Sulla restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento separativo o divorzile

Cass. sez. I, 20/04/2026 n. 10.351, rel. Caiazzo, ribadente senza aggiunte SU 32914/2022:

<<Occorre muove le mosse dal recente orientamento adottato dalle Sezioni Unite a tenore del quale, in tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio – nella sentenza di primo o secondo grado – l’insussistenza “ab origine”, in capo all’avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della “condictio indebiti” che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto “ex tunc” delle sole condizioni economiche dell’obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell’ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica (SU, n. 32914/2022)>>.

E’ accertabile la simulazione degli atti dispositivi inseriti nell’accordo di separazione consensuale o di divorzio congiunto

Cass. sez. 1 , 16/02/2026 n. 3.442, rel. Tricomi:

<<Innanzi tutto, va rammentato che la Corte di appello, in sede di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio è stata chiamata a pronunciarsi sulla censura concernente l’accertamento e la declaratoria della simulazione degli accordi patrimoniali conclusi tra i coniugi (in particolare quelli aventi ad oggetto il trasferimento di proprietà di tutti gli immobili fino a quel momento appartenuti al sig. B.B.) in occasione della separazione consensuale.

Segnatamente, nello statuire la cassazione con rinvio, Cass. n. 21839/2019 ha affermato ” 6.2.1. (…) Al riguardo, tuttavia, occorre chiarire a quali condizioni possa affermarsi l’autonomia di detti accordi patrimoniali rispetto al negozio di separazione. Sul punto va richiamato quanto, di recente, affermato da questa Corte, ovvero che “la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 19 agosto 2015, n. 16909, Rv. 636506-01). Su tali basi, quindi, si è ritenuto che “l’accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico predetto e che ad esso non sono immediatamente riferibili: si tratta di quegli accordi che sono ricollegati, si potrebbe dire, in via soltanto estrinseca con il patto principale, relativi a negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti “in occasione” della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale (nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali: art. 1321 c.c.), al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del tutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purchè non ledano diritti inderogabili”. Da ciò deriva l’ulteriore conseguenza che “ben possono allora dette pattuizioni – quelle aventi causa concreta e quelle aventi mera occasione nella separazione, le prime volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione e le seconde finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate -convivere nello stesso atto: esse si configurano come del tutto autonome e riguardano profili fra di loro pienamente compatibili, sebbene diverso ne sarà il trattamento” (così, nuovamente, Cass. Sez. 1, sent. n. 16909 del 2015, cit.). 6.2.2. Orbene, siffatta constatazione giova all’odierna ricorrente, considerando che l’accordo avverso il quale ella ha esperito l’azione di simulazione, come risulta anche dalla sentenza impugnata, costituiva adempimento “una tantum” di tutti gli obblighi del marito verso la moglie (e non soltanto di quell’obbligo di mantenimento, facente parte, come già evidenziato, del “contenuto essenziale” dell’accordo di separazione), recando, pertanto, una regolamentazione complessiva dei loro rapporti. Non casualmente, infatti, attraverso di esso, il Bi. ha disposto, in favore della M., non del solo immobile già adibito a casa coniugale, ma del suo intero patrimonio immobiliare, realizzando, pertanto, un atto dispositivo che – per il suo ampio contenuto – va ben oltre la necessità di definire l’obbligo di mantenimento, comprendendo quelle “altre statuizioni economiche” che integrano, secondo il summenzionato arresto di questa Corte, il contenuto “eventuale” dell’accordo di separazione.

Rispetto, dunque, a tale pattuizione, con la quale i predetti Bi. e M. hanno inteso dare, come detto, un assetto generale alle loro relazioni, non possono valere le argomentazioni – ostative all’impugnabilità per simulazione della separazione (ad avvenuta omologazione giudiziale della stessa) – individuate dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nella sentenza oggi impugnata, e basate sul rilievo che “l’iniziativa processuale diretta ad acquisire l’omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano “disvolere” con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso “volere” l’emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione” (così Cass. Sez. 1, sent. 12 settembre 2014, n. 19319, Rv. 632564-01)”.

3.3.- In linea con questi principi si pone Cass. Sezioni Unite con la sentenza n. 21761/2021, che ha affermato che “Le clausole dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della L. n. 52 del 1985, come introdotto dall’art. 19, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l’ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.” ed ha espressamente richiamato, per quanto di interesse nel presente giudizio, la possibilità di esperire azione di simulazione nei confronti di un patto, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologati, che preveda trasferimenti immobiliari tra le parti (cfr. fol. 17).

