Revisione dell’assegno divorzile, a suo tempo determinato dal giudice accogliendo in toto l’accordo delle parti, e mutazione solo qualitativa del patrimonio

Cass. sez. I, 21/07/2026 n. 23.622, rel. Scalia, affronta l’interessante questione della revisione dell’assegno divorzile quando la prima determinazione era stata frutto di accordo recepito dal giudice :

<<8.1. La Corte d’Appello di Bologna, nel giudizio di rinvio, ha dato applicazione al “dictum” della precedente ordinanza, procedendo a una nuova e completa ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, con riguardo alle sopravvenienze successive alla sentenza di divorzio.

I giudici di merito hanno rilevato che l’assegno divorzile originario era stato determinato sulla base della richiesta congiunta dei coniugi e che la sentenza di divorzio si era limitata a recepire tale accordo. In simili ipotesi, la decisione non esplicita la funzione dell’assegno: gli accordi delle parti, infatti, sono per loro natura “muti” sul punto, poiché non contengono alcun riferimento ai criteri legali di cui all’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, ai quali la conformazione dell’assegno dovrebbe ordinariamente ispirarsi.

Ne consegue che la funzione dell’indicata posta non è ricavabile dalla motivazione della sentenza né dai criteri legali, ma dal contenuto dell’accordo stesso.

Il principio, enunciato da questa Corte – secondo cui il giudice della revisione deve muovere dalla funzione dell’assegno previsto nella sentenza di divorzio, onde verificare l’incidenza delle sopravvenienze sulla debenza e sull’ammontare – va pertanto coordinato con la peculiare ipotesi dell’assegno “convenzionale” secondo la seguente declinazione: in caso di sentenza di divorzio che recepisca integralmente l’accordo delle parti in punto di determinazione del relativo assegno senza esplicitare i criteri di riferimento, il giudice non è chiamato a ricostruire “ex post” la natura dell’assegno mediante criteri giurisprudenziali sopravvenuti, ma deve limitarsi a valutare oggettivamente le sopravvenienze dedotte, verificandone l’incidenza sull’equilibrio economico tra gli ex coniugi.

La Corte territoriale ha accertato che la vendita della casa coniugale nel 2012 integra una modificazione “qualitativa” del patrimonio, non rilevante ai fini dell’art. 9 legge n. 898/1970, e che l’immobile ereditato da Se.Lo. nel 2019 non è di valore tale da alterare l’equilibrio economico tra le parti.>>

Esatta ma pacifica è la conclusione sull’altro tema  (mutazione solo qualitativa del patrimonio)

La delega ad operare su conti correnti e dossier titoli, formalmente intestati al figlio, va valutata quale indice di disponibilità economiche del richiedente

Cass. sez. I civ. ord. 4 giugno 2026, n. 17796, rel. Caiazzo:

<<Analogamente a quanto avviene in tema di accertamento delle imposte sui redditi, laddove l’amministrazione finanziaria, nel procedere alla ricostruzione del reddito del contribuente, può legittimamente utilizzare i dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti correnti intestati a terzi, purché fornisca in giudizio la prova, anche presuntiva, che detti movimenti bancari siano in realtà attribuibili al contribuente, così, in tema di attribuzione dell’assegno divorzile in favore del coniuge economicamente debole, la delega a operare sui conti correnti e sui dossier titoli intestati al figlio, titolare di un patrimonio mobiliare importante tenuto conto dell’età e dell’epoca di inizio dell’attività lavorativa, fa presumere, in capo al genitore richiedente l’assegno, la titolarità di disponibilità economiche indirettamente allo stesso riconducibili, che concretizzano una situazione del tutto diversa da quella effettivamente dichiarata. L’accertamento sull’effettiva titolarità sostanziale delle somme costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e logica motivazione>>.

(massima di CEsare Fossati i Ondif)

Autonoma legittimazione del genitore convivente col figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente per ottenere l’assegno a favore di quest’ultimo

Cass. sez. I , 4 giugno 2026 n. 17.797, rel. Reggiani:

<<In materia di mantenimento del figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, trattandosi di diritti autonomi e concorrenti, con la conseguenza che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall’altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest’ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l’inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere>>.

