Cass. sez. II, 29/09/2026 n. 25.932, rel. Giannaccari, ribadendo regole consolidate:
<<Tale affermazione coglie, in modo chiaro, i principi che regolano lo scioglimento della comunione tra coeredi e, in particolare, l’istituto della collazione, che comporta l’obbligo dei legittimari coeredi di conferire all’asse ereditario quanto ricevuto in donazione dal defunto, in modo da formare le singole porzioni, salvo che, come nel caso in esame, il donatario ne sia stato dispensato.
La dispensa dalla collazione esonera, infatti, il donatario dal conferimento ma non importa l’esclusione del bene donato dalla riunione fittizia, ai fini della determinazione della porzione disponibile, (Cass. n. 14193/2022).
In sostanza, come si ricava dalla sentenza della Corte d’Appello, la dispensa dalla collazione non sottrae la donazione alla riduzione se sia lesiva della legittima altrui (Cass., n. 12317/2019; Cass. n. 13660/2017), rappresentando l’intangibilità della quota di riserva dei legittimari un limite alla dispensa da collazione.
La dispensa dalla collazione produce, dunque, effetto nei limiti della disponibile mentre per l’eccedenza il donatario è esposto all’azione di riduzione (Cass., n. 27377/2021; Cass. n 711/1966).
In tal caso, spetta al donatario scegliere se conferire in natura il bene immobile ricevuto ovvero per imputazione poiché il donante ha il solo potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcun modo vincolare la sua scelta, qualora egli sia tenuto alla collazione (Cass., n. 17409/2023; Cass. n. 5659/2015; Cass. n. 1521/80; Cass. n. 1481/79).
Nel caso di specie, risulta dalla sentenza della Corte d’Appello che, una volta effettuata la riunione fittizia e calcolata la quota di Gi., Ma.Ne., Na.Ri. ha scelto di conferire alla massa ereditaria il fondo “(Omissis)” ed il fondo “Macchia”, con conguaglio in suo favore ed a carico della massa ereditaria di Euro 1048,81, in tal modo assicurando agli eredi la quota di legittima>>.