L’assoggettabilità all’azione di simulazione assoluta del negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia, da parte dei terzi creditori del simulato alienante è stata ribadita anche da Cass. n. 24687/2022.

Va quindi osservato che l’azione di simulazione assoluta è esercitata da un terzo contro le parti sul presupposto del carattere pregiudizievole per i suoi diritti del negozio simulato; il “petitum” è diretto, conformemente al primo comma dell’art. 1414 c.c., ad ottenere la declaratoria che il negozio non ha prodotto alcun effetto fra le parti, perché è proprio questo che è necessario per l’eliminazione del pregiudizio per il terzo e questa è stata l’azione promossa nel presente caso.>>

Intollerabilità della convivenza e addebito della separazione

Cass. sez. 1 , 27 gennaio 2026, n. 1.875, rel Caprioli:

<<La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art 143  c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità.

L’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale.

A prescindere da qualsivoglia elemento di addebito, in applicazione dell’art 151  c.c., la separazione dei coniugi deve comunque trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. A tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi in giudizio, il cui apprezzamento è in fatto riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione che non sia viziata>>

(massime di Cesare Fossati in  Ondif)

Anche un solo episodio di percosse può giustificare l’addebito della separazione

Cass. sez. I , 19/01/2026, n. 1.007, rel. Tricomi conferma un orientamento consolidato:

<<A tal fine è d’uopo rammentare che, in tema di addebito della separazione, la valutazione dei singoli fatti accertati va condotta nel quadro complessivo degli esiti istruttori, alla luce del principio, più volte ribadito, secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass., n. 433/2016 e successive conformi). È stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o meno delle stesse (Cass., n. 7388/2017; Cass., n. 35249/2023). Inoltre, in materia di rapporti familiari il ricorso a indizi può costituire quasi un percorso probatorio obbligato per il giudice al fine di pervenire alla verità processuale. Tra gli indizi va sicuramente annoverata la testimonianza de relato ex parte actoris e le relazioni dei Servizi sociali che possono concorrere a determinare il convincimento del giudice; è naturale che ciò si verifichi nelle ipotesi in cui la testimonianza attenga a comportamenti riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dei testimoni (Cass. n.1095/1990; Cass. n. 2815/2006; Cass. n. 17773/2013; Cass. n.10021/2025 in mot. e successive conformi)>>.

Revocabilità del trasferimento immobiliare in sede di separazione personale tra coniugi

Cass. sez. II, 17/06/2025 n. 16.367 rel. Pirari, offre precisazioni all’operatore quando deve occuparsi di transigere una separazione o divofrsio con un  trasferimento immobiliare:

<<5.2 Venendo al merito, osserva il collegio come la doglianza prospettata nei quattro motivi in esame sia stata risolta da questa Corte con l’ordinanza n. 17908 del 4/7/2019 (Rv. 654438 – 01), con la quale la terza Sezione, sia pure in una causa riguardante altro creditore, ma avente ad oggetto il medesimo atto di trasferimento dello stesso bene intercorso tra i coniugi De. – Gu., ha affrontato la questione della natura onerosa o gratuita dello stesso, e come ad essa possa attribuirsi efficacia riflessa anche nel presente giudizio.

Come più volte sostenuto da questa Corte, infatti, il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato (tra le tante Cass., Sez. 3, 4/7/2019, n. 17931; Cass., Sez. 2, 25/2/2019, n. 5411) e anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato-condizionato (tra le tante Cass., Sez. 5, 23/10/2023, n. 29301), situazione questa verificatasi nel caso di specie.

Infatti, la citata ordinanza n. 17908 del 4/7/2019, partendo dal presupposto che “la giurisprudenza di legittimità, da tempo, riconosce che le attribuzioni patrimoniali dall’uno all’altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell’evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto – quello della separazione personale – caratterizzato dalla dissoluzione della ragioni della convivenza materiale e morale), e dall’altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), e che tali attribuzioni, sempre secondo l’oramai consolidato indirizzo di legittimità, svelano una loro “tipicità”, la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva “onerosità”, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre – guardati con sguardo retrospettivo – immediatamente riconoscibili come tali” (così, testualmente, già Cass. 23/03/2004 n. 5741), hanno affermato che l’onerosità dell’attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall’astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall’esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione”.