(massima di CEsare Fossati in Ondif)

Per l’assegno divorzile basta anche la sola funzione perequativo-compensativa, non essendo necessaria quella assistenziale

Asseconda una diffusa interpretazione Cass. sez. I, 08/06/2026 n. 18.385, rel. Caiazzo, nonostante contrasti con il dettato dell’art. 5 c. 7, ultima parte, L. 898/1970:

<<Invero, ferma l’accertata disparità reddituale tra le parti, dalla citata giurisprudenza di questa Corte si evince che la mera funzione perequativa presuppone altresì il nesso di causalità tra la rinuncia del coniuge ad aspettative lavorative e la formazione o l’incremento del patrimonio di famiglia o dell’ex coniuge, ma non anche che il beneficiario dell’assegno sia privo di redditi sufficienti (tanto che la funzione perequativa assorbe quella assistenziale, ma sarebbe riconoscibile anche se- ferma la disparità reddituale e il nesso di causalità predetti- i redditi e le sostanze del beneficiario fossero oggettivamente di consistenza tale da escludere la valenza puramente assistenziale dell’assegno, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente)>>.

E poco sopra

<<Al riguardo, giova richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, a tenore della quale l’assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass., n. 26520/2024).

L’assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole; ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (Cass., n. 4328/2024; n. 25495/2025).>>

Il rifiuto di un’offerta di lavoro può determinare la perdita dell’assegno divorzile

Cass. sez. I, 22/05/2026 n. 15.650 rel. Caiazzo, sulla revoca dell’assegno divorzile non per procurato incremento reddituale ma -potremmo dire- per suo omesso incremento. Ordinanza probabilmente da condividere:

<<I giudici di merito hanno ritenuto che nell’ambito dei giustificati motivi legittimanti la revisione dell’assegno divorzile rientri anche il rifiuto ingiustificato di un’attività lavorativa, tenuto conto dell’età dell’ex moglie, fatto sopravvenuto alla decisione di riconoscimento del medesimo assegno.

La ricorrente assume invece che tale rifiuto non integri un fatto nuovo sopravvenuto- e dunque non sia configurabile quale giustificato motivo ai fini della richiesta revisione- in quanto non modificativo della propria situazione economica-reddituale.

Si tratta, pertanto, di stabilire, se un comportamento omissivo quale quello dedotto in giudizio, in quanto incidente, in chiave prognostica, sulle condizioni economico patrimoniali dell’avente diritto e potenzialmente modificativo di quelle dell’obbligato, possa integrare i cd. giustificati motivi sopravvenuti.

Al riguardo deve essere rilevato in fatto che non è contestata l’offerta, il rifiuto e l’incidenza (700 Euro mensili) potenziale diretta sul reddito della ricorrente.

In primo luogo deve rilevarsi che il rifiuto è un fatto sopravvenuto, con una sua tangibile consistenza naturalistica, accresciuta dalla precisa indicazione dell’ammontare della retribuzione offerta. A fronte di questa sopravvenienza nessun elemento ostativo è stato opposto, in concreto rispetto all’offerta e alla possibilità di produzione di un reddito da lavoro, ma al contrario il primo motivo si fonda soltanto su una diversa valutazione dei fatti, fenomenicamente non contestati.

A questo rilievo pregiudiziale la Corte d’Appello aggiunge in chiave rafforzativa della idoneità del quadro probatorio e determinare la sopravvenienza rilevante, il non adempimento all’onere di produzione dei documenti relativi al reddito della ricorrente, la sua giovane età e la sua capacità lavorativa piena, oltre alla non necessità di occuparsi a tempo pieno dell’accudimento dei figli. Anche queste circostanze sono fuori del perimetro della censura.

Ne consegue l’infondatezza del primo motivo sotto il profilo dell’esclusione della natura fattuale della sopravvenienza esaminata e l’inammissibilità quanto al profilo valutativo.

Nella sentenza impugnata è, infatti, affermato senza idonea censura sul punto specifico che il rifiuto di una offerta concreta e circostanziata nel quantum ha un’incidenza certa sul piano prognostico su entrambe le condizioni economico-reddituali degli ex coniugi.

Può dirsi, dunque, che il fatto nuovo ha indotto necessariamente ad una diversa valutazione comparativa dei presupposti dell’assegno divorzile.

La Corte territoriale ha infatti rilevato che l’appellante, “al momento del divorzio, aveva indubbiamente la capacità di dedicarsi all’attività lavorativa, posto che aveva appena 39 anni; l’appellante oggi ha 40 anni non ha patologie invalidanti e ha concrete possibilità di reperire un’adeguata occupazione” (come peraltro emerso dall’istruttoria svolta in primo grado)>>..

