure does not suffice, as such, to support the view that it has the minimum distinctive character necessary for registration as an EU trade mark. There must also be certain characteristics of the sign which may be easily and instantly memorised by the relevant public and which would make it possible for the sign to be perceived immediately as an indication of the commercial origin of the goods and services in question (see, to that effect, judgment of 15 December 2016, Novartis v EUIPO (Representation of a grey curve and representation of a green curve), T‑678/15 and T‑679/15, not published, EU:T:2016:749, paragraphs 40 and 41 and the case-law cited).

27 It has also already been held that, whilst colours are capable of conveying certain associations of ideas and of arousing feelings, they possess little inherent capacity for communicating specific information. That is all the more the case since they are commonly and widely used, because of their appeal, in order to advertise and market goods and services without any specific message (see judgment of 6 September 2023, Groz-Beckert v EUIPO (Position of the colours white, red and dark green on cuboid packaging), T‑276/22, not published, EU:T:2023:497, paragraph 20 and the case-law cited; see also, by analogy, judgment of 24 June 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, EU:C:2004:384, paragraph 38).

28 In the present case, in the absence of elements capable of distinguishing it in such a way that it does not appear as a simple geometrical figure, the red line cannot fulfil an identifying function with respect to the services in question. The colour red is, by its very nature, highly visible and striking and is used primarily for decorative purposes, or to attract attention. Accordingly, it is, in itself, devoid of distinctive character. As for the silver fuselage, the Court considers that that colour does not particularly stand out from the colour white, which is traditionally used in the aviation sector.

29 The Court concludes that, taken as a whole, the mark applied for is excessively simple>>.

Marcel ci notizia nel medesimo post di altra sentenza del Trib. UE (29.01.2025,T‑147/24, Doorinn GmbH v. EUIPO, Franc./ted.) che pure affossa un altro marchio di posizione qui riprodotto (etichetta rossa nell’angolo del materasso).

In entrambi i casi la decisione mi pare esatta (con maggior sicurezza nel secondo).

Il risultato tecnico ostativo alla registrazione del marchio di forma

Eleonora Rosati in IPKat ci notizia di (e ci linka ad) una assai interessante decisione del 4 Board of appeal EUIPO sull’effetto tecnico ostativo alla registrazione dei marchi di forma (6 dicembre 2024, proc. R 12/2024-4, Tetra Laval v. Lami Packaging), tema sempre  un poco complesso.

La norma è l’art. 7.1.e.ii) del reg. 2017/1001.

Il marchio sub iudice è costituito dalla seguente forma del noto contenitore Tetrapack:

Ebbene il Board dice che l’effetto tecnico, oltre a dover concernere tutte le caratteristiche, deve poi essere percepibile dall’utente. Mi pare il punto più interessante.

E’ vero che il parametro sogettivo è dato da quest’ultimo (l’utente medio), secondo la filosofia concorrenziuale alla base della privativa di marchio, Ma perchè mai la privativa va conessa (cioè l’ostacolo noramtivo citato non opera) quando la scelta della forma è dettata solo da ragioni tecniche, anche se a fini di più efficiente produzione e trasporto, ciò di cui l’utente di riferimento non è in grado di avvedersi? Eppure così decide il Board.

<<59 In conclusione, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii), RMC si applica quando la forma in questione ha un effetto diretto sull’utilità che il prodotto in questione è destinato ad avere dal punto di vista del pubblico di riferimento. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii), RMC non trova applicazione nel caso di specie perché il risultato tecnico ottenuto dalle prime tre caratteristiche individuate al punto 30 che precede si riferisce semplicemente al processo di fabbricazione del prodotto stesso, senza incidere sulla funzione svolta da tale prodotto.
60 Pertanto, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii), RMC deve essere escluso in casi come quello di specie, in cui la forma in questione non è la causa di un risultato tecnico che influisce sul modo in cui il prodotto è utilizzato, bensì la conseguenza dell’ingegneria industriale sulla sua progettazione eproduzione.
61 Pertanto, il fatto che il marchio contestato consenta un efficace rapporto volumetrico rispetto alla superficie conservando nel contempo la staffabilità, l’immagazzinamento e la manipolazione del prodotto non riguarda un risultato tecnico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMC. Infatti, la capacità di una forma di contenere più liquidi o prodotti alimentari o di essere facilmente imballata e captata non è un risultato tecnico raggiunto dal prodotto nel normale corso del suo uso. La forma in questione non svolge una funzione intrinseca, né in relazione ad altri prodotti” >>(qui l’originale in inglese stante l’incerta traduzione -forse automatica.- italiana).

