Danno da fumo, nesso causale e pericolosità ex art. 2050 cc dell’attività di produzione e vendita di sigarette

In Cass. 21.464 del 25.07.2025, rel Simone, diversi insegnamenti sull’oggetto.

Il punto centrale è se e quando la condotta del fumatore possa  interrompere il nesso di causalità (mai, direi) o portare alla riduzione risarcitoria per concorso di colpa.

Allo scopo bisogna capire quale fosse all’epoca dei fatti la consapevolezza diffusa della pericolosità del fumo: ma, si badi, in relazione alla specifica patologia (cancro ai polmoini) causa del decesso.

<<Orbene, i suindicati principi sono stati dalla corte di merito invero disattesi nell’impugnata sentenza.

In particolare là dove ha focalizzato la decisione solo sulla scelta di fumare, estrapolandola dalle serie causali che hanno prodotto l’evento dannoso, senza enunciare le ragioni in base alle quali ha ritenuto che l’attività di produzione e di commercializzazione del tabacco non abbia nella specie avuto efficienza causale alcuna nella determinazione dell’evento, relegando implicitamente tale azione a mero antefatto occasionale, inidoneo ad innescare la sequenza causale sfociata nell’evento lesivo (art. 40 cod. pen.) (v. Cass. 24 maggio 2017, n. 13096).

Segnatamente, considerato che i ricorrenti lamentavano che il loro congiunto non aveva una conoscenza del rischio specifico di contrarre un tumore ai polmoni e, quindi, di non essere stato adeguatamente informato a proposito della specifica dannosità del fumo, al fine di verificare la colpa della vittima nella causazione del danno e accertarne l’efficienza causale esclusiva ovvero concorrente, la corte di merito avrebbe dovuto invero dapprima valutare se l’evento dannoso si sarebbe verosimilmente verificato ove uno dei due soggetti coinvolti avesse mantenuto la condotta alternativa corretta, per poi ripetere l’operazione a parti invertite (v. Cass. 4 settembre 2024, n. 23804; Cass. 9 maggio 2024, n. 12676), avendo l’obbligo di

apprezzare ogni fattore causale rilevante al fine di stabilire la relativa incidenza (con)causale nella determinazione dell’evento lesivo (v., Cass. 29 settembre 2017, n. 22801).

Siffatta valutazione rileva vieppiù nella specie, attesa la considerazione come pericolosa dell’attività di produzione e di commercializzazione del tabacco operata da questa Corte sicché, per recidere il nesso eziologico tra l’evento e l’attività pericolosa, la condotta del danneggiato deve essere adeguata alla natura e alla pericolosità della stessa (v., Cass. 22 dicembre 2011, n. 28299), e va apprezzata in chiave necessariamente relazionale.

Tale valutazione si imponeva a maggior ragione proprio in relazione alla questione del livello di consapevolezza a proposito della dannosità della pratica del fumo sin dagli anni sessanta del secolo trascorso. Se vero l’assunto, ma di tanto se ne dovrà occupare il giudice del merito, la Corte d’Appello si sarebbe dovuta far carico di spiegare la ragione in base alla quale la prevenzione di tale rischio sarebbe dovuta ricadere solo sul fumatore e non anche sul produttore. A parte l’evidente asimmetria informativa, a fortiori il produttore avrebbe dovuto assumere una condotta prudenziale anche solo a livello di obblighi informativi, al fine di dissuadere dall’intraprendere o perseverare nella pratica.>>

Poi:

<<

17. Anche l’argomentazione posta dalla corte di merito a fondamento della ravvisata consapevolezza della vittima dei danni cagionati dal fumo risulta, invero, non essere stata assunta all’esito di un accertamento specifico della effettiva consapevolezza da parte della vittima della cancerogenicità del fumo.

Accertamento viceversa indispensabile per ritenere quest’ultima in colpa, atteso che dalla medesima si sarebbe potuto esigere una diversa condotta (non fumare, fumare meno, non aspirare il fumo, adottare altre cautele), solo ove, informata del rischio specifico cui risultava esposta in ragione del consumo di sigarette, si fosse ciononostante ad esso consapevolmente e volontariamente indotta.

