Un (esatto) rifiuto della SC di ravvisare un patto successorio

Cass. sez 2, 10.04.2025 n. 9.397, rel. Cavallino, giustamente esclude di ravvisare violazione dell’art. 458 cc nel patto seguente, stipulato tra la madre  e i due figli (maschio e femmina) il 12.08.2009. La madre era poi morta nel 2016 lasciando come unica erede la figlia.

“scrittura privata contenente obbligazione di assistenza e
mantenimento” : “1)la signora Suggelli Onelia
conferma di aver autorizzato la figlia Braccini Graziella a prelevare dal
conto corrente suindicato ed utilizzare la somma di euro 150.000,00,
ricavata dalla vendita dell’immobile indicato in premessa; 2)il signor
Braccini Valter prende atto di tale volontà, non contesta le somme già
prelevate e non si oppone al prelevamento delle ulteriori somme
purché nel limite indicato di Euro 150.000,00; 3)la signora Braccini
Graziella si impegna a utilizzare le somme indicate per l’acquisto di un
immobile sito in La Loggia, in via Ugo Foscolo, che sarà a lei intestato
e di sua esclusiva proprietà; 4)la signora Braccini Graziella si impegna
e vincola in cambio della libera e totale disponibilità della somma
ricavata dalla vendita immobiliare e della temporanea rinuncia del
fratello alla sua quota a: -ospitare la madre Suggelli Onelia presso
l’abitazione di cui al punto 3) (che ivi sposterà la residenza) a far data
dall’effettivo trasloco; -garantire in ogni caso alla signora Suggelli
Onelia l’assistenza morale e materiale (qualora e nel momento in cui
non sia sufficiente la somma percepita dalla madre a titolo di pensione)
al fine di permetterle un regime di vita analogo a quello attualmente
vissuto; -sottoscrivere in sede di stipulazione dell’atto notarile di
acquisto dell’immobile in La Loggia, via Ugo Foscolo, atto di riconoscimento di debito nei confronti del sig. Braccini Valter per Euro 75.000,00, somma da pagarsi entro e non oltre un anno dalla morte della madre Suggelli Onelia; 5)resta ovviamente facoltà e obbligo morale del signor Braccini Valter far visita alla madre (previo avviso telefonico il giorno precedente) prelevandola e portandola presso la propria abitazione o in altro luogo (valutata preventivamente la
disponibilità della signora Suggelli)”.
La figlia aveva poi sottoscritto nel 23.11.2009 il seg. riconscimento di debito vs il fratello: “in adempimento dell’impegno assunto con la scrittura privata 12.8.2009, avendo stipulato in data odierna l’atto di compravendita dell’immobile sito in La Loggia (TO) via Ugo Foscolo 13, dichiara di riconoscersi debitrice nei confronti del signor Braccini Valter…della somma di Euro 75.000,00, a condizione che la
signora Suggelli Onelia…sia deceduta e si impegna a pagare la predetta
somma, senza interessi e rivalutazione, entro e non oltre un anno dal
decesso della signora Suggelli Onelia”.

Giustamente la SC esclude il ricorrere di una patto successorio.

<<La pronuncia si sottrae a tutte le critiche della ricorrente, in quanto costituisce corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali, al fine della configurazione di un patto successorio vietato, è necessario accertare: 1)se il vincolo giuridico abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi a una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione e se siano, comunque, compresi nella successione; 3)se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi dello ius poenitendi; 4)se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione; 5)se il programmato trasferimento, dal promittente al promissario, avrebbe dovuto avere luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato (Cass. Sez. 2 24-5-2021 n. 14110 Rv. 661331-01, Cass. Sez. 2 16-2-1995 n. 1683 Rv. 490468-08, Cass. Sez. 2 22-7-1971 n. 2404 Rv. 353355-01).

L’art. 485 cod. civ. mira a tutelare la libertà testamentaria fino alla morte del disponente e, in considerazione della finalità del divieto, sono sottratti all’ambito applicativo della disposizione i negozi nei quali l’evento morte non è causa dell’attribuzione, ma viene a incidere esclusivamente sull’efficacia dell’atto, il cui scopo non è di regolare la futura successione. Quindi, l’atto mortis causa diverso dal testamento vietato è esclusivamente quello nel quale la morte incide non sul piano effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a regolare i rapporti che scaturiscono dalla morte del soggetto, senza produrre alcun effetto, neppure prodromico o preliminare fino a che il soggetto è in vita; cioè, l’atto mortis causa vietato investe rapporti e situazioni che si formano in via originaria con la morte del soggetto o che dall’evento morte traggono una loro autonoma qualificazione, mentre il negozio post mortem valido è destinato a regolare una situazione preesistente, in quanto l’attribuzione è attuale nella sua consistenza patrimoniale e non è limitata ai beni rimasti nel patrimonio del disponente al momento della morte (Cass. Sez. 2 2-9-2020 n. 18198 Rv. 659095-01, Cass. Sez. U 12-7-2019 n. 18831 Rv. 654590-01; cfr. altresì Cass. Sez. 2 13-12-2023 n. 34858 Rv. 669678-01).

Nella fattispecie la Corte d’Appello ha accertato, in termini che resistono alle critiche della ricorrente, che il negozio era finalizzato a produrre e aveva effettivamente prodotto i suoi effetti in vita della madre, in quanto il trasferimento della somma di denaro era stato effettivo e destinato a soddisfare interessi attuali dei contraenti; la somma di denaro era stata realmente e immediatamente trasferita dalla madre alla figlia, al fine di soddisfare sia l’interesse della madre ad avere in cambio dalla figlia l’assistenza per tutta la durata della sua esistenza, abitando con lei nella casa oggetto di acquisto, sia l’interesse della figlia ad avere la disponibilità necessaria a procedere all’acquisto della casa medesima, e perciò l’accordo aveva contenuto tale da escludere che la madre e i figli disponessero dei diritti di successione non ancora aperta. In questo contesto, neppure l’assunzione dell’obbligazione da parte della figlia di trasferire al fratello la metà della somma ricevuta entro un anno dalla morte della madre comportava atto avente contenuto dispositivo dei diritti sulla successione futura; ciò perché non si trattava di previsione che avesse a oggetto beni ancora compresi nel patrimonio della madre al momento della sua morte e che trovasse causa nell’evento-morte, ma si trattava di previsione relativa a beni che erano effettivamente entrati nel patrimonio della figlia e che la stessa si obbligava a trasferire, in parte, al fratello dopo che era venuta meno l’esigenza di assistenza alla madre.>>