Partendo da tali considerazioni, è stato dunque osservato come “la qualificazione dell’atto dispositivo per cui è causa come atto a titolo oneroso dipende dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi” e come, nonostante l’evidenza con cui De.Ma., rispondendo ad un impulso squisitamente arbitrario aveva deciso della sorte giuridico-economica delle proprie sostanze, sì da incidere negativamente nella propria sfera patrimoniale, la Corte territoriale non ne avesse tratto, invece, come avrebbe dovuto, elementi atti a confermare la peculiare natura “gratuita” dell’atto di disposizione assunto con l’atto di separazione.

5.3 Questa situazione è per l’appunto la stessa verificatasi nel caso di specie.

I giudici di merito, infatti, pur partendo dalla corretta considerazione secondo cui, in caso di separazione consensuale, l’atto di attribuzione patrimoniale in favore di uno dei due coniugi può assumere carattere di gratuità o di onerosità, dovendosi, al riguardo, tener conto della situazione in concreto realizzatasi, valutata la situazione familiare ed economico-patrimoniale delle parti, hanno ritenuto che l’atto di trasferimento avesse carattere solutorio e non di liberalità, in quanto l’immobile che ne era oggetto era adibito a casa familiare, nella quale abitavano la moglie e il figlio minore, e in quanto le parti avevano ritenuto, sia in sede di separazione, sia di divorzio, che spettasse alla moglie un assegno di mantenimento da parte del marito, da soddisfare una tantum proprio con il trasferimento, in suo favore della quota di proprietà del primo, che tale statuizione fosse congrua, atteso che la moglie lavorava in un supermercato con contratto part time con limitate prospettive di accrescere la sua capacità di produrre reddito e che nessuno potesse sindacare le scelte operate al riguardo dai coniugi.

Tali argomentazioni non considerano però che l’assegno di mantenimento, in sostituzione del quale era stata attribuito a Gu.Lu., in aggiunta alla sua quota, il 50% della proprietà dell’immobile adibito a residenza familiare, andava riconosciuto solo ove fosse emerso che la stessa non era in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale e che versava effettivamente in una situazione di disparità economica rispetto al marito.

Tale disparità non è stata affatto sindacata dai giudici di merito, che si sono limitati a valutare lo stato economico della coniuge, senza esaminare in alcun modo quello dell’altro coniuge, ciò che sarebbe stato massimamente opportuno, ove si consideri che quest’ultimo non si era limitato a privarsi della sua quota di comproprietà di due immobili, assegnandoli alla moglie a titolo di mantenimento una tantum, in aggiunta al trasferimento ad essa, per la medesima causale, di titoli obbligazionari e azionari per euro 53.022,22, ma si era anche impegnato a corrisponderle un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore, trasferendole anche la somma di Euro 2.750,00 in contanti, in quanto denaro personale di quest’ultima, e rendendosi sostanzialmente impossidente.

La pronuncia si pone allora in contrasto con quanto afferma la giurisprudenza in materia, secondo la quale, al fine di individuare l’esigenza di uno dei coniugi di vedersi assegnato un quid per il mantenimento, deve tenersi conto della situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi, deducendola “non solo” dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altra circostanza rappresentata da elementi di ordine economico, o suscettibili di apprezzamento economico, idonei ad incidere sulle condizioni delle parti (sul punto la citata ordinanza n. 17908/2019)>>.

Donazioni ed eredità ricevute nella valutazione delle condizioni economiche circa l’assegno di mantenimento

Cass. sez. I, 25/06/2025 n. 17.037, rel. Dal Moro:

<<Il diritto al mantenimento, ricorrendo le condizioni previste dall’art 156 c.c., è fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, e “l’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.

Questa Corte con un più recente orientamento rispetto a quello citato dal ricorrente, ha affermato che in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dai propri genitori dal coniuge obbligato o, comunque, da terzi, ancorché regolari e continuate dopo la separazione, in quanto il carattere di liberalità impedisce di considerarle “reddito” ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.c., così come non costituiscono reddito, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, analoghi contributi ricevuti dal coniuge che si afferma titolare del diritto al mantenimento.

