Asseconda una diffusa interpretazione Cass. sez. I, 08/06/2026 n. 18.385, rel. Caiazzo, nonostante contrasti con il dettato dell’art. 5 c. 7, ultima parte, L. 898/1970:
<<Invero, ferma l’accertata disparità reddituale tra le parti, dalla citata giurisprudenza di questa Corte si evince che la mera funzione perequativa presuppone altresì il nesso di causalità tra la rinuncia del coniuge ad aspettative lavorative e la formazione o l’incremento del patrimonio di famiglia o dell’ex coniuge, ma non anche che il beneficiario dell’assegno sia privo di redditi sufficienti (tanto che la funzione perequativa assorbe quella assistenziale, ma sarebbe riconoscibile anche se- ferma la disparità reddituale e il nesso di causalità predetti- i redditi e le sostanze del beneficiario fossero oggettivamente di consistenza tale da escludere la valenza puramente assistenziale dell’assegno, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente)>>.
E poco sopra
<<Al riguardo, giova richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, a tenore della quale l’assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass., n. 26520/2024).
L’assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole; ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (Cass., n. 4328/2024; n. 25495/2025).>>