Intollerabilità della convivenza e addebito della separazione

Cass. sez. 1 , 27 gennaio 2026, n. 1.875, rel Caprioli:

<<La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art 143  c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità.

L’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale.

A prescindere da qualsivoglia elemento di addebito, in applicazione dell’art 151  c.c., la separazione dei coniugi deve comunque trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. A tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi in giudizio, il cui apprezzamento è in fatto riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione che non sia viziata>>

(massime di Cesare Fossati in  Ondif)

Anche un solo episodio di percosse può giustificare l’addebito della separazione

Cass. sez. I , 19/01/2026, n. 1.007, rel. Tricomi conferma un orientamento consolidato:

<<A tal fine è d’uopo rammentare che, in tema di addebito della separazione, la valutazione dei singoli fatti accertati va condotta nel quadro complessivo degli esiti istruttori, alla luce del principio, più volte ribadito, secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass., n. 433/2016 e successive conformi). È stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o meno delle stesse (Cass., n. 7388/2017; Cass., n. 35249/2023). Inoltre, in materia di rapporti familiari il ricorso a indizi può costituire quasi un percorso probatorio obbligato per il giudice al fine di pervenire alla verità processuale. Tra gli indizi va sicuramente annoverata la testimonianza de relato ex parte actoris e le relazioni dei Servizi sociali che possono concorrere a determinare il convincimento del giudice; è naturale che ciò si verifichi nelle ipotesi in cui la testimonianza attenga a comportamenti riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dei testimoni (Cass. n.1095/1990; Cass. n. 2815/2006; Cass. n. 17773/2013; Cass. n.10021/2025 in mot. e successive conformi)>>.

Revocabilità del trasferimento immobiliare in sede di separazione personale tra coniugi

Cass. sez. II, 17/06/2025 n. 16.367 rel. Pirari, offre precisazioni all’operatore quando deve occuparsi di transigere una separazione o divofrsio con un  trasferimento immobiliare:

<<5.2 Venendo al merito, osserva il collegio come la doglianza prospettata nei quattro motivi in esame sia stata risolta da questa Corte con l’ordinanza n. 17908 del 4/7/2019 (Rv. 654438 – 01), con la quale la terza Sezione, sia pure in una causa riguardante altro creditore, ma avente ad oggetto il medesimo atto di trasferimento dello stesso bene intercorso tra i coniugi De. – Gu., ha affrontato la questione della natura onerosa o gratuita dello stesso, e come ad essa possa attribuirsi efficacia riflessa anche nel presente giudizio.

Come più volte sostenuto da questa Corte, infatti, il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato (tra le tante Cass., Sez. 3, 4/7/2019, n. 17931; Cass., Sez. 2, 25/2/2019, n. 5411) e anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato-condizionato (tra le tante Cass., Sez. 5, 23/10/2023, n. 29301), situazione questa verificatasi nel caso di specie.

Infatti, la citata ordinanza n. 17908 del 4/7/2019, partendo dal presupposto che “la giurisprudenza di legittimità, da tempo, riconosce che le attribuzioni patrimoniali dall’uno all’altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell’evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto – quello della separazione personale – caratterizzato dalla dissoluzione della ragioni della convivenza materiale e morale), e dall’altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), e che tali attribuzioni, sempre secondo l’oramai consolidato indirizzo di legittimità, svelano una loro “tipicità”, la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva “onerosità”, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre – guardati con sguardo retrospettivo – immediatamente riconoscibili come tali” (così, testualmente, già Cass. 23/03/2004 n. 5741), hanno affermato che l’onerosità dell’attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall’astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall’esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione”.

Partendo da tali considerazioni, è stato dunque osservato come “la qualificazione dell’atto dispositivo per cui è causa come atto a titolo oneroso dipende dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi” e come, nonostante l’evidenza con cui De.Ma., rispondendo ad un impulso squisitamente arbitrario aveva deciso della sorte giuridico-economica delle proprie sostanze, sì da incidere negativamente nella propria sfera patrimoniale, la Corte territoriale non ne avesse tratto, invece, come avrebbe dovuto, elementi atti a confermare la peculiare natura “gratuita” dell’atto di disposizione assunto con l’atto di separazione.

