Non esiste un diritto (finale) di accertare la autenticità dell’opera nè di disconoscerla

Importanti precisazioni, su un tema ancora dibattuto, da parte di Cass. sez. I, 22/05/2026 n. 15.821, rel. Falabella, decidente la lite tra un collezionista e i fratelli dell’artista Piero Manzoni:

<<5. Tanto detto, l’assunto delle ricorrenti circa l’estraneità al diritto morale d’autore del diritto, o meglio della facoltà, di disconoscere la paternità dell’opera merita condivisione.

6. In termini generali, l’azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all’accertamento di un diritto già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale (Cass. 3 novembre 2023, n. 30510; Cass. 30 novembre 2017, n. 28821). In tal senso, si è precisato che l’azione di mero accertamento volta ad ottenere una pronuncia di autenticità dell’opera artistica non è ammissibile, atteso che la tutela giurisdizionale civile è intesa all’affermazione e preservazione dei diritti, mentre i fatti storici possono essere oggetto di accertamento soltanto se posti a fondamento dei diritti fatti valere e non, invece, se considerati autonomamente e al solo fine di rimuovere uno stato d’incertezza (Cass. 9 febbraio 2025, n. 3231): l’accertamento sull’autenticità dell’opera, come l’accertamento di ogni fatto storico, non può costituire autonomo oggetto della tutela giurisdizionale; si è avuto così modo di rilevare che i fatti storici possono “costituire soltanto la mera premessa, incidentalmente verificata, del prodursi di un effetto giuridico positivo per l’attore (il diritto soggettivo)

questo sì direttamente e doverosamente verificabile ed accertabile a cura del giudice” (Cass. 30 novembre 2017, n. 28821, cit., in motivazione).

Una verifica dell’autenticità dell’opera può avere dunque corso avanti al giudice ove rappresenti non già l’oggetto stesso del giudizio, ma attività da compiersi per pervenire all’accertamento di un diritto soggettivo della parte.

Nel caso in esame la detta verifica entra in gioco in quanto veicolata da un’azione che, come si legge nella sentenza impugnata, era stata proposta “ai fini del disconoscimento della paternità delle opere nei confronti di tutti i soggetti affermatisi attuali proprietari delle medesime”.

7. La Corte di appello ha ritenuto che il disconoscimento dell’opera d’arte trovi radicamento nei diritti morali d’autore e che, dunque, i fratelli di Ma.Pi. fossero legittimati, in forza della previsione contenuta nell’art. 23 L. aut., a far accertare che quest’ultimo non era l’autore delle opere per cui è causa: infatti la norma in questione prevede che dopo la morte dell’autore il diritto morale può essere fatto valere, in via residuale, dai fratelli e dalle sorelle dell’autore e dai loro discendenti. Il diritto in funzione del quale fu domandato l’accertamento dell’autenticità delle opere è stato quindi individuato in una particolare espressione del diritto morale d’autore, reputandosi che questo contemplasse non solo le tradizionali facoltà di identificarsi come autore, di rivelarsi tale e di rivendicarne la paternità, ma anche quello di disconoscere la paternità stessa.

8. Come evidenziato dalla dominante dottrina, esula però dal contenuto del diritto alla paternità dell’opera, previsto dagli artt. 2577 c.c. e dall’art. 20 L. aut., la tutela dell’autore contro la pubblicazione di un’opera altrui, che appaia sotto il suo nome.

Si è giustamente osservato che il disconoscimento della paternità intellettuale dell’opera non trova fondamento, sul piano del diritto

internazionale, nell’art. 6-bis della Convenzione di Unione di Berna, e che, del resto, la prospettiva comparativistica consegna un quadro in cui diversi ordinamenti europei quello tedesco, quello francese, quello svizzero, quello del Regno unito “non affidano al diritto d’autore la protezione dell’interesse dell’artista al disconoscimento della paternità”.

Parimenti, nell’ordinamento italiano, la legge non annovera tra i diritti morali d’autore la facoltà di negare la detta paternità: l’art. 2577 c.c. e l’art. 20 L. aut. non ne fanno effettivamente menzione e, del resto, tale situazione giuridica soggettiva non si identifica col diritto, previsto dall’art. 142 della stessa legge, di ritirare l’opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali: previsione, questa, che consente all’autore di opporsi alla circolazione della stessa sul presupposto che la stessa non sia più rappresentativa della sua identità, umana o artistica, ma che non attribuisce all’autore un vero e proprio diritto di disconoscere l’opera che gli venga attribuita.

9. L’assenza di una previsione legislativa che includa nel diritto morale d’autore la facoltà di disconoscere la paternità dell’opera ha una sua precisa ragione.

La detta facoltà, a differenza di quella di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi alle modificazioni e in genere agli atti che possano recare pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore, non ha ad oggetto un’opera dell’ingegno e non trova fondamento in un atto di creatività intellettuale: non è cioè una facoltà espressiva del diritto dell’autore “sull’opera”; è piuttosto un potere rientrante nel diritto della persona a preservare, rispetto alla socialità, una precisa identità personale, segnatamente una identità artistica. E infatti, come è stato osservato in un apprezzato contributo sul tema, “la disciplina del diritto morale d’autore ha la finalità di proteggere la personalità dell’autore quale si manifesta nella sua opera” e ha una “funzione protettiva del legame ideale esistente tra l’opera ed il suo autore”, mentre nel falso d’arte “ciò che si sfrutta non è un’opera altrui, ma la fama, la notorietà che un autore si è conquistato grazie alle sue verÈopere”.

Per tale ragione, secondo autorevole dottrina, nell’ipotesi del disconoscimento della paternità dell’opera “può esservi soltanto lesione del nome o anche della reputazione dell’uomo, apparente autore, sicché l’azione da lui svolta riposa su di un diverso diritto della personalità”.

10. Reputa il Collegio che la facoltà di disconoscere la paternità dell’opera esuli effettivamente dal diritto d’autore e vada piuttosto ricondotta nella sfera in cui si inscrivono i poteri che spettano al soggetto in relazione alla paternità dei propri atti, i quali includono il potere di opporsi alla falsa attribuzione di azioni che siano rilevanti nell’apprezzamento sociale della personalità.

Merita di essere richiamato, in proposito, il principio, elaborato dalla giurisprudenza di questa S.C., secondo cui l’interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l’onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l’immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall’art. 2 Cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall’art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome (così Cass. 22 giugno 1985, n. 3769).>>