La clausole di parità di prezzo, imposta da Booking alle strutture sue clienti, sono illegittime, dice l’antitrust UE

Sono illegittime perchè restrttive senza necessità le calsule di aprità

<< A tal riguardo, per quanto riguarda le clausole di parità ampia, che vietano agli albergatori controparte contrattuale che figurano sulla piattaforma di prenotazione di offrire, sui propri canali di vendita o su canali di vendita gestiti da terzi, camere ad un prezzo inferiore a quello proposto su detta piattaforma, esse non appaiono oggettivamente necessarie per l’operazione principale consistente nella prestazione di servizi di prenotazione alberghiera online, né proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito da tale operazione. (…)

64      È vero che, nell’ambito del procedimento principale, è stato sostenuto che le clausole di parità mirano ad impedire, da un lato, ai prestatori di servizi alberghieri di utilizzare in modo sleale e senza corrispettivo i servizi e la visibilità offerta dalla piattaforma di prenotazione alberghiera e, dall’altro, che gli investimenti realizzati nell’elaborazione delle funzioni di ricerca e di comparazione di tale piattaforma non possano essere ammortizzati.>>

Tuttavia non sono “necessarie” secondo l’interpretazione giuriosrueziale:

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Nel caso di specie, la circostanza che l’assenza delle clausole di parità della tariffa imposte dalla piattaforma di prenotazione alberghiera possa eventualmente produrre conseguenze negative sulla redditività dei servizi offerti da tale piattaforma non implica, di per sé, che tali clausole debbano essere considerate oggettivamente necessarie. Una siffatta circostanza, se accertata, sembra riferirsi al modello commerciale seguito dalla piattaforma di prenotazione online, che ha, in particolare, optato per una limitazione del livello delle commissioni dovute dai prestatori di servizi alberghieri affiliati al fine di aumentare il volume delle offerte presentate su tale piattaforma e di rafforzare gli effetti di rete indiretti che ciò genera.

73 Inoltre, il fatto, supponendolo vero, che le clausole di parità della tariffa tendono a contrastare eventuali fenomeni di parassitismo e sono indispensabili per garantire incrementi di efficienza o per assicurare il successo commerciale dell’operazione principale non consente di qualificarle come «restrizioni accessorie», nell’accezione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Tale circostanza può essere presa in considerazione solo nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

74 Sebbene sia di natura relativamente astratta, l’esame del carattere oggettivamente necessario di una restrizione in relazione all’operazione principale può, in particolare, basarsi su un’analisi controfattuale che consenta di esaminare come i servizi di intermediazione online avrebbero operato in assenza della clausola di parità (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 164). Orbene, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, sebbene le clausole di parità, tanto ampia quanto ristretta, siano state vietate in diversi Stati membri, la fornitura dei servizi da parte di Booking.com non è stata compromessa>>.