5.3 Questa situazione è per l’appunto la stessa verificatasi nel caso di specie.

I giudici di merito, infatti, pur partendo dalla corretta considerazione secondo cui, in caso di separazione consensuale, l’atto di attribuzione patrimoniale in favore di uno dei due coniugi può assumere carattere di gratuità o di onerosità, dovendosi, al riguardo, tener conto della situazione in concreto realizzatasi, valutata la situazione familiare ed economico-patrimoniale delle parti, hanno ritenuto che l’atto di trasferimento avesse carattere solutorio e non di liberalità, in quanto l’immobile che ne era oggetto era adibito a casa familiare, nella quale abitavano la moglie e il figlio minore, e in quanto le parti avevano ritenuto, sia in sede di separazione, sia di divorzio, che spettasse alla moglie un assegno di mantenimento da parte del marito, da soddisfare una tantum proprio con il trasferimento, in suo favore della quota di proprietà del primo, che tale statuizione fosse congrua, atteso che la moglie lavorava in un supermercato con contratto part time con limitate prospettive di accrescere la sua capacità di produrre reddito e che nessuno potesse sindacare le scelte operate al riguardo dai coniugi.

Tali argomentazioni non considerano però che l’assegno di mantenimento, in sostituzione del quale era stata attribuito a Gu.Lu., in aggiunta alla sua quota, il 50% della proprietà dell’immobile adibito a residenza familiare, andava riconosciuto solo ove fosse emerso che la stessa non era in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale e che versava effettivamente in una situazione di disparità economica rispetto al marito.

Tale disparità non è stata affatto sindacata dai giudici di merito, che si sono limitati a valutare lo stato economico della coniuge, senza esaminare in alcun modo quello dell’altro coniuge, ciò che sarebbe stato massimamente opportuno, ove si consideri che quest’ultimo non si era limitato a privarsi della sua quota di comproprietà di due immobili, assegnandoli alla moglie a titolo di mantenimento una tantum, in aggiunta al trasferimento ad essa, per la medesima causale, di titoli obbligazionari e azionari per euro 53.022,22, ma si era anche impegnato a corrisponderle un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore, trasferendole anche la somma di Euro 2.750,00 in contanti, in quanto denaro personale di quest’ultima, e rendendosi sostanzialmente impossidente.

La pronuncia si pone allora in contrasto con quanto afferma la giurisprudenza in materia, secondo la quale, al fine di individuare l’esigenza di uno dei coniugi di vedersi assegnato un quid per il mantenimento, deve tenersi conto della situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi, deducendola “non solo” dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altra circostanza rappresentata da elementi di ordine economico, o suscettibili di apprezzamento economico, idonei ad incidere sulle condizioni delle parti (sul punto la citata ordinanza n. 17908/2019)>>.

Donazioni ed eredità ricevute nella valutazione delle condizioni economiche circa l’assegno di mantenimento

Cass. sez. I, 25/06/2025 n. 17.037, rel. Dal Moro:

<<Il diritto al mantenimento, ricorrendo le condizioni previste dall’art 156 c.c., è fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, e “l’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.

Questa Corte con un più recente orientamento rispetto a quello citato dal ricorrente, ha affermato che in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dai propri genitori dal coniuge obbligato o, comunque, da terzi, ancorché regolari e continuate dopo la separazione, in quanto il carattere di liberalità impedisce di considerarle “reddito” ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.c., così come non costituiscono reddito, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, analoghi contributi ricevuti dal coniuge che si afferma titolare del diritto al mantenimento.