Sul punto, nel leading case in materia (v. Cass. n. 10380/2012), questa Corte ha osservato che “La questione della rilevanza delle elargizioni di terzi – in particolare familiari, normalmente i genitori – nel giudizio sul riconoscimento del diritto all’assegno di separazione o di divorzio e nella determinazione del suo ammontare è stata affrontata, nella giurisprudenza di questa Corte, quasi esclusivamente con riguardo alle elargizioni ricevute dal coniuge che pretenda tale diritto. All’iniziale orientamento favorevole alla rilevanza di dette elargizioni, ove non meramente saltuarie, bensì continue e regolari (cfr. Cass. 5916/1996, in tema di separazione, nonché Cass. 278/1977, 358/1978, 497/1980, 1477/1982, 4158/1989, in tema di divorzio), è poi subentrato un orientamento negativo (cfr. Cass. 11224/2003, 6200/2009, in tema di separazione, nonché Cass. 4617/1998, 7601/2011, in tema di divorzio) che fa leva sul carattere liberale delle elargizioni di cui trattasi, non comportanti l’assunzione di alcun obbligo di mantenimento da parte dei genitori, sui quali grava la sola obbligazione alimentare ai sensi dell’art.433 c.c. in via subordinata rispetto al coniuge (cfr. Cass. 11224/2003, cit.). Con riferimento, invece, alle elargizioni ricevute dal coniuge obbligato… non si registrano precedenti ad eccezione di Cass. 20352/2008, pronunciatasi in senso favorevole alla rilevanza di siffatte elargizioni, nella determinazione dell’assegno divorzile, nonostante perplessità sulla natura liberale delle stesse in quella fattispecie concreta”. Dopo tale disamina della propria giurisprudenza sul punto, la Corte in quel caso ha ritenuto che “l’irrilevanza delle elargizioni liberali di terzi, quali i genitori, ancorché regolari e protrattesi anche dopo la separazione, già affermata con riferimento alla condizione del coniuge richiedente l’assegno nella più recente giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata, debba confermarsi anche con riguardo agli aiuti economici ricevuti dal coniuge obbligato al pagamento dell’assegno. Decisivo è l’evidenziato carattere liberale e non obbligatorio di tali aiuti, che impedisce di considerarli reddito dell’obbligato, ai sensi dell’art. 156 c.c., comma 2, così come non costituiscono reddito, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, gli analoghi aiuti ricevuti dal coniuge creditore”.

Conclude la Corte in quel caso “La sentenza impugnata è dunque errata, avendo, invece, dato rilievo alle elargizioni fatte al sig. G. da suo padre (eccettuate, ovviamente, quelle per l’acquisto della casa di abitazione, tradottesi in un diritto reale acquisito al patrimonio del beneficiario), nella determinazione dell’assegno di separazione a suo carico”.

Pertanto, l’esclusione della considerazione degli atti di liberalità è legata al fatto che, pur anche quando si tratti di elargizioni sistematiche che incrementano la disponibilità del coniuge obbligato, in quanto frutto di una volontà sempre revocabile non costituiscono reddito in senso proprio.

Altro è, tuttavia, l’incremento patrimoniale che si verifica una tantum e che in modo definitivo accresce il patrimonio dell’obbligato, e che rappresenta le “altre circostanze” rispetto al reddito di cui l’art 156 c.c. impone di tener conto.

Perciò anche la donazione di immobili in favore del sig. Se.El. – in tanto in quanto ha incrementato il suo patrimonio al pari di quanto sarebbe avvenuto per effetto di una successione mortis causa, che pacificamente viene considerata onde “circostanziare” la valutazione della sussistenza del preteso diritto in discorso (cfr. Cass. n. 8176/2016 per cui “L’acquisto da parte dell’obbligato di una eredità produce un incremento particolare, non riferibile ad uno sviluppo naturale e prevedibile della situazione reddituale; rileva però ai fini della valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti (Cass. 4758 del 2010)”), è stata in questo caso correttamente tenuta in considerazione nella ricostruzione della situazione patrimoniale del ricorrente dal giudice di merito nella sentenza gravata>>.

La convivenza con nuovo partner, che fa perdere l’assegno di mantenimento da separazione, e l’onere della prova

Cass. sez. I, 29/05/2025 n. 14.358, rel. Caiazzo:

<<Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all’accertamento dei quali l’ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria (Cass., n. 22616/2022).

Tuttavia, va osservato che, in tema di crisi familiare, il diritto all’assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all’assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa (Cass., n. 34728/23; n. 32871/18).>>

Criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento da separazione

Cass. sez. I, 03/05/2025  n. 11.611, rel. Reggiani:

<<In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, per quantificare l’assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l’espletamento di una consulenza tecnica. (v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007; da ultimo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024)>>.

Matrimonio troppo breve e “superficiale” per giustificare l’assegno di mantenimento

Cass. sez. I, 08/04/2025 n. 9.207, rel. Pazzi, su una convivenza durata quattro mesi:

<<5.1 È ben vero, in materia di separazione personale dei coniugi, che la durata del matrimonio o della convivenza matrimoniale non incidono sul riconoscimento del diritto a percepire un assegno di mantenimento.

Infatti, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all’assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti; al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento (Cass. 1162/2017).