La tesi dei ricorrenti era infatti che nel 1968, quando aveva iniziato a fumare, il Va.Gi. non avesse consapevolezza della correlazione tra il fumo di sigarette e il cancro, là dove la corte territoriale è limitata ad affermare che la nocività del fumo era un fatto socialmente notorio già negli anni sessanta del secolo scorso “ed ancora prima”.

La questione controversa però non è se vi fosse una generica consapevolezza sociale e personale in capo al Va.Gi. in ordine alla nocività del fumo, bensì se quest’ultimo fosse stato specificamente informato e consapevole che il fumo era già a quei tempi cancerogeno.

Anche senza considerare che solo nel 1975 (con la L. 584/1975) è stato introdotto in Italia il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico, e che tale divieto è stato esteso solo molto più tardi (dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995) a determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici, sebbene il divieto di pubblicizzare direttamente o indirettamente qualsiasi prodotto da fumo risalga alla legge n. 165/1962, mentre il divieto di pubblicità televisiva – anche indiretta – delle sigarette è stato posto dal D.M. n. 425/1991, va sottolineato che la prima concreta misura di dissuasione diretta, frutto della certezza raggiunta dalla comunità scientifica che il fumo sia alla base di numerose forme di cancro e di un numero indefinito di altre gravi patologie, è stata introdotta dalla legge 428/1990, successivamente estesa e divenuta più rigorosa con il D.Lgs. n. 184/2003, cui hanno fanno seguito misure di intervento più incisive e concrete nella lotta al tabagismo.

18. A tale stregua, essendo la nocività del fumo un fatto socialmente noto a partire dagli anni settanta, tutt’altro che socialmente nota era invero all’epoca cui risalgono i fatti di causa la correlazione specifica tra fumo e cancro (e altre gravi patologie).

Va certamente escluso che nel 1968, allorquando il Va.Gi. iniziò a fumare, fosse socialmente nota la correlazione tra fumo e cancro, e che lo stesso fosse informato e conscio del rischio specifico di contrarre il cancro e si sia, ciononostante indotto a fumare fino a “due pacchetti di sigarette al giorno di marca (Omissis) al giorno, nel periodo 1968-2013”, in virtù di consapevole scelta edonistica.

L’asimmetria informativa in Italia, come già detto, è stata colmata normativamente solo con l’emanazione della legge 428/1990, persistendo in capo all’esercente un’attività come nella specie pericolosa, al fine di andare esente da responsabilità, l’obbligo di dimostrare di aver adottato ogni misura atta ad evitare il danno (es., l’adozione di filtri volti a contenere lo sprigionamento delle sostanze cancerogene provocate dalla combustione; la produzione di sigarette con una più contenuta percentuale di catrame e di altre sostanze cancerogene; l’informazione sui rischi del fumo).

Va altresì osservato come già anteriormente all’emanazione della richiamata legge l’esercente l’attività pericolosa fosse invero a ciò tenuto alla stregua della diligenza qualificata e della buona fede o correttezza (v. Cass. 28 aprile 2022, n. 13342; Cass. 6 maggio 2020, n. 8494; Cass., 29 maggio 2018, n. 13362; Cass. 20 agosto 2015, n. 16990), cui è tenuta ad improntare la propria condotta nei rapporti della vita comune di relazione (v. Cass. 2 aprile 2021, n. 9200; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3462).

Solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo può infatti configurarsi un concorso di colpa del consumatore fumatore.>>

Sperimentazione medico-farmacologica dannosa, responsabilità contrattuale e contatto sociale

Interessante fattispecie decisa da Cass. 20.04.2021 n. 10.348, rel. Sestini.

Una signora, affetta da carcinoma mammario, era stata invitata a partecipare ad un programma di sperimentazione medica a base di Herceptin, prodotto da Roche (R.), effettuata dall’azienda ospedaliera.

Avendovi aderito, erano però successivamente insorte complicanze.

Il Tribunale accolse la domanda anche se in misura ridotta; la corte di appello confermò la reponsaiblità di R. e a titolo di contatto sociale.

R. ricorre in Cass. dicendo che non c’era stato alcun contatto tra essa e la paziente, che era invece intercorso solo tra questa e i medici dell’azienda ospedaliera.

La SC accoglie il motivo di ricorso. Se non c’è stato contatto alcuno in via diretta, osserva, o la sua responsabilità è aquiliana oppure, per essere contrattuale, bisogna che i medici dell’azienda ospedaliera (o questa stessa) siano qualificabili come ausiliari ex art. 1228 cc.