Sul punto, nel leading case in materia (v. Cass. n. 10380/2012), questa Corte ha osservato che “La questione della rilevanza delle elargizioni di terzi – in particolare familiari, normalmente i genitori – nel giudizio sul riconoscimento del diritto all’assegno di separazione o di divorzio e nella determinazione del suo ammontare è stata affrontata, nella giurisprudenza di questa Corte, quasi esclusivamente con riguardo alle elargizioni ricevute dal coniuge che pretenda tale diritto. All’iniziale orientamento favorevole alla rilevanza di dette elargizioni, ove non meramente saltuarie, bensì continue e regolari (cfr. Cass. 5916/1996, in tema di separazione, nonché Cass. 278/1977, 358/1978, 497/1980, 1477/1982, 4158/1989, in tema di divorzio), è poi subentrato un orientamento negativo (cfr. Cass. 11224/2003, 6200/2009, in tema di separazione, nonché Cass. 4617/1998, 7601/2011, in tema di divorzio) che fa leva sul carattere liberale delle elargizioni di cui trattasi, non comportanti l’assunzione di alcun obbligo di mantenimento da parte dei genitori, sui quali grava la sola obbligazione alimentare ai sensi dell’art.433 c.c. in via subordinata rispetto al coniuge (cfr. Cass. 11224/2003, cit.). Con riferimento, invece, alle elargizioni ricevute dal coniuge obbligato… non si registrano precedenti ad eccezione di Cass. 20352/2008, pronunciatasi in senso favorevole alla rilevanza di siffatte elargizioni, nella determinazione dell’assegno divorzile, nonostante perplessità sulla natura liberale delle stesse in quella fattispecie concreta”. Dopo tale disamina della propria giurisprudenza sul punto, la Corte in quel caso ha ritenuto che “l’irrilevanza delle elargizioni liberali di terzi, quali i genitori, ancorché regolari e protrattesi anche dopo la separazione, già affermata con riferimento alla condizione del coniuge richiedente l’assegno nella più recente giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata, debba confermarsi anche con riguardo agli aiuti economici ricevuti dal coniuge obbligato al pagamento dell’assegno. Decisivo è l’evidenziato carattere liberale e non obbligatorio di tali aiuti, che impedisce di considerarli reddito dell’obbligato, ai sensi dell’art. 156 c.c., comma 2, così come non costituiscono reddito, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, gli analoghi aiuti ricevuti dal coniuge creditore”.

Conclude la Corte in quel caso “La sentenza impugnata è dunque errata, avendo, invece, dato rilievo alle elargizioni fatte al sig. G. da suo padre (eccettuate, ovviamente, quelle per l’acquisto della casa di abitazione, tradottesi in un diritto reale acquisito al patrimonio del beneficiario), nella determinazione dell’assegno di separazione a suo carico”.

Pertanto, l’esclusione della considerazione degli atti di liberalità è legata al fatto che, pur anche quando si tratti di elargizioni sistematiche che incrementano la disponibilità del coniuge obbligato, in quanto frutto di una volontà sempre revocabile non costituiscono reddito in senso proprio.

Altro è, tuttavia, l’incremento patrimoniale che si verifica una tantum e che in modo definitivo accresce il patrimonio dell’obbligato, e che rappresenta le “altre circostanze” rispetto al reddito di cui l’art 156 c.c. impone di tener conto.

Perciò anche la donazione di immobili in favore del sig. Se.El. – in tanto in quanto ha incrementato il suo patrimonio al pari di quanto sarebbe avvenuto per effetto di una successione mortis causa, che pacificamente viene considerata onde “circostanziare” la valutazione della sussistenza del preteso diritto in discorso (cfr. Cass. n. 8176/2016 per cui “L’acquisto da parte dell’obbligato di una eredità produce un incremento particolare, non riferibile ad uno sviluppo naturale e prevedibile della situazione reddituale; rileva però ai fini della valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti (Cass. 4758 del 2010)”), è stata in questo caso correttamente tenuta in considerazione nella ricostruzione della situazione patrimoniale del ricorrente dal giudice di merito nella sentenza gravata>>.

La convivenza con nuovo partner, che fa perdere l’assegno di mantenimento da separazione, e l’onere della prova

Cass. sez. I, 29/05/2025 n. 14.358, rel. Caiazzo:

<<Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all’accertamento dei quali l’ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria (Cass., n. 22616/2022).

Tuttavia, va osservato che, in tema di crisi familiare, il diritto all’assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all’assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa (Cass., n. 34728/23; n. 32871/18).>>

Criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento da separazione

Cass. sez. I, 03/05/2025  n. 11.611, rel. Reggiani:

<<In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, per quantificare l’assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l’espletamento di una consulenza tecnica. (v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007; da ultimo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024)>>.

Matrimonio troppo breve e “superficiale” per giustificare l’assegno di mantenimento

Cass. sez. I, 08/04/2025 n. 9.207, rel. Pazzi, su una convivenza durata quattro mesi:

<<5.1 È ben vero, in materia di separazione personale dei coniugi, che la durata del matrimonio o della convivenza matrimoniale non incidono sul riconoscimento del diritto a percepire un assegno di mantenimento.

