Rapporto tra collazione e riunione fittizia in sede di divisione ereditaria

Cass. sez. II, 29/09/2026 n. 25.932, rel. Giannaccari, ribadendo regole consolidate:

<<Tale affermazione coglie, in modo chiaro, i principi che regolano lo scioglimento della comunione tra coeredi e, in particolare, l’istituto della collazione, che comporta l’obbligo dei legittimari coeredi di conferire all’asse ereditario quanto ricevuto in donazione dal defunto, in modo da formare le singole porzioni, salvo che, come nel caso in esame, il donatario ne sia stato dispensato.

La dispensa dalla collazione esonera, infatti, il donatario dal conferimento ma non importa l’esclusione del bene donato dalla riunione fittizia, ai fini della determinazione della porzione disponibile, (Cass. n. 14193/2022).

In sostanza, come si ricava dalla sentenza della Corte d’Appello, la dispensa dalla collazione non sottrae la donazione alla riduzione se sia lesiva della legittima altrui (Cass., n. 12317/2019; Cass. n. 13660/2017), rappresentando l’intangibilità della quota di riserva dei legittimari un limite alla dispensa da collazione.

La dispensa dalla collazione produce, dunque, effetto nei limiti della disponibile mentre per l’eccedenza il donatario è esposto all’azione di riduzione (Cass., n. 27377/2021; Cass. n 711/1966).

In tal caso, spetta al donatario scegliere se conferire in natura il bene immobile ricevuto ovvero per imputazione poiché il donante ha il solo potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcun modo vincolare la sua scelta, qualora egli sia tenuto alla collazione (Cass., n. 17409/2023; Cass. n. 5659/2015; Cass. n. 1521/80; Cass. n. 1481/79).

Nel caso di specie, risulta dalla sentenza della Corte d’Appello che, una volta effettuata la riunione fittizia e calcolata la quota di Gi., Ma.Ne., Na.Ri. ha scelto di conferire alla massa ereditaria il fondo “(Omissis)” ed il fondo “Macchia”, con conguaglio in suo favore ed a carico della massa ereditaria di Euro 1048,81, in tal modo assicurando agli eredi la quota di legittima>>.

Divisione ereditaria di bene non comodamente divisibile e migliorie aportarte da un condividente

Cass. sez. II, 29/09/2026 n. 25.955, rel. Criscuolo, sul sempre un poco scivoloso tema in oggetto:
<<Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti vengono a far parte dello stesso per il principio dell’accessione, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli, sia ai fini della stima complessiva del valore venale del cespite e della determinazione delle quote, sia per la liquidazione dei conguagli, fermo restando che il rimborso in favore del coerede che ha anticipato le spese va calcolato al netto degli eventuali vantaggi economici fiscalmente riconosciuti (quali le detrazioni d’imposta) di cui lo stesso abbia beneficiato.
Il coerede che, dopo la morte del “de cuius”, utilizza ed amministra individualmente un bene ereditario, è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti naturali (da ripartirsi “pro quota“) e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione “ipso iure“), tratti dal bene goduto; peraltro, il convenuto può chiedere, per la prima volta nel giudizio di appello, il rimborso delle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate, implicando la domanda di rendimento del conto la sistemazione contabile delle partite di dare e di avere tra le parti, senza che siano necessarie eccezioni o domande riconvenzionali, per ricavarne, quale conseguenza, l’accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, oggetto della conseguente statuizione di condanna, in base alla produzione documentale tempestivamente effettuata nel rispetto delle preclusioni istruttorie.>>
(massima di Cesare Fossati in Ondif)