Rigettata pure la contestazione di malafede basata sul fatto che il richiedente sarebbe stato consapevole della non registrabilità.

Mancanza di distintività del noto marchio figurativo CHIQUITA

Questo il marchio chiesto in registrazione da Chiquita Brands per alimenti.

 TRIB UE 13.11.2024 , T-426/23, Chiquita Brands v. EUIPO, rigetta la domanda perchè privo di distintività.

Dal comunicato stampa del Trib.:

<<Nella sua sentenza, il Tribunale respinge il ricorso e conferma quindi la nullità del marchio per la frutta fresca.
Il Tribunale ritiene che né la forma né lo schema di colori blu e giallo del marchio gli conferiscano carattere distintivo. Infatti, la forma del marchio corrisponde a quella di una semplice figura geometrica (una variazione di un ovale), senza caratteristiche facilmente e immediatamente memorizzabili. Inoltre, le etichette di forma ovale sono comunemente utilizzate nel settore delle banane, in quanto sono facili da applicare su frutti incurvati. Di conseguenza, tale forma non sarà idonea ad attirare l’attenzione del pubblico né permetterà a quest’ultimo di identificare l’origine commerciale della frutta fresca contrassegnata dal marchio.
Quanto allo schema dei colori, il Tribunale rileva che si tratta di una combinazione di colori primari frequente nel commercio della frutta fresca e il suo uso nel marchio non la rende particolarmente caratteristica o significativa. Tali colori non sarebbero quindi idonei a individualizzare detti prodotti.

Secondo il Tribunale, la Chiquita Brands non è riuscita a dimostrare che il suo marchio, così come è stato registrato, avesse acquisito in tutto il territorio dell’Unione un carattere distintivo in seguito all’uso che gli avrebbe consentito di identificare l’origine commerciale dei prodotti in parola. Infatti, da un lato, la maggior parte delle prove presentate si riferisce solo a quattro Stati membri, e non è stato dimostrato che la situazione del mercato della frutta fresca in tali paesi sarebbe stata la stessa negli altri Stati membri. Dall’altro, nella quasi totalità delle prove, il marchio appare assieme ad  elementi figurativi o denominativi aggiuntivi, in particolare la parola «chiquita» >>

Lo slogan politico non è segno sufficientemente distintivo dell’origine per potere essere registrato come marchio

Trib. UE 13.11.2024, T-82/24, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, con sede in Kiev (Ucraina) c. EUIPO affronta un interessante quesito.

<<35  (…) la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di diritto ritenendo che il principio generale secondo cui il pubblico di riferimento è poco attento nei confronti di un segno che non gli fornisce immediatamente un’indicazione sulla provenienza dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, dato che non lo percepirebbe né lo memorizzerebbe come marchio, si applichi anche a segni il cui messaggio principale è di natura politica.

36 Orbene, tenuto conto della funzione essenziale di un marchio, quale ricordata al precedente punto 16, un segno non è in grado di svolgere tale funzione se il consumatore medio non percepisce, in sua presenza, l’indicazione dell’origine del prodotto o del servizio, bensì unicamente un messaggio politico.

(…)

38 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato, ai punti 34 e 37 della decisione impugnata, che il marchio richiesto non sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come indicativo di un’origine commerciale. Peraltro, essa ha precisato, al punto 36 della decisione impugnata, che la frase ripresa nel marchio richiesto sarebbe interpretata anzitutto come un messaggio politico e che tale percezione sarebbe identica per tutti i prodotti o i servizi designati da tale marchio.

39 Conseguentemente la commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti e i servizi oggetto del marchio richiesto costituissero un gruppo sufficientemente omogeneo, tenuto conto dell’impedimento assoluto alla registrazione in cui ricadeva, a suo avviso, la registrazione di detto marchio.

40 Avendo, correttamente, considerato che il marchio richiesto non sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come indicativo di un’origine commerciale, ma come un messaggio politico che promuove il sostegno alla lotta dell’Ucraina contro l’aggressione militare della Federazione russa, la commissione di ricorso poteva validamente raggruppare tutti i prodotti e i servizi oggetto del marchio richiesto in un’unica categoria, sebbene essi presentassero caratteristiche intrinseche diverse.