Infatti, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all’assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti; al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento (Cass. 1162/2017).

Inoltre, tra le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, l’art. 156 cod. civ. non pone l’instaurazione di un’effettiva convivenza fra i coniugi; la mancata convivenza può, invero, trovare ragione nelle più diverse situazioni o esigenze e va comunque intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per sé non escludente la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi ed alla quale comunque non può attribuirsi efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio (Cass. 19349/2011, Cass. 17537/2003, Cass. 3490/1998).

5.2 Nel caso di specie, tuttavia, la Corte distrettuale non ha valorizzato, al fine di escludere il diritto dell’appellante a ricevere un assegno di mantenimento, solo il fatto che non vi era stata un’effettiva convivenza tra i coniugi, dato che la Sp.Ma. dopo quattro mesi era tornata a vivere a Pisa, ma anche la circostanza che fra i coniugi non si era mai instaurata una vera communio omnis vitae, né vi era stata condivisione del menage familiare.

In presenza di una simile situazione di fatto i giudici distrettuali hanno negato la possibilità di riconoscere un assegno di divorzio, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “[…] nell’ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e, dunque, la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis, non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento” (Cass. 402/2018); dunque, “se è vero che la breve durata del matrimonio non esclude di per sé il diritto all’assegno, tuttavia la mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale fra i coniugi può costituire una causa di esclusione” (Cass. 16737/2018; nello stesso senso, da ultimo, Cass. 20507/2024).

5.3 Questo collegio condivide questo principio, a cui intende dare continuità.

Non vi è dubbio che il matrimonio-atto costituisca un negozio che produce la costituzione di un rapporto matrimoniale comportante una serie di reciproci diritti e doveri fra i coniugi, in cui è ricompreso l’obbligo di assistenza materiale previsto dall’art. 143, comma 2, cod. civ.

Ciò nondimeno, il fine essenziale del matrimonio è la costituzione di una comunione di vita “spirituale e materiale”, come è possibile ricavare, indirettamente, dal tenore dell’art. 1 L. 898/1970, secondo cui il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio “quando accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”.

Questa comunione di vita costituisce un fatto, consistente nell’effettiva attuazione del rapporto matrimoniale attraverso la convivenza e l’osservanza degli altri doveri di solidarietà coniugale, che si realizza non certo automaticamente per effetto della legge, ma solo grazie alla condotta e al contributo dei coniugi.

È nell’ambito di questa comunione di vita che l’obbligo di assistenza materiale si attualizza, giacché, in sua assenza, difetterebbe il contesto all’interno del quale l’assistenza (che è attività continuativa protratta nel tempo) assume una sua concretezza.

Ora, se nessuna comunione di vita vi è mai stata, l’obbligo di assistenza non ha mai avuto il naturale ambito dove avverarsi e non può conseguire, per la prima volta, a una statuizione di separazione nel cui contesto il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato trova il suo fondamento nella permanenza del vincolo coniugale e nel dovere di assicurare continuità all’assistenza materiale già realizzatasi, in precedenza, tra i coniugi>>.

Addebito della separazione e abbandono del tetto coniugale

Cass. sez. I, 27/03/2025  n. 8.071, rel. Tricomi:

<<2.10.- Secondo i consolidati principi di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 40795/2021).

Inoltre, secondo i principi generali, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020).

Il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza ed è conseguentemente di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale in quanto porta all’impossibilità della convivenza, a meno che l’autore della condotta abbandonica non abbia dimostrato l’esistenza di una giusta causa ex art. 146 c.c. o che l’abbandono sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (Cass. n. 10719/2013; Cass. n. 25663/2014; Cass. n. 648/2000).

Costituisce una “giusta causa”, la presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (Cass. n. 4540/2011). In proposito è stato chiarito che non costituisce “giusta causa” il solo fatto che il destinatario della relativa domanda abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un’altra persona, essendo necessaria la prova che l’allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile (Cass. n. 11792/2021).

L’anteriorità della crisi della coppia esclude il nesso causale tra la condotta di uno dei coniugi, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, integra un’eccezione in senso lato, e può essere rilevata d’ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. n. 20866/2021), anche se va tenuto conto che l’accertamento dell’addebito non è escluso dall’esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l’addebito della separazione (Cass. n. 11631/2024).

