Inteviene sull’annoso tema, di solito esaminato in sede europea, pure la nostra Corte di legittimità (Cass. sez. I, 10/03/2026 n. 5.385, rel. Catallozzi, Società Agricola Albafiorita di Sa.La. e De.Di. Azienda Agricola Pa.Pa. E C. S.S. Agricola e Co.Pa. s.s. agricola, c,. SCF srl):
<<la fornitura, mediante ricevitori installati nelle camere di un albergo, cui può essere assimilato un agriturismo, rilevante nella specie, stante il carattere di struttura ricettiva – di un segnale televisivo costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, par. 1, direttiva 2001/29/CE, a nulla rilevando il carattere privato del luogo in cui avviene la comunicazione (cfr. Corte Giust. UE 15 marzo 2012, C-162/10, Phonographic Performance (Ireland) Limited; Corte Giust. C-306/05, UE 7 dicembre 2006, SGAE);
infatti, il diritto di comunicazione al pubblico comprende la messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento che sceglie individualmente, per cui verrebbe frustrato se non riguardasse anche le comunicazioni effettuate in luoghi privati; ne consegue che la clientela di un albergo, così come di un agriturismo, costituisce un tale pubblico nuovo ai fini dell’applicazione dell’art. 3, direttiva 29/2001/CE, non facendo parte del pubblico iniziale e accendo alle trasmissioni grazie all’atto di distribuzione indipendente dell’esercente;
va puntualizzato, in proposito, che la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della (detta) direttiva, ma che tale installazione può rendere tecnicamente possibile l’accesso del pubblico alle opere diffuse per cui se mediante apparecchi televisivi in tal modo installati l’albergo distribuisce il segnale ai suoi clienti alloggiati nelle camere dello stesso, si tratta di una comunicazione al pubblico, senza che occorra accertare quale sia la tecnica di trasmissione del segnale utilizzata;
orbene, premesso che nel caso in esame, non è controversa né l’installazione degli apparecchi televisivi nelle camere degli agriturismi, né la distribuzione del segnale ai clienti ivi alloggiati mediante tali apparecchi, si osserva che la decisione dalla Corte di appello sul punto della sussistenza del presupposto per l’insorgenza del diritto azionato dalla S.C.F. Srl risulta coerente con il pertinente quadro normativo, così come ricostruito;
non pertinente è il riferimento operato dai ricorrenti alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16 febbraio 2017, C-641/15, Verwertungsgesellschaft Rundfunk, in quanto relativa alla diversa fattispecie concernente il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di cui agli artt. 8, para. 3, direttiva 2006/115/CE (concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale) e 79, primo comma, lett. c), legge aut., avente a oggetto l’autorizzazione o il divieto della ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché della loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso;
del pari non pertinente è il riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia del 18 novembre 2020, C-147/19, Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación SA, relativa al caso, non ricorrente nella specie, di una comunicazione al pubblico avente a oggetto una registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva nella quale sia stato incorporato un fonogramma o una riproduzione di tale fonogramma;>>