L’accertamento della società di fatto , tra occultamento ed apparenza

Cass. sez. I, 21/04/2026 n. 10.480, rel. D’Aquino:

<<6. Il secondo motivo è poi infondato nella parte in cui deduce l’inesistenza della ‘società di fatto occulta’. La giurisprudenza di questa Corte ritiene l’esistenza della società di fatto non riconoscibile per i terzi (altrimenti detta “occulta”) nei casi in cui si accerti che – a fronte della spendita del nome dell’attività economica in proprio da parte di un imprenditore individuale (già assoggettato a procedura concorsuale liquidatoria) – l’attività economica svolta da costui sia riferibile a un soggetto collettivo (società di fatto o irregolare), distinto dall’imprenditore individuale (Cass., n. 36378/2023), nell’ambito della quale i soci che non spendono il nome dell’attività ne condividono, tuttavia, il rischio, benché l’attività sia – ma solo apparentemente – svolta dal soggetto già dichiarato insolvente.

7. Ciò che contraddistingue la società di fatto non riconoscibile è -secondo osservazione dello stesso ricorrente – l’accertata esistenza di un “fondo comune”, ossia la “partecipazione di tutti i soci all’esercizio dell’attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell’ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio “comune”, sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270e 2305 c.c.)”, che attribuisce solidità alla decisione di condivisione del rischio, a fronte del fatto che “le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio” (Cass., n. 14365/2021; conf. Cass., n. 204/2024; Cass., n. 6030/2021; Cass., n. 17925/2016; Cass., n. 10107/2016).

8. Si tratta di fenomeno economico “alternativo” (diversamente da quanto deducono i ricorrenti) rispetto a quello della società irregolare apparente (Cass., n. 14580/2011; Cass., n. 16829/2013; Cass., n. 11342/2024), in cui rileva nei rapporti esterni “l’esteriorizzazione del vincolo sociale – ossia l’idoneità della condotta ad ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento circa l’esistenza di una società” (Cass., n. 24633/2021). Nel caso della società non riconoscibile diviene, invece, fondamentale accertare l’esistenza di attività gestorie da parte dei soggetti coinvolti nella iniziativa economica collettiva, ove le condotte di coloro che non spendono il nome di una società assumano di fatto un ruolo rivelatore, per il carattere di sistematicità e concludenza delle attività compiute, di un vero rapporto societario, tra le quali attività particolare significatività deve riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia ricollegabili a una costante opera di sostegno dell’attività dell’impresa per il raggiungimento degli scopi sociali (Cass., n. 27541/2019; Cass., n. 4385/2023).

9. Nella specie, la sentenza impugnata ha proprio accertato che le condotte di collaborazione dei ricorrenti con l’imprenditore (già assoggettato a procedura concorsuale liquidatoria) sono state sufficientemente e inequivocamente indizianti di tutti gli elementi del rapporto societario, quali garanzie personali a favore di quattro istituti di credito, concessione in comodato gratuito di un immobile in cui veniva esercitata l’attività di impresa, estinzione dei debiti bancari per intervenuti pagamenti con mezzi propri, attività che denotano l’assunzione e la condivisione dell’unico rischio di impresa e di messa a disposizione di mezzi (fondo comune) come l’apporto immobiliare, quale bene

strumentale per lo svolgimento dell’attività di impresa. Con giudizio in fatto qui immune da censure, la sentenza impugnata ha accertato che si tratta di attività che si collocano ben oltre l’affectio familiaris e il ruolo di meri collaboratori familiari, assurgendo – in virtù della loro sistematicità -ad attività di sostegno all’attività di impresa e di assunzione del rischio di impresa. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.>>