Secondo i principi ricordati, ai fini dell’esclusione del nesso causale tra la condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l’impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell’altro coniuge, non essendo configurabile un’esimente oggettiva, che faccia venire meno l’illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all’adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione delle condotte altrui rappresentate come causa di addebito può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l’affectio coniugalis era già venuta meno da tempo (Cass. n. 25966/2022; Cass. 19450/2007)>>.

Assegno di mantenimento da separazione

Cass. sez. I, 17/03/2025 n. 7.123, rel. Caprioli:

<<Com’è noto, l’art. 156, comma 1, c.c., dispone che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.

Ciò che rileva, ai fini della determinazione dell’assegno in questione è l’accertamento del tenore di vita condotto dalle parti quando vivevano insieme, da rapportare alle condizioni reddituali e patrimoniali esistenti al momento della separazione.

Ai fini del compimento di entrambi gli accertamenti (le condizioni economico-patrimoniali durante la convivenza e quelle attuali di entrambi i coniugi) non è sufficiente guardare solo al reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma si deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022).

La stessa valutazione deve essere compiuta con riferimento alle condizioni di vita di ciascuno dei coniugi successive alla separazione.

In tale ottica, l’attitudine dei coniugi al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l’accertamento al solo mancato svolgimento di tale attività, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021)>>.

Ciò in genrale. Applicandolo al caso de quo:

<<Nel caso di specie, la Corte di merito, dall’esame delle dichiarazioni reddituali del ricorrente in atti, ha potuto rilevare che, durante la convivenza matrimoniale, le entrate familiari erano tutte provenienti dai redditi del Pe.Gi. che disponeva di un considerevole patrimonio frutto di un’attività di intermediazione immobiliare esercitata da parecchi anni fonte di guadagni significativi in un mercato locale di nicchia che notoriamente non aveva subito flessioni di particolare rilievo.

Ha poi messo in evidenza le partecipazioni societarie Cortina Snc di cui l’appellante è legale rappresentante e socio al 45% assieme alla madre) e della Saura Srl di cui lo stesso possiede una partecipazione del 32,5% dedita agli investimenti immobiliari in una località turistica di notevole pregio ambientale e di prestigio internazionale come Cortina d’Ampezzo.

Ha poi messo in luce che non aveva formato oggetto di contestazione il fatto che la famiglia era vissuta sulle molteplici disponibilità facenti capo a Pe.Gi.

Ha rilevato che in ragione dei numerosi cespiti che facevano capo al marito il tenore di vita goduto dalla famiglia non poteva considerarsi modesto.

Conclusione questa rafforzata dagli esiti dell’indagine affidata alla Guardia di Finanza di Belluno che certificava la consistenza del variegato e cospicuo patrimonio di Pe.Gi., il quale “non era riuscito a smentire e neppure a mettere in dubbio che le sue svariate disponibilità (diretto e/o indirette) abbiano sempre soddisfatto a pieno tutte le necessità familiari, essendo ben superiori ai redditi formalmente dichiarati (almeno nel periodo 2017-2020)”.

Ora nella specie il ricorrente intende confutare il convincimento della Corte territoriale, formatosi su una serie di elementi documentali e sugli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, contrapponendo ad essi varie argomentazioni nell’ambito di una complessiva diversa valutazione del compendio istruttorio.

Il Giudice distrettuale ha altresì rilevato che l’appellante non aveva contestato il suo consolidato ruolo attivo nel mercato immobiliare di Cortina oggettivamente idoneo a garantire una redditività importante non scalfita da alcuna recessione.

Quanto alla posizione della moglie la Corte ha messo in luce che durante il matrimonio la stessa non aveva mai lavorato , non disponeva di beni immobili, ed aveva un’ età (v. 49 anni all’epoca della separazione del 2018) che non le consentiva un utile inserimento nel mondo lavorativo con una retribuzione piena capace di soddisfare i bisogni essenziali, seppure in presenza di una capacità lavorativa che avrebbe potuto essere messa a frutto perlomeno a livello stagionale in una realtà come quella ampezzana.