Funzione perequativo-compensativa e funzione assistenziale nell’assegno divorzile

Cass. sez. I, 27/05/2026 n. 16.638, rel. Caprioli:

<<In proposito giova ricordare che “Il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un’indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l’assegno, di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente.” (Cass. n. 29920/2022; Cass. n. 4328 del 19/02/2024).
Quanto alla funzione assistenziale dell’assegno divorzile negata nella specie dalla
sentenza gravata, si osserva che secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 15986/2025 e Cass n. 32354/2024, che compie una ricognizione dei principi di legittimità stabiliti in materia, a partire da Cass. Sez. Un. Sentenza n. 18287 dell’11/07/2018) lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi, opera unicamente come precondizione fattuale, laddove il presupposto della sua riconoscibilità in funzione assistenziale implica un giudizio di insufficienza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente per un’esistenza dignitosa e l’accertamento che questi non può procurarseli per ragioni oggettive (cfr Cass. n. 35434/2023).

Ora, le censure in esame, ben lungi dal configurare l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in realtà, laddove denunciano il mancato esame del contributo fornito dalla sig,.ra A.A. durante la convivenza prematrimoniale e il matrimonio, la mancanza di una capacità lavorativa specifica” e le concrete difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro sollecitano un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie, già valutate, sia in relazione alla rilevante differenza patrimoniale – che la Corte territoriale ha collegato alla sola attività del marito e non al contributo della moglie -, sia in relazione all’attività lavorativa costantemente esplicata dalla ricorrente sia prima che dopo il matrimonio, così come sulla riconosciuta capacità specifica.
È infatti principio consolidato quello per cui l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra “l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti” (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, confermata da innumerevoli pronunce di questa Corte)>>.

Sulla restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento separativo o divorzile

Cass. sez. I, 20/04/2026 n. 10.351, rel. Caiazzo, ribadente senza aggiunte SU 32914/2022:

<<Occorre muove le mosse dal recente orientamento adottato dalle Sezioni Unite a tenore del quale, in tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio – nella sentenza di primo o secondo grado – l’insussistenza “ab origine”, in capo all’avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della “condictio indebiti” che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto “ex tunc” delle sole condizioni economiche dell’obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell’ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica (SU, n. 32914/2022)>>.

Indagini patrimoniali a carico del coniuge nel processo di divorzio

Cass. Sez. I, 19/03/2026, n. 6.533, rel. Reggiani, con opinione consolidata:

<<In tale ottica, questa Corte ha più volte precisato che l’art. 5, comma 9, L. n. 898 del 1970 non può essere letto nel senso che il “potere” del giudice di disporre indagini di polizia tributaria debba essere considerato come un “dovere” imposto dalla “mera contestazione” delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche (Cass., Sez. 1, n. 10344 del 17/05/2005).

La relativa istanza e la contestazione dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge devono, infatti, basarsi su fatti specifici e circostanziati (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2098 del 28/01/2011).

Per poter fondatamente richiedere l’attivazione dei poteri ufficiosi in questione, non basta, dunque, contestare genericamente la veridicità delle allegazioni e delle prove altrui, ma occorre che siano offerti fatti concreti, in grado di mettere in discussione la rappresentazione della parte avversa in ordine alle proprie condizioni di vita.

Non si tratta di sopperire alla carenza probatoria della parte, poiché l’istituto consente di assumere informazioni integrative del “bagaglio istruttorio” già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova a disposizione dei privati (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2098 del 28/01/2011).

D’altronde, come sopra evidenziato, nei giudizi in esame, l’ordinario criterio di riparto dell’onere della prova è affiancato dal dovere di leale collaborazione processuale, sopra illustrato, che pone a carico di ciascuna delle parti l’obbligo di produrre la documentazione che rappresenti fedelmente le proprie consistenze patrimoniali e reddituali, anche se a sé non favorevole.

La previsione di indagini anche ufficiose è finalizzata a far emergere nel processo consistenze economiche non palesate dalla parte tenuta a farlo, le quali, proprio a causa del loro occultamento, rischierebbero di non essere individuate, ove si applicasse il rigido criterio del riparto dell’onere della prova a carico dell’altra parte.

In sintesi, l’art. 5, comma 9, L. n. 898 del 1970 prevede prima di tutto che ciascuna parte offra al contraddittorio tutta la documentazione rilevante ai fini della rappresentazione del proprio reddito e del proprio patrimonio e, nel caso in cui emergano circostanze concrete che mettano in dubbio la completezza o la veridicità di tale documentazione, prevede il ricorso anche ufficioso alle indagini menzionate, in modo da far acquisire al processo il reale reddito, il patrimonio e l’effettivo tenore di vita delle parti.

