Rapporto tra collazione e riunione fittizia in sede di divisione ereditaria

Cass. sez. II, 29/09/2026 n. 25.932, rel. Giannaccari, ribadendo regole consolidate:

<<Tale affermazione coglie, in modo chiaro, i principi che regolano lo scioglimento della comunione tra coeredi e, in particolare, l’istituto della collazione, che comporta l’obbligo dei legittimari coeredi di conferire all’asse ereditario quanto ricevuto in donazione dal defunto, in modo da formare le singole porzioni, salvo che, come nel caso in esame, il donatario ne sia stato dispensato.

La dispensa dalla collazione esonera, infatti, il donatario dal conferimento ma non importa l’esclusione del bene donato dalla riunione fittizia, ai fini della determinazione della porzione disponibile, (Cass. n. 14193/2022).

In sostanza, come si ricava dalla sentenza della Corte d’Appello, la dispensa dalla collazione non sottrae la donazione alla riduzione se sia lesiva della legittima altrui (Cass., n. 12317/2019; Cass. n. 13660/2017), rappresentando l’intangibilità della quota di riserva dei legittimari un limite alla dispensa da collazione.

La dispensa dalla collazione produce, dunque, effetto nei limiti della disponibile mentre per l’eccedenza il donatario è esposto all’azione di riduzione (Cass., n. 27377/2021; Cass. n 711/1966).

In tal caso, spetta al donatario scegliere se conferire in natura il bene immobile ricevuto ovvero per imputazione poiché il donante ha il solo potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcun modo vincolare la sua scelta, qualora egli sia tenuto alla collazione (Cass., n. 17409/2023; Cass. n. 5659/2015; Cass. n. 1521/80; Cass. n. 1481/79).

Nel caso di specie, risulta dalla sentenza della Corte d’Appello che, una volta effettuata la riunione fittizia e calcolata la quota di Gi., Ma.Ne., Na.Ri. ha scelto di conferire alla massa ereditaria il fondo “(Omissis)” ed il fondo “Macchia”, con conguaglio in suo favore ed a carico della massa ereditaria di Euro 1048,81, in tal modo assicurando agli eredi la quota di legittima>>.

divisione ereditaria: preferenza per i beni in natura e automaticità dell’obbligo di collazione

Cass. sez. II, Sent. 23/01/2025 n. 1.686, rel. Fortunato:

<< Il motivo è fondato.    L’asse ereditario era composto da una pluralità di immobili che il giudice di merito ha ritenuto di accorpare nei singoli lotti in modo da rispettare una divisione in natura, anziché per equivalente.

A norma dell’art. 718 c.c. a ciascun condividente spetta, difatti, una parte in natura dei beni da dividere, siano essi mobili o immobili; in presenza di una pluralità di immobili, è rimesso al giudice di merito valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, se il diritto dei singoli condividenti sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento di ciascuna entità immobiliare, oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ai singoli aventi diritto (Cass. 1816/1979) e, qualora i singoli beni consentano, da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuno dei condividenti in modo che le altre possano formarsi con i restanti immobili, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, essendo comunque ottenuta la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione, rispettando il valore di ciascuna quota (Cass. 2177/1966; Cass. 1816/1979; Cass. 7700/1994; Cass. 590/1961; Cass. 372/1957).

Tuttavia, per accertare la corretta formazione del progetto divisionale e della soluzione individuata dal c.t.u. non poteva prescindersi dal conferire il giusto rilievo all’entità dei conguagli.

La ridotta entità del conguaglio è criterio che deve sempre ispirare la scelta della soluzione più appropriata in materia di divisione in modo da evitare che sia alterata l’equilibrata distribuzione dei beni, che deve avvenire in natura, mentre il conguaglio ha la funzione di ristabilire l’equilibrio tra le quote e di superare eventuali differenze di valore (Cass. 7961/2003; Cass. 726/2018; Cass. 12965/2020).

(…)

8. Il quarto motivo denuncia che erroneamente la sentenza abbia ritenuto necessaria una domanda di parte per ottenere la collazione della donazione, che invece opera di diritto senza necessità di una specifica azione.

Il motivo è infondato poiché la richiesta di collazione implicava il previo accertamento della natura di donazione indiretta della consegna, mediante assegno, della somma impiegata per l’acquisto di un immobile.

La collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal “de cuius” e salva apposita dispensa di quest’ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del “relictum” e del “donatum” al momento dell’apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente senza necessità di un’ espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l’esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione.

Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all’obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell’esistenza dell’atto di liberalità, nel rispetto delle preclusioni processuali (Cass. 23403/2022; Cass. 19833/2019)>>.