Il giudice di merito ha pertanto considerato l’effettiva possibilità per la richiedente di reperire un’adeguata attività lavorativa, le caratteristiche specifiche del soggetto (età, condizione fisica), il grado di istruzione, l’avere prestato attività lavorativa in precedenza ed il fattore ambientale.

In particolare si è tenuto conto in una prospettiva concreta che nella realtà ampezzana la maggior parte delle attività presenti, hanno un andamento stagionale e quindi le professionalità richieste sono quelle legate all’attività alberghiera (camerieri, cuochi, barman, facchini) oppure all’attività commerciale che rendono particolarmente complicato per una donna di circa 50 anni, per di più affetta da serie patologie tumorali (all 4 del controricorso doc 101,102 e 103) l’inserimento nel mercato del lavoro.

Pertanto nell’ottica di garantire nell’immediato il tenore di vita di cui la stessa di cui la stessa godeva in costanza di matrimonio, è stato ritenuto congruo l’importo di Euro 500,00, per sostenere esborsi di importanza primaria nella quotidianità, quali vitto, utenze della casa, spese sanitarie in ragione della durata non modesta del matrimonio e del principio solidaristico verso il coniuge di derivazione costituzionale.

Per quanto riguarda il quantum dell’assegno in favore delle figlie la Corte ha giustificato la misura in considerazione del fatto che con un menage familiare improntato senz’altro al benessere (viste le possibilità del padre e della sua famiglia d’origine e dal momento che non è stato dedotto nulla in senso contrario) nonché in un contesto socio-economico dove i costi per vitto, istruzione, abbigliamento, sport, intrattenimento sono più elevati dei livelli medi nazionali.

La Corte ha quindi vagliato con ampia motivazione ben al di sopra del minimo costituzionale le posizioni delle parti alla luce dei principi di diritto sopra illustrati senza incorrere violazione del riparto dell’onere della prova.

Il Giudice di merito ha esaminato le risultanze acquisite al processo e, sulla base di quelle, ha valutato gli elementi di prova relativi al periodo di convivenza dei coniugi, così acquisendo elementi per ricostruire il tenore di vita matrimoniale, rapportandolo alla situazione attuale delle parti, dando rilievo al fatto incontroverso della dedizione per della moglie alla famiglia per tutta la durata del matrimonio.

Le doglianze in esame, nel lamentare l’apparenza della motivazione”, non adducono che le spiegazioni offerte dalla Corte di merito non fossero idonee a rappresentare l’iter logico-intellettivo seguito dal collegio giudicante per arrivare alla decisione sotto i vari profili in contestazione, ma intendono confutare la fondatezza e la plausibilità degli argomenti sviluppati dai giudici di merito, ripercorrendoli passo passo e muovendo critiche alle ragioni offerte sui singoli punti oggetto di censura.

Simili censure non evidenziano, quindi, alcuna criticità dell’apparato argomentativo presente all’interno della decisione impugnata nei limiti attualmente ammissibili (v. Cass., Sez. U., 8053/2014), ma sono espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto a un apprezzamento di fatto – assunto, in tesi, “contra alligata et probata”, discostandosi dalle risultanze istruttorie ed anzi contraddicendole – che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte>>.

Un solo episodio di violenza sul coniuge è di per sè titolo per ottenere una separazione con l’addebito

Cass. sez. I, Ord. 16/02/2025, n. 3.946, rel. Tricomi:

<<Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio intende qui convintamente ribadire, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass. 433/2016).

È stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 35249/2023).

Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell’affectio coniugalis (Cass. 3925/2018; Cass. 31351/2022).

Il criterio di valutazione seguito dalla Corte di appello per accertare la eventuale sussistenza della responsabilità del marito ai fini della domanda di addebito della separazione è in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Nel caso di specie la Corte di appello, pur riconoscendo la gravità dell’episodio che aveva dato luogo ad un procedimento penale a carico del marito definito con la sentenza di patteggiamento e le conseguenze che ne sono derivate sul piano fisico alla vittima costretta a ricorrere al pronto soccorso, non ha attribuito rilievo all’episodio ritenendo non provato il nesso causale di quell’episodio così violento con la fine dell’unione.

In tal modo non si è conformata ai principi sopra esposti secondo cui, come si è detto, resta irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. La decisione impugnata va, pertanto, cassata sul punto e rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà a liquidare le spese della presente fase>>.