Cass. sez. I, 26/08/2026, n. 24.776, rel. Caprioli:
<<Sotto il primo profilo non è condivisibile l’assunto di parte ricorrente secondo cui la Corte di appello non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di proporzionalità considerando tra le disponibilità dell’obbligato, gli utili non distribuiti delle sue società.
In proposito va ricordato che questa Corte ha chiarito che il coniuge separato obbligato a versare l’assegno di mantenimento all’ex non può pretendere l’esclusione dai propri redditi degli utili non distribuiti della società di cui è socio. Pertanto, i risultati positivi realizzati dalla società, anche se non distribuiti come dividendi, rientrano legittimamente nella valutazione comparativa che fa il giudice della separazione chiamato a fissare l’obbligo di corrispondere il mantenimento all’altro coniuge e a stabilirne l’esatta entità (Cass. 2022 n. 6103).>>
Il punto è scontato. Purtroppo la SC non affronta un aspetto importante circa gli utili non distribuiti : dapprima la quota di partecipazione nella società (si accenna ad un 80% senza altre precisazioni) e magari anche il tipo di partecipazione (cioè i diritti ivi rientranti) e, successivamente, l’esatta loro quantificazione per la determinazione dell’assegno di mantenimento.