Ovviamente, la decisione in ordine al compimento o meno di tali indagini è lasciata alla discrezionalità del giudice, il cui diniego non è sindacabile, purché sia correlato, anche per implicito, ad una valutazione di superfluità dell’iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti (così Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 8744 del 28/03/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14336 del 06/06/2013; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16575 del 18/06/2008; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9861 del 28/04/2006).

Tale valutazione di superfluità deve, però, fondarsi su corretti presupposti giuridici, tra cui quelli inerenti alla individuazione degli elementi che rilevano ai fini della decisione.

È per questo che questa stessa Corte, ha precisato che, se la parte ha offerto, a sostegno della richiesta di indagini della polizia tributaria, elementi concreti, idonei a supportare la propria domanda o le proprie eccezioni e difese, il giudice di merito non può rigettare la richiesta e, nel contempo, rigettare anche le domande o le eccezioni e difese che avrebbero potuto avere conferma a seguito dell’esperimento delle indagini stesse (Cass., Sez. 1, n. 22616 del 19/07/2022; Cass., Sez. 1, n. 10344 del 17/05/2005 e Cass., Sez. 1, n. 8417 del 21/06/2000; v. già Sez. 1, Sentenza n. 3529 del 21/03/1992 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6087 del 03/07/1996)>>.

E’ accertabile la simulazione degli atti dispositivi inseriti nell’accordo di separazione consensuale o di divorzio congiunto

Cass. sez. 1 , 16/02/2026 n. 3.442, rel. Tricomi:

<<Innanzi tutto, va rammentato che la Corte di appello, in sede di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio è stata chiamata a pronunciarsi sulla censura concernente l’accertamento e la declaratoria della simulazione degli accordi patrimoniali conclusi tra i coniugi (in particolare quelli aventi ad oggetto il trasferimento di proprietà di tutti gli immobili fino a quel momento appartenuti al sig. B.B.) in occasione della separazione consensuale.

Segnatamente, nello statuire la cassazione con rinvio, Cass. n. 21839/2019 ha affermato ” 6.2.1. (…) Al riguardo, tuttavia, occorre chiarire a quali condizioni possa affermarsi l’autonomia di detti accordi patrimoniali rispetto al negozio di separazione. Sul punto va richiamato quanto, di recente, affermato da questa Corte, ovvero che “la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 19 agosto 2015, n. 16909, Rv. 636506-01). Su tali basi, quindi, si è ritenuto che “l’accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico predetto e che ad esso non sono immediatamente riferibili: si tratta di quegli accordi che sono ricollegati, si potrebbe dire, in via soltanto estrinseca con il patto principale, relativi a negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti “in occasione” della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale (nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali: art. 1321 c.c.), al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del tutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purchè non ledano diritti inderogabili”. Da ciò deriva l’ulteriore conseguenza che “ben possono allora dette pattuizioni – quelle aventi causa concreta e quelle aventi mera occasione nella separazione, le prime volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione e le seconde finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate -convivere nello stesso atto: esse si configurano come del tutto autonome e riguardano profili fra di loro pienamente compatibili, sebbene diverso ne sarà il trattamento” (così, nuovamente, Cass. Sez. 1, sent. n. 16909 del 2015, cit.). 6.2.2. Orbene, siffatta constatazione giova all’odierna ricorrente, considerando che l’accordo avverso il quale ella ha esperito l’azione di simulazione, come risulta anche dalla sentenza impugnata, costituiva adempimento “una tantum” di tutti gli obblighi del marito verso la moglie (e non soltanto di quell’obbligo di mantenimento, facente parte, come già evidenziato, del “contenuto essenziale” dell’accordo di separazione), recando, pertanto, una regolamentazione complessiva dei loro rapporti. Non casualmente, infatti, attraverso di esso, il Bi. ha disposto, in favore della M., non del solo immobile già adibito a casa coniugale, ma del suo intero patrimonio immobiliare, realizzando, pertanto, un atto dispositivo che – per il suo ampio contenuto – va ben oltre la necessità di definire l’obbligo di mantenimento, comprendendo quelle “altre statuizioni economiche” che integrano, secondo il summenzionato arresto di questa Corte, il contenuto “eventuale” dell’accordo di separazione.