La SC cassa quindi con rinvio per l’effettuazione di questo accertamento.

<Va premesso che la categoria della responsabilità da “contatto sociale” in ambito di responsabilità sanitaria venne elaborata (a partire da Cass. n. 589/1999) per inquadrare secondo il paradigma contrattuale la responsabilità dei medici dipendenti di strutture sanitarie che, pur in assenza di un rapporto propriamente contrattuale coi pazienti, entravano tuttavia in rapporto immediato con gli stessi, effettuando prestazioni in tutto sovrapponibili a quelle scaturenti da un contratto di prestazione di opera professionale; una siffatta categoria giuridica (ormai superata, nello specifico ambito sanitario, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 24 del 2017, art. 7, che ha ricondotto in ambito extracontrattuale la responsabilità del sanitario esercente la propria attività alle dipendenze di una struttura, “salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”) presuppone dunque l’accertamento di un rapporto diretto fra due soggetti (il “contatto”, per l’appunto) che valga a far sorgere obblighi di condotta assimilabili a quelli derivanti dal contratto e che comporti una successiva valutazione in termini contrattuali dell’eventuale responsabilità conseguente alla prestazione svolta>.

Perciò va esclusa – nel caso specifico – <la possibilità di fondare la responsabilità contrattuale della casa farmaceutica su un “contatto sociale” che certamente non vi è stato, giacchè è pacifico che la I. ha avuto rapporti diretti soltanto con i sanitari dell’Azienda Ospedaliera. L’affermazione di una responsabilità (non “da contatto”, ma propriamente) contrattuale può pertanto conseguire soltanto all’accertamento dell’assunzione, da parte della Roche, di un’obbligazione nei confronti della I. a seguito del suo reclutamento nel programma sperimentale; e ciò sia direttamente che indirettamente e, in questo secondo caso, a condizione che tale reclutamento risulti riferibile (oltrechè alla struttura ospedaliera) anche alla casa farmaceutica, in modo che l’inadempimento individuato a carico dei sanitari (quale quello evidenziato dalla Corte territoriale) risulti imputabile anche alla società farmaceutica a norma dell’art. 1228 c.c. >.

Nè il rapporto ex art. 1228 cc può essere presunto per il solo fatto <che la Roche sia stata promotrice della sperimentazione, dovendosi accertare in concreto, in base alla concreta conformazione della convenzione di sperimentazione fra la casa farmaceutica produttrice del farmaco e la struttura ospedaliera nel cui ambito si è svolta la sperimentazione (mediante la somministrazione del farmaco ai pazienti), se vi sia stata partecipazione – anche mediata – della casa farmaceutica al reclutamento e alla gestione dei pazienti sottoposti alla cura sperimentale, tale da consentire di qualificare la struttura ospedaliera e i medici “sperimentatori” come ausiliari della prima, in modo da poter predicare la responsabilità della società farmaceutica ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.; ove non emerga una siffatta riconducibilità dell’attività degli sperimentatori alla casa farmaceutica (per la quale non è sufficiente la sola esistenza di un interesse ai risultati della sperimentazione), la responsabilità della casa farmaceutica non può essere affermata in termini contrattuali, ma, eventualmente a titolo extracontrattuale, in relazione alle fattispecie di cui all’art. 2050 c.c. o all’art. 2043 c.c., semprechè ne risultino provati tutti gli elementi>.

Deve dunque affermarsi <in termini generali, che la casa farmaceutica che abbia promosso, mediante la fornitura di un farmaco, una sperimentazione clinica – eseguita da una struttura sanitaria a mezzo dei propri medici – può essere chiamata a rispondere a titolo contrattuale dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato somministrato il farmaco, a causa di un errore dei medici “sperimentatori”, soltanto ove risulti, sulla base della concreta conformazione dell’accordo di sperimentazione, che la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano agito quali ausiliari della casa farmaceutica, sì che la stessa debba rispondere del loro inadempimento (o inesatto adempimento) ai sensi dell’art. 1228 c.c.; in difetto, a carico della casa farmaceutica risulta predicabile soltanto una responsabilità extracontrattuale (ai sensi dell’artt. 2050 c.c. o, eventualmente, dell’art. 2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie della stessa>.