La diffusione di programmi radio-tv in una casa di riposo non costituisce comunicazione al pubblico, non essendo un pubblico “nuovo”

Così la Corte di giustizia 30.04.2026, C-127/24, GEMA c. VHC 2.

La differenza tra i vari casi di diffusione del segnale sta nel fatto che gli ospiti siano presenti per brevi periodi (bar, risporante e, soprattuitto, camere di albergo) oppure stabilmente (casa di riposo).

Infatti <<l’autorizzazione dell’autore alla radiodiffusione della sua opera comprende solo gli utilizzatori diretti, ossia i detentori di apparecchi televisivi i quali captano individualmente la trasmissione in una sfera privata o familiare (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 41, nonché del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 198)>> (§ 36).

Questo è il punto centrale; però, a mia conoscenza, nessuno lo ha spiegato con motivaizone persuasiva, potendosi sostenere anche l’opposto .

Circa l’altro punto (se sia mezzo tecnico diverso o uguale a quello della iniziale diffusione: v. § 30), si conferma che è il medesimo, come nella sentenza SGAE  C-306/05 del 2006 per le stnze di albergo.