41 Pertanto, tenuto conto della specificità del marchio richiesto e della sua identica percezione da parte del pubblico di riferimento rispetto all’insieme dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione, la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione nel ritenere che detti prodotti e servizi facessero parte di un solo gruppo al quale si applicava, alla stessa maniera, l’impedimento alla registrazione da essa individuato.

42 In terzo luogo, secondo una giurisprudenza costante, il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (v. sentenza del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

(…)

44 Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso ha correttamente concluso che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001>>.

La malafede dell’utilizzatore posteire nella convalida del marchio ex art.- 28 cpi

Sorprendente interpretazione del concetto di “malafede” nell’art. 28 da parte di Trib. Milano rel. Bellesi, r.g. 26866/2020 , 07.09.23-27.03.24, FIORENTINA S.P.A. c. Zaffiro srl.

<<Benché debba ritenersi non sufficiente a integrare la malafede prevista dalla norma la semplice conoscenza dell’esistenza del marchio anteriore altrui, essendo anche necessaria l’intenzione di approfittare dell’accreditamento presso il pubblico da quello conseguito (in tal senso, Cass. civ. Sez. I Ord., 13/7/2018, n. 18736), va tenuto presente che l’istituto della convalidazione ha natura eccezionale e presuppone il rigoroso accertamento dei suoi presupposti.
Considerata la notorietà dei marchi della Fiorentina, che sono celebri e conosciuti in Italia e all’estero, per effetto dei successi sportivi della squadra, che è il simbolo della città di Firenze, può ritenersi provato che la dante causa della convenuta Zaffiro fosse a conoscenza dell’esistenza e dell’uso del marchio “Fiorentina”.
Non è ipotizzabile neppure che la stessa, pur essendo a conoscenza dei marchi dell’attrice, ritenesse senza sua colpa che fra i rispettivi segni non sussistesse confondibilità o che fra i rispettivi prodotti o servizi non vi fosse affinità.
Al contrario, la diffusione, la notorietà e l’affermazione presso il pubblico del segno anteriore consentono di affermare che vi fosse, in capo alla titolare del marchio posteriore, la volontà di confondersi o di agganciarsi a un segno anteriore precedentemente affermatosi sul mercato.
Del resto, la somiglianza fra i marchi di cui si controverte è incontestabile; si potrebbe parlare di identicità, se non fosse per la presenza del top level domain “.it” che è comunque irrilevante sotto il profilo distintivo>>.

Interpretazione soprendente dato che la mala fede è la consapevolezza di ledere l’altrui diritto e null’altro (argomenta dalla definizione di buona fede posta dall’art. 1147 cc sul possesso)

Il marchio di colore di posizione è difficile da registrare

Il Trib. UE conferma il rigetto della domanda di registrazione per un marchio di colore (rosso giallo nero) e di posizone, applicato a macchine agrigole (Trib. UE 11.0.2024, . Joined Cases T‑361/23 to T‑364/23, Väderstad Holding AB c, EUIPO).

Riporto qui uno dei quattro azionati:

Segnalo solo uno dei motivi di rigetto: il fatto che i detti colori svolgono funzione di sicurezza e segnalazione (“the Board of Appeal found that the signalling effect of the colours red and yellow was of particular importance for the goods at issue, for example at the time when they were used in accordance with their purpose, when they were ‘parked’ or ‘on the road’. It stated that although the colour yellow was more easily perceived in low-light conditions, the colour red was particularly eye-catching during the day and was frequently used for safety purposes on all types of equipment in various sectors, including the agricultural sector. Furthermore, according to the Board of Appeal, the colour black, combined with the colour yellow, creates a contrast and thus improves visibility. As regards the safety function, the Board of Appeal also took into account the presence, on the goods at issue, of the combination of the colours yellow and black in the form of a banal rectangle which further improves visibility. The Board of Appeal found that the combination of the colours red, yellow and black served a safety or signalling function“: § 56.)

L’istante fa presente che ciò non rientra tra i motivi espressi di  nullità del marchio secondo la giurisprudenza UE, § 57.

Da noi non rientra espressamente nell’art. 13.1 (forse però nell’inciso finale alla lett. b): “o altre arattreristiche del prodotto”), nè  nei motivi di invalidità per  quelli di forma ex art. 9 (qui forse si potrebbe farli rientrare nelle lettere  a opppure b-).

Il T. rigetta.

(segnalazione di Marcel Pemsel in IPKat).