Rispetto, dunque, a tale pattuizione, con la quale i predetti Bi. e M. hanno inteso dare, come detto, un assetto generale alle loro relazioni, non possono valere le argomentazioni – ostative all’impugnabilità per simulazione della separazione (ad avvenuta omologazione giudiziale della stessa) – individuate dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nella sentenza oggi impugnata, e basate sul rilievo che “l’iniziativa processuale diretta ad acquisire l’omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano “disvolere” con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso “volere” l’emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione” (così Cass. Sez. 1, sent. 12 settembre 2014, n. 19319, Rv. 632564-01)”.

3.3.- In linea con questi principi si pone Cass. Sezioni Unite con la sentenza n. 21761/2021, che ha affermato che “Le clausole dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della L. n. 52 del 1985, come introdotto dall’art. 19, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l’ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.” ed ha espressamente richiamato, per quanto di interesse nel presente giudizio, la possibilità di esperire azione di simulazione nei confronti di un patto, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologati, che preveda trasferimenti immobiliari tra le parti (cfr. fol. 17).

L’assoggettabilità all’azione di simulazione assoluta del negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia, da parte dei terzi creditori del simulato alienante è stata ribadita anche da Cass. n. 24687/2022.

Va quindi osservato che l’azione di simulazione assoluta è esercitata da un terzo contro le parti sul presupposto del carattere pregiudizievole per i suoi diritti del negozio simulato; il “petitum” è diretto, conformemente al primo comma dell’art. 1414 c.c., ad ottenere la declaratoria che il negozio non ha prodotto alcun effetto fra le parti, perché è proprio questo che è necessario per l’eliminazione del pregiudizio per il terzo e questa è stata l’azione promossa nel presente caso.>>

Ancora sui presupposti dell’assegno divorzile a favore del coniuge

Cass.  sez. I,  07/01/2026, n. 300, rel. Dal Moro:

<<Come è stato già precisato, rispetto alla precedente giurisprudenza espressa da Cass. n. 24250 del 08/09/2021, il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, qui ricorrente, – che costituisce solo una precondizione fattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 – perché l’assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole; ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (Cass. n. 4328 del 19/02/2024).

In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l’istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (Cass. n. 32354 del 13/12/2024.), mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. n. 26520 del 11/10/2024).

Nessuna di queste circostanze ricorre nel caso perché la Corte si è attenuta alle disposizioni in esame, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente.

Il giudice del merito ha affermato che: non era stato dimostrato che la disparità economica fra gli ex coniugi fosse dipesa dalle scelte compiute dall’ex moglie durante il matrimonio a discapito della sua professionalità ed a favore del bene della famiglia e neppure che l’ascesa professionale del marito fosse stata agevolata dalla ex moglie.

Quanto poi alle rinunce professionali ha osservato che la prospettata rinuncia ad un contratto a tempo indeterminato presso una società di revisione, non solo non era stata dimostrata ma risultava sconfessata dalla produzione di un contestuale contratto con la Banca S. Angelo al momento della conclusione del contratto con la predetta società.

Ora, le censure in esame, in realtà, sollecitano un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie, già valutate, sia in relazione alla rilevante differenza patrimoniale – che la Corte territoriale ha collegato alla sola attività del marito e non al contributo della moglie -, che all’attività lavorativa costantemente esplicata dalla ricorrente dopo il matrimonio, e alla circostanza che la stessa ex moglie avesse rinunciato a coltivare le sue ambizioni professionali per dedicarsi alla cura della famiglia.

In altri termini, la ricorrente non ha provato che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, fosse l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari in quanto, al contrario, è stato accertato che la stessa ricorrente avesse coltivato la sua attività impiegatizia non emergendo dunque, nessuna rinuncia ad aspettative legittimamente connesse alla propria qualifica professionale.

Né la ricorrente ha allegato e dimostrato di aver dovuto rinunciare ad ulteriori aspettative professionali, diverse da quelle citate, in ragione del suo contributo alla vita familiare.

Invero, il beneficio economico-patrimoniale che l’ex marito avesse tratto dal lavoro professionale svolto dall’ex moglie, che peraltro non risulta dimostrato, non legittima, di per sé, il riconoscimento della funzione perequativa dell’assegno divorzile, essendo a tale fine necessario altresì che l’ex coniuge abbia dovuto rinunciare a significativi aspetti della propria vita lavorativa o sociale e che tale rinuncia- come detto- sia causalmente riconducibile all’accrescimento patrimoniale dell’ex coniuge o della compagine familiare>>.