Criteri per decidere se l’accollo è interno o esterno

Cass. sez. II, 09/02/2026 n. 2.855, rel. Picaro, sull’argomento, oggetto frequente  di dubbi interpretativi per troppo veloce redazione del contratto costitutivo (di solito, come nel caso, transattivo).

Fatti di causa:

<<A conferma del fatto che le frasi sottolineate non fossero univocamente indicative della natura di accollo interno della conciliazione giudiziale transattiva del 17.8.2014, l’ordinanza impugnata, al quinto capoverso di pagina 3, ha attribuito rilievo ermeneutico nel senso dell’esclusione dell’accollo esterno a quattro elementi, che non sono però affatto richiesti dall’art. 1273 cod. civ. per come interpretato da questa Corte, ed esattamente:

a) al fatto che la convenzione non conteneva alcuna espressa clausola attributiva della facoltà dei terzi creditori di aderire all’accollo rendendo irrevocabile la stipulazione in loro favore e facendo insorgere il loro diritto a pretendere l’adempimento nei confronti degli accollanti Se.Fi.;

b) al fatto che non c’era stata alcuna notifica dell’accollo all’avvocato Fe.Si. con richiesta di aderirvi, essendovi stata solo una comunicazione dell’accollo a scopo informativo al suddetto professionista da parte dell’avvocato Del Vecchio, legale della Le.El., la quale ultima aveva tutto l’interesse a resistere alle richieste di pagamento a lei inoltrate dall’avvocato Fe.Si.;

c) alla mancata indicazione dei nominativi dei creditori ai quali si riferivano i debiti della Le.El. oggetto di accollo da parte dei Se.Fi.;

d) alla mancata indicazione degli importi dei crediti interessati dall’accollo>>

Valutazione in diritto della SC:

<<Per contrastare l’attribuita rilevanza dei suddetti elementi, il ricorrente ha richiamato quella giurisprudenza minoritaria di questa Corte (Cass. 24.5.2004 n. 9982), criticata dalla dottrina prevalente, secondo la quale l’accollo interno potrebbe venire in rilievo, data la struttura di contratto a favore di terzo attribuita dall’art. 1273 comma 1 cod. civ. all’accollo, solo quando nella convenzione di accollo sia espressamente ed inequivocamente esclusa la produzione di effetti nei confronti dei terzi creditori dell’accollato e la possibilità per gli stessi di aderirvi.

Non ritiene però questa Corte, che possa essere ravvisata una sorta di presunzione a favore della qualificazione della convenzione di accollo come contratto tipico di accollo esterno, per il mero fatto che nella convenzione non sia inserita un’espressa clausola di esclusione della produzione di effetti nei confronti dei terzi creditori dell’accollato.

Il modello tipizzato nell’art. 1273 comma 1 del nostro codice civile di accollo è effettivamente quello dell’accollo esterno, che può essere cumulativo, o liberatorio, a seconda che aggiunga, o sostituisca l’obbligazione dell’accollante a quella dell’accollato, strutturato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, in quanto il terzo accollatario può aderirvi rendendo irrevocabile la stipulazione in suo favore e manifestando la volontà di non liberare, o di liberare dalle obbligazioni l’accollato.

L’accollo esterno è caratterizzato dalla totale estraneità del creditore dell’accollato (accollatario) sia come contraente originario, che in virtù di successiva sua adesione all’atto genetico (convenzione tra debitore accollato e terzo accollante) ed al rapporto da quello generato, e dalla finalità perseguita dai contraenti di tenere indenne il debitore dal peso economico del debito, finalità realizzabile dal terzo (accollante) effettuando direttamente la prestazione a favore del terzo creditore, fornendo al debitore la provvista per l’adempimento, o rimborsandolo per le somme pagate (vedi Cass. 9.4.1990 n.2943; Cass. 17.12.1984 n. 6612; Cass. 24.2.1982 n. 1180).

Le parti, tuttavia, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, possono anche optare per l’accollo interno, produttivo di effetti obbligatori solo tra loro, contratto che ha natura atipica, e non ha ricevuto una specifica disciplina codicistica, perché già in base alle norme generali sul contratto atipico che persegua interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322 comma 2 cod. civ.) e sulla sua efficacia limitata alle parti (art. 1372 cod. civ.), l’accollante e l’accollato possono pattuire che il primo si faccia carico delle obbligazioni verso terzi di quest’ultimo, purché creditore terzo e credito dello stesso siano determinati, o determinabili, senza che si ponga la questione richiedente la specifica disciplina dell’art. 1273 comma 2 cod. civ., relativa alla produzione dell’effetto nei confronti di un terzo estraneo al contratto.

Pertanto, va affermato il principio di diritto per cui: “quando la convenzione di accollo non contenga in base al dato letterale complessivo una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell’accollato, o all’adesione degli stessi, o comunque espressamente limitativa dell’efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se la convenzione debba essere qualificata come accollo interno, o come accollo esterno cumulativo, il giudice deve applicare i criteri di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.), ivi incluso il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto volto ad aprire il loro accordo all’adesione dei terzi creditori dell’accollato, eventualmente confermato dalla volontà di adesione poi manifestata dal terzo creditore accollatario” >>.