Inoltre, tra le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, l’art. 156 cod. civ. non pone l’instaurazione di un’effettiva convivenza fra i coniugi; la mancata convivenza può, invero, trovare ragione nelle più diverse situazioni o esigenze e va comunque intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per sé non escludente la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi ed alla quale comunque non può attribuirsi efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio (Cass. 19349/2011, Cass. 17537/2003, Cass. 3490/1998).

5.2 Nel caso di specie, tuttavia, la Corte distrettuale non ha valorizzato, al fine di escludere il diritto dell’appellante a ricevere un assegno di mantenimento, solo il fatto che non vi era stata un’effettiva convivenza tra i coniugi, dato che la Sp.Ma. dopo quattro mesi era tornata a vivere a Pisa, ma anche la circostanza che fra i coniugi non si era mai instaurata una vera communio omnis vitae, né vi era stata condivisione del menage familiare.

In presenza di una simile situazione di fatto i giudici distrettuali hanno negato la possibilità di riconoscere un assegno di divorzio, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “[…] nell’ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e, dunque, la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis, non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento” (Cass. 402/2018); dunque, “se è vero che la breve durata del matrimonio non esclude di per sé il diritto all’assegno, tuttavia la mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale fra i coniugi può costituire una causa di esclusione” (Cass. 16737/2018; nello stesso senso, da ultimo, Cass. 20507/2024).

5.3 Questo collegio condivide questo principio, a cui intende dare continuità.

Non vi è dubbio che il matrimonio-atto costituisca un negozio che produce la costituzione di un rapporto matrimoniale comportante una serie di reciproci diritti e doveri fra i coniugi, in cui è ricompreso l’obbligo di assistenza materiale previsto dall’art. 143, comma 2, cod. civ.

Ciò nondimeno, il fine essenziale del matrimonio è la costituzione di una comunione di vita “spirituale e materiale”, come è possibile ricavare, indirettamente, dal tenore dell’art. 1 L. 898/1970, secondo cui il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio “quando accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”.

Questa comunione di vita costituisce un fatto, consistente nell’effettiva attuazione del rapporto matrimoniale attraverso la convivenza e l’osservanza degli altri doveri di solidarietà coniugale, che si realizza non certo automaticamente per effetto della legge, ma solo grazie alla condotta e al contributo dei coniugi.

È nell’ambito di questa comunione di vita che l’obbligo di assistenza materiale si attualizza, giacché, in sua assenza, difetterebbe il contesto all’interno del quale l’assistenza (che è attività continuativa protratta nel tempo) assume una sua concretezza.

Ora, se nessuna comunione di vita vi è mai stata, l’obbligo di assistenza non ha mai avuto il naturale ambito dove avverarsi e non può conseguire, per la prima volta, a una statuizione di separazione nel cui contesto il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato trova il suo fondamento nella permanenza del vincolo coniugale e nel dovere di assicurare continuità all’assistenza materiale già realizzatasi, in precedenza, tra i coniugi>>.

Addebito della separazione e abbandono del tetto coniugale

Cass. sez. I, 27/03/2025  n. 8.071, rel. Tricomi:

<<2.10.- Secondo i consolidati principi di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 40795/2021).

Inoltre, secondo i principi generali, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020).

Il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza ed è conseguentemente di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale in quanto porta all’impossibilità della convivenza, a meno che l’autore della condotta abbandonica non abbia dimostrato l’esistenza di una giusta causa ex art. 146 c.c. o che l’abbandono sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (Cass. n. 10719/2013; Cass. n. 25663/2014; Cass. n. 648/2000).

Costituisce una “giusta causa”, la presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (Cass. n. 4540/2011). In proposito è stato chiarito che non costituisce “giusta causa” il solo fatto che il destinatario della relativa domanda abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un’altra persona, essendo necessaria la prova che l’allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile (Cass. n. 11792/2021).

L’anteriorità della crisi della coppia esclude il nesso causale tra la condotta di uno dei coniugi, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, integra un’eccezione in senso lato, e può essere rilevata d’ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. n. 20866/2021), anche se va tenuto conto che l’accertamento dell’addebito non è escluso dall’esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l’addebito della separazione (Cass. n. 11631/2024).

Secondo i principi ricordati, ai fini dell’esclusione del nesso causale tra la condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l’impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell’altro coniuge, non essendo configurabile un’esimente oggettiva, che faccia venire meno l’illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all’adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione delle condotte altrui rappresentate come causa di addebito può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l’affectio coniugalis era già venuta meno da tempo (Cass. n. 25966/2022; Cass. 19450/2007)>>.